XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4163




        Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge reca una serie di disposizioni in materia di editoria e diffusione della stampa quotidiana e periodica dirette a completare il passaggio - già avviato dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, concernente nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali, e dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica - verso un sistema editoriale maggiormente efficiente ed organico.
        Il provvedimento è articolato sulle seguenti direttive principali:

                a) la definizione di una disciplina per la responsabilità dei siti editoriali su INTERNET, estesa anche agli editori di testate giornalistiche in formato elettronico e digitale, con una previsione semplificata per le pubbliche amministrazioni, gli Organi costituzionali e le Autorità indipendenti;

                b) l'introduzione di una serie di disposizioni che sanano errori o imprecisioni contenuti nella normativa vigente volta a sostenere il settore dell'editoria, dal momento che, nella prima fase di operatività della citata legge 7 marzo 2001, n. 62, si sono evidenziate alcune difficoltà applicative tali da rendere opportuna una limitata rivisitazione della predetta legge al fine di evitare faticosi processi interpretativi della volontà del legislatore che potrebbero snaturarne il significato;

                c) l'abolizione del regime transitorio nelle agevolazioni per le spedizioni postali in abbonamento e la contestuale individuazione di una nuova disciplina per le tariffe postali agevolate;

                d) una maggiore liberalizzazione della disciplina di vendita dei prodotti editoriali al di fuori delle edicole, in linea con il recente parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

                e) alcune disposizioni in materia di proprietà delle imprese editrici e di pubblicità obbligatoria degli enti pubblici.

        Più in particolare il provvedimento si compone di 11 articoli.
        L'articolo 1, ai fini dell'applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa, impone l'obbligo dell'iscrizione presso il registro degli operatori di comunicazione (ROC) dei siti aventi natura editoriale nonché degli editori di testate giornalistiche in formato elettronico e digitale. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge n. 62 del 2001, che prevedono la possibilità, per coloro che si iscrivono al ROC, di essere esentati dall'obbligo dell'iscrizione presso il registro della stampa tenuto dal tribunale. Per le pubbliche amministrazioni, gli Organi costituzionali e le Autorità indipendenti si prevede che sia da considerare direttore responsabile il direttore pro tempore dell'ufficio che autorizza la pubblicazione delle informazioni. Il medesimo articolo 1 contiene inoltre la definizione, ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, di sito avente natura editoriale e di testata giornalistica in formato elettronico e digitale.
        L'articolo 2 modifica il quarto comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di titolarità delle imprese editrici di quotidiani. In particolare la normativa vigente stabilisce che qualora l'impresa sia costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto al voto (o le quote) debbano essere intestate a persone fisiche o a società di persone. Secondo l'attuale disciplina le azioni aventi diritto di voto possono essere altresì intestate a società per azioni, purché queste ultime siano direttamente controllate da persone fisiche. La modifica introdotta, nel caso di azioni detenute da società per azioni, pur mantenendo il vincolo del controllo da parte di persone fisiche delle predette società, elimina tuttavia il limite del controllo "diretto".
        L'articolo 3 reca disposizioni in materia di pubblicità dei bilanci degli enti pubblici. L'attuale disciplina contenuta nell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, prevede infatti l'obbligo per gli enti pubblici ivi indicati di pubblicare, in estratto, su almeno due giornali quotidiani locali, nonché su un quotidiano nazionale e su un periodico, il proprio bilancio. Tale obbligo tuttavia, non essendo assistito da alcuna sanzione, è rimasto in larga parte inosservato. Pertanto, in analogia a quanto già previsto dalla legge n. 166 del 2002, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, viene stabilito che le amministrazioni nominino un responsabile del procedimento che, in caso di mancata osservanza di tale obbligo, e salvo la non attuazione per motivi a lui non imputabili, è tenuto ad effettuare a proprie spese la predetta pubblicazione.
        L'articolo 4 apporta modifiche al decreto legislativo n. 170 del 2001 in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica. In particolare, in linea con quanto recentemente segnalato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si estende la possibilità di procedere alla vendita in punti non esclusivi a coloro che non abbiano potuto partecipare alla sperimentazione, pur avendone fatto richiesta ed avendone i requisiti. Per i punti vendita non esclusivi viene poi esplicitata la facoltà di vendere sia i quotidiani che i periodici, chiarendo in tal modo così una problematica interpretativa sorta in fase di prima applicazione del decreto legislativo. Il medesimo articolo 4 ripristina poi le disposizioni contenute nell'articolo 14 della legge n. 416 del 1981, erroneamente abrogate dal decreto legislativo n. 170 del 2001, relativamente all'obbligo, in caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti vendita esclusivi, di affidare ai titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita dei giornali. Viene altresì reintrodotto il trattamento fiscale agevolativo per il personale non dipendente che effettua la consegna di giornali porta a porta per non più di trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente e nei limiti di un compenso non superiore a 5.000 euro, prevedendo che sui compensi corrisposti da editori, distributori ed edicolanti sia operata una trattenuta fiscale determinata in base all'aliquota IRPEF prevista per il più basso scaglione di reddito.
        L'articolo 5 reca modifiche alla legge n. 250 del 1990, come modificata dalla legge n. 62 del 2001 volte a razionalizzare e semplificare le modalità di calcolo e di erogazione dei contributi, anche in considerazione di dubbi interpretativi sorti in sede di applicazione della normativa.
        Il comma 1, in particolare, apporta modifiche all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come da ultimo modificato dall'articolo 18 della legge n. 62 del 2001:

