XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4163
Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge reca
una serie di disposizioni in materia di editoria e diffusione
della stampa quotidiana e periodica dirette a completare il
passaggio - già avviato dalla legge 7 marzo 2001, n. 62,
concernente nuove norme sull'editoria e sui prodotti
editoriali, e dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170,
in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa
quotidiana e periodica - verso un sistema editoriale
maggiormente efficiente ed organico.
Il provvedimento è articolato sulle seguenti direttive
principali:
a) la definizione di una disciplina per la
responsabilità dei siti editoriali su INTERNET, estesa anche
agli editori di testate giornalistiche in formato elettronico
e digitale, con una previsione semplificata per le pubbliche
amministrazioni, gli Organi costituzionali e le Autorità
indipendenti;
b) l'introduzione di una serie di disposizioni che
sanano errori o imprecisioni contenuti nella normativa vigente
volta a sostenere il settore dell'editoria, dal momento che,
nella prima fase di operatività della citata legge 7 marzo
2001, n. 62, si sono evidenziate alcune difficoltà applicative
tali da rendere opportuna una limitata rivisitazione della
predetta legge al fine di evitare faticosi processi
interpretativi della volontà del legislatore che potrebbero
snaturarne il significato;
c) l'abolizione del regime transitorio nelle
agevolazioni per le spedizioni postali in abbonamento e la
contestuale individuazione di una nuova disciplina per le
tariffe postali agevolate;
d) una maggiore liberalizzazione della disciplina
di vendita dei prodotti editoriali al di fuori delle edicole,
in linea con il recente parere dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato;
e) alcune disposizioni in materia di proprietà
delle imprese editrici e di pubblicità obbligatoria degli enti
pubblici.
Più in particolare il provvedimento si compone di 11
articoli.
L'articolo 1, ai fini dell'applicazione delle norme sulla
responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa, impone
l'obbligo dell'iscrizione presso il registro degli operatori
di comunicazione (ROC) dei siti aventi natura editoriale
nonché degli editori di testate giornalistiche in formato
elettronico e digitale. Si applicano altresì le disposizioni
di cui all'articolo 16 della legge n. 62 del 2001, che
prevedono la possibilità, per coloro che si iscrivono al ROC,
di essere esentati dall'obbligo dell'iscrizione presso il
registro della stampa tenuto dal tribunale. Per le pubbliche
amministrazioni, gli Organi costituzionali e le Autorità
indipendenti si prevede che sia da considerare direttore
responsabile il direttore pro tempore dell'ufficio che
autorizza la pubblicazione delle informazioni. Il medesimo
articolo 1 contiene inoltre la definizione, ai fini
dell'applicazione di tali disposizioni, di sito avente natura
editoriale e di testata giornalistica in formato elettronico e
digitale.
L'articolo 2 modifica il quarto comma dell'articolo 1
della legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di titolarità
delle imprese editrici di quotidiani. In particolare la
normativa vigente stabilisce che qualora l'impresa sia
costituita in forma di società per azioni, in accomandita per
azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto
al voto (o le quote) debbano essere intestate a persone
fisiche o a società di persone. Secondo l'attuale disciplina
le azioni aventi diritto di voto possono essere altresì
intestate a società per azioni, purché queste ultime siano
direttamente controllate da persone fisiche. La modifica
introdotta, nel caso di azioni detenute da società per azioni,
pur mantenendo il vincolo del controllo da parte di persone
fisiche delle predette società, elimina tuttavia il limite del
controllo "diretto".
L'articolo 3 reca disposizioni in materia di pubblicità
dei bilanci degli enti pubblici. L'attuale disciplina
contenuta nell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
prevede infatti l'obbligo per gli enti pubblici ivi indicati
di pubblicare, in estratto, su almeno due giornali quotidiani
locali, nonché su un quotidiano nazionale e su un periodico,
il proprio bilancio. Tale obbligo tuttavia, non essendo
assistito da alcuna sanzione, è rimasto in larga parte
inosservato. Pertanto, in analogia a quanto già previsto dalla
legge n. 166 del 2002, recante disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti, viene stabilito che le
amministrazioni nominino un responsabile del procedimento che,
in caso di mancata osservanza di tale obbligo, e salvo la non
attuazione per motivi a lui non imputabili, è tenuto ad
effettuare a proprie spese la predetta pubblicazione.
L'articolo 4 apporta modifiche al decreto legislativo n.
