Proposta di risoluzione - B7-0572/2011Proposta di risoluzione
B7-0572/2011

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sull'apertura e la neutralità della rete Internet in Europa

7.11.2011

presentata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta orale B7‑0641/2011
a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento

Herbert Reul a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Procedura : 2011/2866(RSP)
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B7-0572/2011
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B7-0572/2011
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B7‑0572/2011

Risoluzione del Parlamento europeo sull'apertura e la neutralità della rete Internet in Europa

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni (COM(2011)0222 definitivo), del 19 aprile 2011, sull'apertura e la neutralità della rete Internet in Europa,

–   vista l'interrogazione del 12 ottobre 2011 al Consiglio sull'apertura e la neutralità della rete Internet in Europa (O-000243/2011 – B7‑0641/2011),

–   vista la dichiarazione della Commissione sulla neutralità della rete (2009/C 308/02) del 18 dicembre 2009,

–   visto l'articolo 1, paragrafo 8, lettera g), della direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica,

–   visti gli articoli 20, paragrafo 1, lettera b), 21, paragrafo 3, lettere c) e d) e 22, paragrafo 3 della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/EC relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori,

–   visto il regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio,

–   vista la sua risoluzione del 6 luglio 2011 sulla banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia digitale,

–   vista la comunicazione della Commissione (COM(2010)0245 definitivo) del 19 maggio 2010 intitolata "Un'agenda digitale europea",

–   viste le conclusioni del Consiglio del 31 maggio 2010 su "Un'agenda digitale europea",

–   vista la comunicazione della Commissione (COM(2011)206 definitivo) del 13 aprile 2011 intitolata "L'Atto per il mercato unico: dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia - Insieme per una nuova crescita",

–   visto il vertice tenutosi l'11 novembre 2010 a Bruxelles, organizzato congiuntamente dal Parlamento e dalla Commissione, sul tema "Apertura e neutralità della rete Internet in Europa,

–   visto lo studio della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori intitolato "Network Neutrality: challenges and responses in the EU and in the US" (Neutralità della rete: sfide e risposte nell'UE e negli USA, IP/A/IMCO/ST/2011-02), del maggio 2011,

–   visto il parere del garante europeo della protezione dei dati (GEPD), del 7 ottobre 2011, sulla neutralità della rete, la gestione del traffico e la tutela della vita privata e dei dati personali,

–   visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che il Consiglio intende adottare le conclusioni sull'apertura e la neutralità della rete Internet in Europa in occasione del consiglio Trasporti, telecomunicazioni ed energia del 13 dicembre 2011;

B.  considerando che entro il 25 maggio 2011 gli Stati membri erano tenuti a conformarsi al pacchetto di riforme sulle telecomunicazioni adottato dall'UE nel 2009 e che la Commissione si è già attivata per garantire il rispetto dei principi del trattato sull'Unione europea e dell'acquis communautaire;

C. considerando che il Parlamento ha invitato la Commissione a salvaguardare i principi di neutralità e apertura di Internet e a promuovere la possibilità per gli utenti finali di accedere alle informazioni, di distribuirle e di utilizzare applicazioni e servizi di loro scelta;

D. considerando che la Commissione ha chiesto al BEREC di indagare sugli ostacoli al cambio di operatore, sulle pratiche di blocco o strozzatura del traffico Internet, nonché sulla trasparenza e sulla qualità del servizio negli Stati membri;

E.  considerando che il carattere aperto di Internet ha rappresentato un incentivo determinante per la competitività, la crescita economica, lo sviluppo sociale e l'innovazione, portando a livelli di sviluppo straordinari per quanto riguarda le applicazioni, i contenuti e i servizi online, e ha in tal modo dato un contributo fondamentale alla crescita dell'offerta e della domanda di contenuti e servizi; considerando inoltre che tale caratteristica di Internet ha impresso un'accelerazione fondamentale alla libera circolazione di conoscenze, idee e informazioni, anche nei paesi in cui l'accesso a mezzi di comunicazione indipendenti è limitato;

F.  considerando che alcuni paesi terzi hanno vietato ai fornitori di banda larga mobile di bloccare siti legittimi e le applicazioni VoIP o di videofonia in concorrenza diretta con i loro servizi di telefonia vocale o videofonia;

G. considerando che l'offerta di servizi Internet avviene su scala transfrontaliera e che la rete si trova al centro dell'economia globale;