            le lettere a), g), h), i) e l) permettono di rapportare tutti i parametri di calcolo del contributo inerenti alle voci di bilancio dell'impresa editrice al solo esercizio di riferimento del contributo stesso;

            la lettera b) permette di chiarire che l'esclusione dai benefìci prevista per i cosiddetti "giornali-panino", oggetto di vendite abbinate, si applica solo alle testate quotidiane nazionali poste in vendita congiuntamente ad altre testate quotidiane e non con periodici;

            la lettera c) abroga la disposizione introdotta dal comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 62 del 2001 che prevede, per la corresponsione dei contributi, che la testata sia posta in vendita a un prezzo non inferiore alla media dal prezzo base degli altri quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei contributi. Si tratta di un requisito che si è rivelato di difficilissima applicazione, soprattutto in caso di testate periodiche, che rientrano tra quelle destinatarie dei contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 250 del 1990. Inoltre tale requisito appare in contrasto con le regole del mercato, dal momento che il prezzo dei giornali non è più sottoposto a forme di controllo o vigilanza;

            la lettera d) dispone che le imprese editrici di testate quotidiane rivolte alle minoranze linguistiche non usufruiscano della maggiorazione dei contributi previsti dal comma 11 dello stesso articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché degli ulteriori contributi (raddoppio) ad essi automaticamente collegati dalla legge n. 278 del 1991;

            la lettera e) prevede che il raddoppio dei contributi sia attribuito ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero;

            la lettera f) mantiene l'entità dei contributi previsti per le imprese editrici di periodici precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 62 del 2001. In assenza di tale specificazione l'ammontare del contributo spettante aumenterebbe in misura notevole, comportando la necessità di un aumento anche delle somme stanziate in bilancio.