170 del 2001 in materia di riordino del sistema di diffusione
della stampa quotidiana e periodica. In particolare, in linea
con quanto recentemente segnalato dall'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, si estende la possibilità di
procedere alla vendita in punti non esclusivi a coloro che non
abbiano potuto partecipare alla sperimentazione, pur avendone
fatto richiesta ed avendone i requisiti. Per i punti vendita
non esclusivi viene poi esplicitata la facoltà di vendere sia
i quotidiani che i periodici, chiarendo in tal modo così una
problematica interpretativa sorta in fase di prima
applicazione del decreto legislativo. Il medesimo articolo 4
ripristina poi le disposizioni contenute nell'articolo 14
della legge n. 416 del 1981, erroneamente abrogate dal decreto
legislativo n. 170 del 2001, relativamente all'obbligo, in
caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti vendita
esclusivi, di affidare ai titolari di altre licenze o ad altri
soggetti la vendita dei giornali. Viene altresì reintrodotto
il trattamento fiscale agevolativo per il personale non
dipendente che effettua la consegna di giornali porta a porta
per non più di trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo
stesso committente e nei limiti di un compenso non superiore a
5.000 euro, prevedendo che sui compensi corrisposti da
editori, distributori ed edicolanti sia operata una trattenuta
fiscale determinata in base all'aliquota IRPEF prevista per il
più basso scaglione di reddito.
L'articolo 5 reca modifiche alla legge n. 250 del 1990,
come modificata dalla legge n. 62 del 2001 volte a
razionalizzare e semplificare le modalità di calcolo e di
erogazione dei contributi, anche in considerazione di dubbi
interpretativi sorti in sede di applicazione della
normativa.
Il comma 1, in particolare, apporta modifiche all'articolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come da ultimo modificato
dall'articolo 18 della legge n. 62 del 2001:
le lettere a), g), h), i) e l) permettono di
rapportare tutti i parametri di calcolo del contributo
inerenti alle voci di bilancio dell'impresa editrice al solo
esercizio di riferimento del contributo stesso;
la lettera b) permette di chiarire che
l'esclusione dai benefìci prevista per i cosiddetti
"giornali-panino", oggetto di vendite abbinate, si applica
solo alle testate quotidiane nazionali poste in vendita
congiuntamente ad altre testate quotidiane e non con
periodici;
la lettera c) abroga la disposizione introdotta
dal comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 62 del 2001 che
prevede, per la corresponsione dei contributi, che la testata
sia posta in vendita a un prezzo non inferiore alla media dal
prezzo base degli altri quotidiani, senza inserti e
supplementi, di cui viene accertata la tiratura, prendendo a
riferimento il primo giorno di pubblicazione dall'anno di
riferimento dei contributi. Si tratta di un requisito che si è
rivelato di difficilissima applicazione, soprattutto in caso
di testate periodiche, che rientrano tra quelle destinatarie
dei contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 250 del
1990. Inoltre tale requisito appare in contrasto con le regole
del mercato, dal momento che il prezzo dei giornali non è più
sottoposto a forme di controllo o vigilanza;
la lettera d) dispone che le imprese editrici di
testate quotidiane rivolte alle minoranze linguistiche non
usufruiscano della maggiorazione dei contributi previsti dal
comma 11 dello stesso articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250, nonché degli ulteriori contributi (raddoppio) ad essi
automaticamente collegati dalla legge n. 278 del 1991;
la lettera e) prevede che il raddoppio dei
contributi sia attribuito ai quotidiani italiani editi e
diffusi all'estero;
la lettera f) mantiene l'entità dei contributi
previsti per le imprese editrici di periodici precedentemente
all'entrata in vigore della legge n. 62 del 2001. In assenza
di tale specificazione l'ammontare del contributo spettante
aumenterebbe in misura notevole, comportando la necessità di
un aumento anche delle somme stanziate in bilancio.
I commi 2 e 3 stabiliscono che per le cooperative di
giornalisti e per le società di capitali che abbiano la
maggioranza del capitale intestata a cooperative, fondazioni o
enti morali, costituite dopo il 31 dicembre 2002, i requisiti
di anzianità di testata e di impresa siano elevati da tre a
cinque anni quale requisito per l'accesso ai contributi.
Il comma 4 chiarisce cosa si intende per tiratura della
testata ai fini dell'ammissione e del calcolo dei
contributi.
Il comma 5 stabilisce che le imprese editrici che non
provvedano al perfezionamento della documentazione prescritta
entro due anni dalla data di presentazione della domanda
decadano dal diritto alla percezione dei contributi richiesti.