H. considerando in particolare che, come sottolineato nell'agenda digitale europea, la banda larga e Internet costituiscono fattori importanti per la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e la competitività dell'Europa a livello globale;

I.   considerando che l'Europa sarà in grado di sfruttare appieno il potenziale dell'economia digitale soltanto incentivando un mercato digitale interno ben funzionante;

1.  accoglie con favore la comunicazione della Commissione e concorda con la relativa analisi, in particolare per quanto concerne la necessità di preservare il carattere aperto e neutrale di Internet quale promotore chiave dell'innovazione e della domanda da parte dei consumatori, assicurando nel contempo che la rete possa continuare a fornire servizi di elevata qualità in un quadro caratterizzato dalla promozione e dal rispetto dei diritti fondamentali;

2.  osserva che, secondo le conclusioni della comunicazione della Commissione, nella fase attuale non sembra sussistere un'evidente necessità di interventi normativi supplementari a livello europeo in materia di neutralità della rete;

3.  pone tuttavia l'accento sui possibili comportamenti anticoncorrenziali e discriminatori nella gestione del traffico, in particolare da parte delle imprese a integrazione verticale; plaude all'intenzione della Commissione di pubblicare i risultati delle indagini del BEREC relative alle pratiche che potrebbero pregiudicare la neutralità della rete negli Stati membri;

4.  chiede alla Commissione di garantire l'applicazione e l'attuazione coerenti dell'attuale quadro normativo dell'UE in materia di telecomunicazioni e di valutare, entro sei mesi dalla pubblicazione dei risultati delle indagini del BEREC, se siano necessarie ulteriori misure normative atte a garantire la libertà di espressione, la libertà di accesso all'informazione, la libertà di scelta dei consumatori e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, così da ottenere concorrenza e innovazione effettive e promuovere una vasta gamma di benefici per l'utilizzo di Internet da parte dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione; sottolinea che ogni proposta europea di regolamentazione in materia di neutralità della rete dovrebbe essere sottoposta a una valutazione dell'impatto;

5.  plaude al lavoro del BEREC in proposito e invita gli Stati membri, e in particolare le autorità nazionali di regolamentazione (ANR), a collaborare strettamente con tale organismo;

6.  invita la Commissione, unitamente al BEREC e in collaborazione con gli Stati membri, a controllare da vicino l'evoluzione delle pratiche di gestione del traffico e degli accordi di interconnessione, soprattutto relativamente al blocco e alla strozzatura dei servizi VoIP e di condivisione di file (file sharing) o ai prezzi eccessivi ad essi applicati, nonché il comportamento anticoncorrenziale e il degrado eccessivo della qualità, come richiesto dal quadro normativo dell'UE in materia di telecomunicazioni; invita inoltre la Commissione a garantire che i fornitori di servizi Internet non pongano in essere blocchi, discriminazioni, limitazioni o degradazioni a danno della capacità di ciascun individuo di utilizzare un servizio per accedere a contenuti, applicazioni o servizi di sua scelta nonché di utilizzare, pubblicare, inviare, ricevere o mettere a disposizione gli stessi, indipendentemente dalla fonte o dalla destinazione;

7.  chiede alla Commissione di informarlo sulle pratiche correnti di gestione del traffico, sul mercato dell'interconnessione e sulla congestione della rete, nonché sul rapporto con la mancanza di investimenti; le chiede altresì di analizzare ulteriormente il tema della "neutralità dei dispositivi";

8.  invita la Commissione, gli Stati membri e il BEREC a garantire un approccio coerente in materia di neutralità della rete e l'attuazione efficace del quadro normativo dell'UE sulle telecomunicazioni;

9.  pone l'accento sul fatto che qualunque soluzione proposta in relazione alla neutralità della rete può essere efficace solo in presenza di un approccio coerente a livello europeo; chiede pertanto alla Commissione di seguire da vicino l'adozione di ogni regolamento nazionale riguardante la neutralità della rete, per quanto concerne le ripercussioni sia sui rispettivi mercati nazionali, sia sul mercato interno; ritiene che tutti i soggetti interessati verrebbero avvantaggiati se la Commissione fornisse degli orientamenti a livello di UE, anche in relazione al mercato dei servizi mobili, per garantire un'applicazione e un'attuazione corretta e coerente delle disposizioni del pacchetto telecomunicazioni in materia di neutralità della rete;

10. sottolinea l'importanza della cooperazione e del coordinamento tra gli Stati membri, e in particolare tra le ANR, e tra essi e la Commissione, affinché l'UE possa sfruttare appieno il potenziale di Internet;