        I commi 2 e 3 stabiliscono che per le cooperative di giornalisti e per le società di capitali che abbiano la maggioranza del capitale intestata a cooperative, fondazioni o enti morali, costituite dopo il 31 dicembre 2002, i requisiti di anzianità di testata e di impresa siano elevati da tre a cinque anni quale requisito per l'accesso ai contributi.
        Il comma 4 chiarisce cosa si intende per tiratura della testata ai fini dell'ammissione e del calcolo dei contributi.
        Il comma 5 stabilisce che le imprese editrici che non provvedano al perfezionamento della documentazione prescritta entro due anni dalla data di presentazione della domanda decadano dal diritto alla percezione dei contributi richiesti. Tale norma si rende necessaria per la perdurante inerzia da parte di alcune imprese nella trasmissione della documentazione istruttoria, tale da determinare una situazione di incertezza sull'effettivo ammontare dei soggetti aventi diritto ai contributi. Va ricordato che tale diritto è stato qualificato dalla giurisprudenza come diritto soggettivo, e in quanto tale, in assenza della norma proposta, resterebbe soggetto ai termini della prescrizione ordinaria, con conseguenti riflessi negativi sul calcolo degli stanziamenti necessari e sull'operatività degli uffici competenti.
        Il comma 6 stabilisce un tetto massimo all'ammontare dei contributi complessivamente spettanti ai sensi dell'articolo 3, commi 2, 8, 10 e 11, e dell'articolo 4 della legge n. 250 del 1990, nonché dell'articolo 2 della legge n. 278 del 1991, pari al 60 per cento del totale dei costi presi come base per il calcolo dei contributi stessi. La ratio della modifica proposta deriva dalla necessità di apporre limiti all'aumento nell'ammontare dei contributi spettanti, stante il vincolo derivante dagli stanziamenti di bilancio.
        Il comma 7 esplicita che la disposizione dell'articolo 10 della legge n. 62 del 2001, in base alla quale i messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, si estende anche alle tipologie tecnologicamente più innovative di prodotto editoriale.
        Il comma 8 applica ai giornalisti dipendenti da imprese editrici di giornali organi di forze politiche di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, atteso il particolare carattere fiduciario connesso a tale attività editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 11 maggio 1990, n. 108.
        L'articolo 6 reca l'interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che prevede che le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, possano, entro e non oltre il 1^ dicembre 2001, costituirsi in società cooperative il cui oggetto sociale sia esclusivamente l'edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali cooperative sono attribuiti i contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. La norma interpretativa precisa che possono accedere ai contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le società cooperative costituite entro il 1^ dicembre 2001 che editino giornali quotidiani o periodici organi di movimenti politici già in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.
        L'articolo 7 consente di procedere alla compensazione, in via amministrativa, dei crediti e dei debiti dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) attraverso il meccanismo di tesoreria unica presso l'Agenzia delle entrate. La normativa proposta dunque, consentendo ad un soggetto terzo di intervenire nel meccanismo della compensazione tra posizioni creditorie e debitorie nei confronti dell'Erario, senza alcun onere aggiuntivo a carico dello Stato, risponde ad un'esigenza di semplificazione e razionalizzazione delle procedure, venendo altresì incontro alle esigenze operative ed economiche del settore editoriale.
        L'articolo 8 chiarisce che la regolarità dei versamenti contributivi previdenziali, che costituisce condizione per il pagamento dei contributi, è soddisfatta anche in caso di ricorsi giurisdizionali pendenti in materia contributiva ed in caso di rateizzazione dei versamenti concordata con gli istituti previdenziali ed onorata dalle imprese alle scadenze previste. La finalità della norma in esame è quella di chiarire che l'esistenza di situazioni di contenzioso tra imprese editrici e istituti previdenziali non configura di per sé una posizione di irregolarità tale da risultare ostativa all'erogazione delle provvidenze previste dalla legge n. 416 del 1981, e successive modificazioni, e dalla legge n. 62 del 2001.
        L'articolo 9 detta disposizioni in materia di credito agevolato all'editoria. In particolare il comma 1 apporta modifiche all' articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62:

            la lettera a), in ossequio a quanto richiesto dalla Commissione europea in sede di notifica della legge n. 62 del 2001, precisa che il Fondo è istituito per la durata di dieci anni;

            la lettera b) chiarisce che le risorse disponibili per il contributo in conto interessi, indicate negli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale sia per quanto concerne la procedura automatica che valutativa, qualora non interamente utilizzate, incrementano le risorse destinate al successivo avviso;

            la lettera c) precisa che non sono comunque da considerare ammissibili alle agevolazioni in conto interessi le spese promozionali e di pubblicità ed ogni altra spesa non destinata alla realizzazione del prodotto editoriale;

            la lettera d) precisa che nel caso di realizzazione dei progetti con il ricorso alla locazione finanziaria, il momento giuridico attestante la data di realizzazione degli investimenti è quello dell'entrata in possesso del bene da parte del beneficiario comprovato da idonea documentazione, che, di norma, è costituita dal verbale di consegna del bene ovvero da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