Tale norma si rende necessaria per la perdurante inerzia da
parte di alcune imprese nella trasmissione della
documentazione istruttoria, tale da determinare una situazione
di incertezza sull'effettivo ammontare dei soggetti aventi
diritto ai contributi. Va ricordato che tale diritto è stato
qualificato dalla giurisprudenza come diritto soggettivo, e in
quanto tale, in assenza della norma proposta, resterebbe
soggetto ai termini della prescrizione ordinaria, con
conseguenti riflessi negativi sul calcolo degli stanziamenti
necessari e sull'operatività degli uffici competenti.
Il comma 6 stabilisce un tetto massimo all'ammontare dei
contributi complessivamente spettanti ai sensi dell'articolo
3, commi 2, 8, 10 e 11, e dell'articolo 4 della legge n. 250
del 1990, nonché dell'articolo 2 della legge n. 278 del 1991,
pari al 60 per cento del totale dei costi presi come base per
il calcolo dei contributi stessi. La ratio della
modifica proposta deriva dalla necessità di apporre limiti
all'aumento nell'ammontare dei contributi spettanti, stante il
vincolo derivante dagli stanziamenti di bilancio.
Il comma 7 esplicita che la disposizione dell'articolo 10
della legge n. 62 del 2001, in base alla quale i messaggi
pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da
istituzioni, enti, associazioni di categoria, volte a
sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e
della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di
favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e
private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti
massimi di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n.
223, e successive modificazioni, si estende anche alle
tipologie tecnologicamente più innovative di prodotto
editoriale.
Il comma 8 applica ai giornalisti dipendenti da imprese
editrici di giornali organi di forze politiche di cui
all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, atteso il particolare carattere
fiduciario connesso a tale attività editoriale, le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo,
della legge 11 maggio 1990, n. 108.
L'articolo 6 reca l'interpretazione autentica del comma 4
dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge
finanziaria 2001), che prevede che le imprese editrici di
quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
possano, entro e non oltre il 1^ dicembre 2001, costituirsi in
società cooperative il cui oggetto sociale sia esclusivamente
l'edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti
politici. A tali cooperative sono attribuiti i contributi di
cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni. La norma interpretativa
precisa che possono accedere ai contributi di cui all'articolo
3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, le società cooperative costituite entro il 1^
dicembre 2001 che editino giornali quotidiani o periodici
organi di movimenti politici già in possesso dei requisiti
previsti dall'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990,
n. 250, e successive modificazioni.
L'articolo 7 consente di procedere alla compensazione, in
via amministrativa, dei crediti e dei debiti dell'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI)
attraverso il meccanismo di tesoreria unica presso l'Agenzia
delle entrate. La normativa proposta dunque, consentendo ad un
soggetto terzo di intervenire nel meccanismo della
compensazione tra posizioni creditorie e debitorie nei
confronti dell'Erario, senza alcun onere aggiuntivo a carico
dello Stato, risponde ad un'esigenza di semplificazione e
razionalizzazione delle procedure, venendo altresì incontro
alle esigenze operative ed economiche del settore
editoriale.
L'articolo 8 chiarisce che la regolarità dei versamenti
contributivi previdenziali, che costituisce condizione per il
pagamento dei contributi, è soddisfatta anche in caso di
ricorsi giurisdizionali pendenti in materia contributiva ed in
caso di rateizzazione dei versamenti concordata con gli
istituti previdenziali ed onorata dalle imprese alle scadenze
previste. La finalità della norma in esame è quella di
chiarire che l'esistenza di situazioni di contenzioso tra
imprese editrici e istituti previdenziali non configura di per
sé una posizione di irregolarità tale da risultare ostativa
all'erogazione delle provvidenze previste dalla legge n. 416
del 1981, e successive modificazioni, e dalla legge n. 62 del
2001.
L'articolo 9 detta disposizioni in materia di credito
agevolato all'editoria. In particolare il comma 1 apporta
modifiche all' articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62:
la lettera a), in ossequio a quanto richiesto
dalla Commissione europea in sede di notifica della legge n.
62 del 2001, precisa che il Fondo è istituito per la durata di
dieci anni;
la lettera b) chiarisce che le risorse disponibili
per il contributo in conto interessi, indicate negli avvisi
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale sia per quanto
concerne la procedura automatica che valutativa, qualora non
interamente utilizzate, incrementano le risorse destinate al
successivo avviso;
la lettera c) precisa che non sono comunque da
considerare ammissibili alle agevolazioni in conto interessi
le spese promozionali e di pubblicità ed ogni altra spesa non
destinata alla realizzazione del prodotto editoriale;
la lettera d) precisa che nel caso di
realizzazione dei progetti con il ricorso alla locazione
finanziaria, il momento giuridico attestante la data di
realizzazione degli investimenti è quello dell'entrata in
possesso del bene da parte del beneficiario comprovato da
idonea documentazione, che, di norma, è costituita dal verbale
di consegna del bene ovvero da una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà.
