E' consentita la diffusione sul web di intercettazioni già rese note dalle testate giornalistiche.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 13-06-2012]
La Cassazione, con la recente sentenza n. 21489 del 4 giugno 2012, ha negato il sequestro di un blog su internet che conteneva testi di intercettazioni telefoniche già divulgate da testate giornalistiche nazionali, benché ritenute offensive dell'altrui reputazione.
Nel caso in questione, i giudici hanno ritenuto che la diffusione online di conversazioni già rese note dai giornali si configura come esercizio del diritto di cronaca.
Proprio perché si tratterebbe di documenti già noti alla collettività attraverso una prima diffusione, la loro divulgazione mediante il web non sarebbe suscettibile di aggravare ulteriormente l'eventuale danno già realizzato dalla sua iniziale pubblicazione.
Cosa ne pensi della richiesta di Berlusconi e del Pdl di mettere un freno alle intercettazioni? | |||||||||||||
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Il caso giudiziario ci offre uno spunto di riflessione in quanto evidenzia che gli attacchi contro internet sono spesso eccessivi e sproporzionati: nel caso di specie, peraltro, si è richiesto il sequestro di un intero blog quando sarebbe stato sufficiente circoscrivere l'oscuramento alle sole pagine incriminate.
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merlin