        Il comma 2 apporta modifiche all'articolo 7 della legge n. 62 del 2001. In particolare con la lettera a) si precisa che, qualora le risorse indicate nell'avviso non risultassero sufficienti a soddisfare integralmente le domande considerate ammissibili dal Comitato per il credito agevolato, si proceda ad una ripartizione proporzionale al costo dei progetti ammessi.
        Con la lettera b) si è ritenuto opportuno modificare le modalità di erogazione del contributo statale, prevedendo un pagamento annuale e posticipato rispetto alle scadenze delle rate di preammortamento e di ammortamento del finanziamento pagate dall'impresa beneficiaria all'istituto di credito. Ciò per la difficoltà di procedere, in considerazione della complessa istruttoria e della documentazione da acquisire anche presso altri organismi (ROC), ad un duplice pagamento semestrale. Tale modalità di pagamento è stata peraltro quella utilizzata dalla previgente normativa in materia di credito agevolato all'editoria.
        Il comma 3 introduce l'articolo 7-bis della legge n. 62 del 2001, disponendo il divieto di cumulo delle agevolazioni di credito con altre agevolazioni, corrisposte sotto forma di contributi in conto interessi, statali, regionali, comunitari, mentre sono cumulabili con il credito di imposta.
        Il comma 4 precisa che, tra i beni ammissibili al finanziamento agevolato, ci sono anche quelli dati dall'impresa in comodato purché utilizzati prevalentemente per la produzione o per la distribuzione dei prodotti editoriali realizzati dall'impresa ammessa al beneficio. I criteri per l'accertamento del requisito della prevalenza sono individuati con delibera del Comitato di cui all'articolo 7 della citata legge n. 62 del 2001.
        Il comma 5 precisa che, tra i beni ammissibili al credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge n. 62 del 2001, ci sono anche quelli dati dall'impresa in comodato purché utilizzati prevalentemente per la produzione o la distribuzione dei prodotti editoriali dell'impresa ammessa al beneficio. I criteri per l'accertamento del requisito della prevalenza sono individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 del citato articolo 8.
        L'articolo 10 introduce una nuova disciplina per le tariffe postali agevolate per l'editoria. Come è noto la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), ha abrogato il sistema previgente di tariffe agevolate all'editoria introducendo, in sostituzione, un meccanismo di contributi diretti ad alcune categorie di imprese specificatamente indicate dalla legge stessa. Tuttavia tale sistema non è mai divenuto operativo in quanto il legislatore ha rinviato ben tre volte la sua entrata in vigore in considerazione del mancato verificarsi del presupposto fondamentale sotteso al meccanismo della contribuzione diretta (e cioè l'esistenza di una pluralità di vettori in grado di sviluppare un'effettiva concorrenza tra loro). Infatti sia l'Ente poste italiane prima, che la società Poste italiane Spa poi hanno mantenuto una quota elevatissima del mercato nel suo complesso. La disciplina proposta è volta da un lato ad abolire il sistema transitorio, dall'altro a ripristinare, in via definitiva, il sistema delle tariffe agevolate attualmente vigente, individuando tuttavia, nei commi 1 e 2, la platea dei soggetti beneficiari (che ricalca sostanzialmente quella gia introdotta in via regolamentare) in modo da rendere compatibili i rimborsi che l'Amministrazione dovrà riversare alla società Poste italiane Spa con gli stanziamenti previsti.
        L'articolo 11 stabilisce la data di entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
        E' da aggiungere che l'insieme delle norme proposte non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, mentre anzi è ipotizzata una normativa che riduce, e al tempo stesso pone un vincolo quantitativo, alla crescita dei contributi diretti all'editoria.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto


A) Necessità dell'intervento normativo.

          Il presente disegno di legge si propone di operare un intervento di armonizzazione e razionalizzazione delle normative in materia di editoria e diffusione della stampa quotidiana e periodica, riferendosi in particolare ai seguenti ambiti:

                a) definizione di una disciplina per la responsabilità dei siti editoriali su INTERNET;

                b) modifiche della legge 7 marzo 2001, n. 62, al fine di superare le difficoltà emerse in sede di prima applicazione;

                c) nuova disciplina delle tariffe postali agevolate per la spedizione dei prodotti editoriali;

                d) una maggiore liberalizzazione della disciplina della vendita dei prodotti editoriali al di fuori delle edicole;

                e) disposizioni in materia di proprietà delle imprese editrici e di pubblicità obbligatoria degli enti pubblici.

          La necessità dell'intervento normativo deriva:

                a) per la responsabilità dei siti editoriali su INTERNET, dalla mancanza di una disciplina specifica;

                b) per le modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dalla pronuncia dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha richiesto una maggiore liberalizzazione nel settore della distribuzione e della vendita della stampa quotidiana e periodica;

                c) per le norme in materia di provvidenze e di agevolazioni di credito per l'editoria, dall'opportunità di procedere a modifiche ed interpretazioni della normativa dettata dalla legge n. 62 del 2001, a seguito delle problematiche verificate in sede di prima applicazione;

                d) per la disciplina delle tariffe postali agevolate per la spedizione dei prodotti editoriali, dall'esigenza di riformulare la materia superando il regime transitorio.


B) Analisi del quadro normativo.

          La normativa vigente non contempla una disciplina specifica riguardante i siti INTERNET aventi natura editoriale. Il quadro generale di riferimento è il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno.
          La disciplina delle imprese editrici e delle provvidenze per l'editoria è contenuta, principalmente, nelle seguenti leggi:

              legge 5 agosto 1981, n. 416;

              legge 25 febbraio 1987, n. 67;

              legge 7 agosto 1990, n. 250;

              legge 7 marzo 2001, n. 62.