Il comma 2 apporta modifiche all'articolo 7 della legge n.
62 del 2001. In particolare con la lettera a) si precisa
che, qualora le risorse indicate nell'avviso non risultassero
sufficienti a soddisfare integralmente le domande considerate
ammissibili dal Comitato per il credito agevolato, si proceda
ad una ripartizione proporzionale al costo dei progetti
ammessi.
Con la lettera b) si è ritenuto opportuno modificare
le modalità di erogazione del contributo statale, prevedendo
un pagamento annuale e posticipato rispetto alle scadenze
delle rate di preammortamento e di ammortamento del
finanziamento pagate dall'impresa beneficiaria all'istituto di
credito. Ciò per la difficoltà di procedere, in considerazione
della complessa istruttoria e della documentazione da
acquisire anche presso altri organismi (ROC), ad un duplice
pagamento semestrale. Tale modalità di pagamento è stata
peraltro quella utilizzata dalla previgente normativa in
materia di credito agevolato all'editoria.
Il comma 3 introduce l'articolo 7-bis della legge n.
62 del 2001, disponendo il divieto di cumulo delle
agevolazioni di credito con altre agevolazioni, corrisposte
sotto forma di contributi in conto interessi, statali,
regionali, comunitari, mentre sono cumulabili con il credito
di imposta.
Il comma 4 precisa che, tra i beni ammissibili al
finanziamento agevolato, ci sono anche quelli dati
dall'impresa in comodato purché utilizzati prevalentemente per
la produzione o per la distribuzione dei prodotti editoriali
realizzati dall'impresa ammessa al beneficio. I criteri per
l'accertamento del requisito della prevalenza sono individuati
con delibera del Comitato di cui all'articolo 7 della citata
legge n. 62 del 2001.
Il comma 5 precisa che, tra i beni ammissibili al credito
di imposta di cui all'articolo 8 della legge n. 62 del 2001,
ci sono anche quelli dati dall'impresa in comodato purché
utilizzati prevalentemente per la produzione o la
distribuzione dei prodotti editoriali dell'impresa ammessa al
beneficio. I criteri per l'accertamento del requisito della
prevalenza sono individuati con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 4 del citato articolo
8.
L'articolo 10 introduce una nuova disciplina per le
tariffe postali agevolate per l'editoria. Come è noto la legge
23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), ha abrogato
il sistema previgente di tariffe agevolate all'editoria
introducendo, in sostituzione, un meccanismo di contributi
diretti ad alcune categorie di imprese specificatamente
indicate dalla legge stessa. Tuttavia tale sistema non è mai
divenuto operativo in quanto il legislatore ha rinviato ben
tre volte la sua entrata in vigore in considerazione del
mancato verificarsi del presupposto fondamentale sotteso al
meccanismo della contribuzione diretta (e cioè l'esistenza di
una pluralità di vettori in grado di sviluppare un'effettiva
concorrenza tra loro). Infatti sia l'Ente poste italiane
prima, che la società Poste italiane Spa poi hanno mantenuto
una quota elevatissima del mercato nel suo complesso. La
disciplina proposta è volta da un lato ad abolire il sistema
transitorio, dall'altro a ripristinare, in via definitiva, il
sistema delle tariffe agevolate attualmente vigente,
individuando tuttavia, nei commi 1 e 2, la platea dei soggetti
beneficiari (che ricalca sostanzialmente quella gia introdotta
in via regolamentare) in modo da rendere compatibili i
rimborsi che l'Amministrazione dovrà riversare alla società
Poste italiane Spa con gli stanziamenti previsti.
L'articolo 11 stabilisce la data di entrata in vigore
della legge il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
E' da aggiungere che l'insieme delle norme proposte non
comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, mentre
anzi è ipotizzata una normativa che riduce, e al tempo stesso
pone un vincolo quantitativo, alla crescita dei contributi
diretti all'editoria.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto
A) Necessità dell'intervento normativo.