11. richiama l'attenzione sui gravi rischi derivanti dall'abbandono della neutralità della rete, come il comportamento anticoncorrenziale, il blocco dell'innovazione, le restrizioni della libertà di espressione e del pluralismo dei mezzi di comunicazione, la mancanza di consapevolezza da parte dei consumatori e la violazione del diritto alla vita privata, a danno delle imprese, dei consumatori e della società democratica nel complesso, e ricorda il parere del garante europeo della protezione dei dati circa l'impatto delle pratiche di gestione del traffico sulla riservatezza delle comunicazioni;

12. rileva che il quadro normativo dell'UE in materia di telecomunicazioni mira a promuovere la libertà di espressione, l'accesso non discriminatorio ai contenuti, alle applicazioni e ai servizi, nonché la concorrenza effettiva, e che quindi ogni misura relativa alla neutralità della rete dovrebbe, unitamente alla legislazione vigente in materia di concorrenza, essere volta a contrastare tutte le possibili pratiche anticoncorrenziali, promuovere gli investimenti e agevolare i modelli di impresa innovativi per l'economia online;

13. considera il principio di neutralità della rete un prerequisito importante per garantire un ambiente Internet innovativo e la parità di condizioni per i cittadini e gli imprenditori europei;

14. ritiene che la concorrenza effettiva nei servizi di comunicazione elettronica, la trasparenza in relazione alla gestione del traffico e alla qualità del servizio e la possibilità di cambiare agevolmente operatore siano tra le condizioni minime indispensabili ai fini della neutralità della rete, poiché garantiscono agli utenti finali la libertà di scegliere e di avanzare richieste;

15. riconosce che una gestione del traffico ragionevole è necessaria per garantire che la connettività dell'utente finale non sia compromessa dalla congestione della rete; osserva, in proposito, che gli operatori, sotto il controllo delle ANR, potrebbero attuare procedure volte a misurare e strutturare il traffico Internet, per garantire la funzionalità e la stabilità delle reti e soddisfare i requisiti in termini di qualità del servizio; esorta le autorità nazionali competenti a usare i loro pieni poteri, ai sensi della direttiva sul servizio universale, per imporre livelli minimi di qualità del servizio e ritiene che la garanzia di qualità in relazione al traffico urgente non debba costituire un pretesto per abbandonare il principio del "best effort";

16. esorta le autorità nazionali competenti a garantire che gli interventi di gestione del traffico non comportino discriminazioni anticoncorrenziali o dannose; ritiene che i servizi specializzati (o gestiti) non debbano ledere la tutela di uno stabile accesso a Internet secondo il principio del "best effort", promuovendo in tal modo l'innovazione e la libertà di espressione, garantendo la competitività ed evitando un nuovo divario digitale;

Tutela dei consumatori

17. chiede la trasparenza nella gestione del traffico, compresa una migliore informazione per gli utenti finali, e sottolinea la necessità di far sì che i consumatori possano effettuare scelte consapevoli e avere l'opzione effettiva di passare a un nuovo operatore che meglio soddisfa le loro esigenze e preferenze, anche in relazione a velocità e volume di download e ai servizi; sottolinea, in merito, l'importanza di fornire ai consumatori informazioni chiare, efficaci, rilevanti e comparabili per quanto concerne tutte le pratiche commerciali pertinenti, e in particolare Internet mobile;

18. invita la Commissione a pubblicare ulteriori orientamenti circa il diritto a cambiare operatore, così da soddisfare i requisiti di trasparenza e promuovere la parità di diritti per i consumatori in tutta l'UE;

19. prende atto delle preoccupazioni emergenti dei consumatori in merito alla discrepanza tra le velocità di trasmissione pubblicizzate e quelle effettive delle connessioni Internet; invita, a tal proposito, gli Stati membri a far rispettare in maniera sistematica il divieto imposto sulla pubblicità ingannevole;

20. riconosce la necessità di trovare soluzioni per rafforzare la fiducia dei cittadini nei confronti dell'ambiente telematico; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a perseguire lo sviluppo dei programmi di istruzione mirati ad aumentare le capacità informatiche dei consumatori e a ridurre l'esclusione digitale;

21. chiede alla Commissione di invitare i rappresentanti dei consumatori e della società civile a partecipare attivamente e su un piano di parità con i rappresentanti del settore alle discussioni sul futuro di Internet nell'Unione europea;

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.