          Per quanto concerne specificatamente i contributi ai giornali organi di movimenti politici, essi sono regolamentati inoltre dal comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).
          La disciplina in materia di pubblicità dei bilanci degli enti pubblici è prevista nella legge n. 67 del 1987.
          La disciplina del riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica è contenuta nel decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, emanato in attuazione dell'articolo 3 della legge 13 aprile
1999, n. 108.
          La disciplina delle tariffe postali agevolate per l'editoria è contenuta nell'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; nell'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; nell'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e nell'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, nonché nel regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2002, n. 294.


C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

          Il provvedimento prevede che si operino sulle normative vigenti i seguenti interventi:

              l'articolo 1 estende ai siti INTERNET aventi natura editoriale e agli editori di testate giornalistiche in formato elettronico e digitale la normativa di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, ai fini dell'applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa;

              l'articolo 2 modifica il quarto comma dell'articolo 1 della legge n. 416 del 1981 in materia di titolarità delle imprese editrici di quotidiani;

              l'articolo 3 modifica l'articolo 6 della legge n. 67 del 1987 in materia di pubblicità dei bilanci degli enti pubblici;

              l'articolo 4 interviene con modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica;

              l'articolo 5 reca modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 250, come da ultimo modificata dalla legge n. 62 del 2001, volte a razionalizzare e semplificare le modalità di calcolo e di erogazione dei contributi. Il medesimo articolo estende inoltre ai giornalisti dipendenti da imprese editrici di giornali organi di forze politiche le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108;

              l'articolo 6 reca l'interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riguardante contributi ai giornali o periodici organi di movimenti politici;

              l'articolo 8 reca chiarimenti in materia di regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali da parte delle imprese editrici;

              l'articolo 9 apporta modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 62, in tema di credito agevolato all'editoria. Non viene modificato il relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142;

              l'articolo 10 introduce una nuova disciplina per le tariffe postali agevolate per l'editoria, abrogando le previgenti disposizioni riguardanti il regime transitorio e in particolare l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; l'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; l'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284. A seguito di tali abrogazioni cessa di avere efficacia anche il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2002, n. 294.

          L'entrata in vigore del presente provvedimento non comporta ulteriori interventi a livello regolamentare.


D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

          La legge n. 416 del 1981 è stata notificata, ed autorizzata, dalla Commissione europea. Le normative in materia di agevolazioni all'editoria di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 62, sono state regolarmente notificate alla Commissione europea in data 4 dicembre 2002 ed è in corso la relativa procedura. In particolare l'articolo 9, comma 1, è stato inserito per corrispondere ad una specifica richiesta della Commissione. Le modifiche alla legge n. 62 del 2001 hanno comunque natura tecnica e non intaccano il quadro normativo vigente.


E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali e analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

          Il provvedimento non presenta profili suscettibili di determinare riflessi sull'assetto normativo delle regioni e degli enti locali, trattandosi di tematiche strettamente connesse ai princìpi tutelati dall'articolo 21 della Costituzione che sancisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione, rappresentando, perciò, uno dei diritti civili e sociali la cui tutela rientra nella competenza esclusiva dello Stato. Le disposizioni normative di sostegno all'editoria, infatti, sono volte a garantire il pluralismo dell'informazione e a tutelare i diritti connessi in modo uniforme sull'intero territorio nazionale e non limitano in alcun modo la potestà delle regioni di attribuire ulteriori incentivi anche ad imprese editrici.


F) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

          Il provvedimento in esame non presenta aspetti di rilegificazione.


2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

A) Individuazione di nuove definizioni introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

          Non si ravvisano nel testo definizioni normative diverse da quelle normalmente previste.


B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

          I riferimenti normativi risultano corretti anche riguardo alla loro individuazione.


C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

          Si è utilizzata la tecnica della novella quando il tipo di intervento da operare sulla normativa vigente lo ha reso necessario.


D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

          Sono state indicate espressamente le abrogazioni previste dal disegno di legge.
3. Ulteriori elementi

A) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia.

          Sui punti specifici toccati dal presente disegno di legge non risultano pronunce della Corte costituzionale.


B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

          E' attualmente all'esame del Parlamento un progetto di legge in materia di diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione.




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