Il presente disegno di legge si propone di operare un
intervento di armonizzazione e razionalizzazione delle
normative in materia di editoria e diffusione della stampa
quotidiana e periodica, riferendosi in particolare ai seguenti
ambiti:
a) definizione di una disciplina per la
responsabilità dei siti editoriali su INTERNET;
b) modifiche della legge 7 marzo 2001, n. 62, al
fine di superare le difficoltà emerse in sede di prima
applicazione;
c) nuova disciplina delle tariffe postali
agevolate per la spedizione dei prodotti editoriali;
d) una maggiore liberalizzazione della disciplina
della vendita dei prodotti editoriali al di fuori delle
edicole;
e) disposizioni in materia di proprietà delle
imprese editrici e di pubblicità obbligatoria degli enti
pubblici.
La necessità dell'intervento normativo deriva:
a) per la responsabilità dei siti editoriali su
INTERNET, dalla mancanza di una disciplina specifica;
b) per le modifiche al decreto legislativo 24
aprile 2001, n. 170, dalla pronuncia dell'Autorità garante
della concorrenza e del mercato che ha richiesto una maggiore
liberalizzazione nel settore della distribuzione e della
vendita della stampa quotidiana e periodica;
c) per le norme in materia di provvidenze e di
agevolazioni di credito per l'editoria, dall'opportunità di
procedere a modifiche ed interpretazioni della normativa
dettata dalla legge n. 62 del 2001, a seguito delle
problematiche verificate in sede di prima applicazione;
d) per la disciplina delle tariffe postali
agevolate per la spedizione dei prodotti editoriali,
dall'esigenza di riformulare la materia superando il regime
transitorio.
B) Analisi del quadro normativo.
La normativa vigente non contempla una disciplina
specifica riguardante i siti INTERNET aventi natura
editoriale. Il quadro generale di riferimento è il decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di attuazione della
direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della società dell'informazione nel mercato
interno.
La disciplina delle imprese editrici e delle provvidenze
per l'editoria è contenuta, principalmente, nelle seguenti
leggi:
legge 5 agosto 1981, n. 416;
legge 25 febbraio 1987, n. 67;
legge 7 agosto 1990, n. 250;
legge 7 marzo 2001, n. 62.
Per quanto concerne specificatamente i contributi ai
giornali organi di movimenti politici, essi sono regolamentati
inoltre dal comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).
La disciplina in materia di pubblicità dei bilanci degli
enti pubblici è prevista nella legge n. 67 del 1987.
La disciplina del riordino del sistema di diffusione
della stampa quotidiana e periodica è contenuta nel decreto
legislativo 24 aprile 2001, n. 170, emanato in attuazione
dell'articolo 3 della legge 13 aprile
1999, n. 108.
La disciplina delle tariffe postali agevolate per
l'editoria è contenuta nell'articolo 2, comma 20, della legge
23 dicembre 1996, n. 662; nell'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e
5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; nell'articolo 27,
comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e nell'articolo
13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,
n. 284, nonché nel regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2002, n.
294.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui
regolamenti vigenti.
Il provvedimento prevede che si operino sulle normative
vigenti i seguenti interventi:
l'articolo 1 estende ai siti INTERNET aventi natura
editoriale e agli editori di testate giornalistiche in formato
elettronico e digitale la normativa di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio
1997, n. 249, ai fini dell'applicazione delle norme sulla
responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa;
l'articolo 2 modifica il quarto comma dell'articolo 1
della legge n. 416 del 1981 in materia di titolarità delle
imprese editrici di quotidiani;
l'articolo 3 modifica l'articolo 6 della legge n. 67
del 1987 in materia di pubblicità dei bilanci degli enti
pubblici;
l'articolo 4 interviene con modifiche al decreto
legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di riordino del
sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica;
l'articolo 5 reca modifiche alla legge 7 agosto 1990,
n. 250, come da ultimo modificata dalla legge n. 62 del 2001,
volte a razionalizzare e semplificare le modalità di calcolo e
di erogazione dei contributi. Il medesimo articolo estende
inoltre ai giornalisti dipendenti da imprese editrici di
giornali organi di forze politiche le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n.
108;
l'articolo 6 reca l'interpretazione autentica del comma
4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
riguardante contributi ai giornali o periodici organi di
movimenti politici;
l'articolo 8 reca chiarimenti in materia di regolarità
dei versamenti dei contributi previdenziali da parte delle
imprese editrici;
l'articolo 9 apporta modifiche alla legge 7 marzo 2001,
n. 62, in tema di credito agevolato all'editoria. Non viene
modificato il relativo regolamento di attuazione, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
142;
l'articolo 10 introduce una nuova disciplina per le
tariffe postali agevolate per l'editoria, abrogando le
previgenti disposizioni riguardanti il regime transitorio e in
particolare l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre
1996, n. 662; l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge
23 dicembre 1998, n. 448; l'articolo 27, comma 7, della legge
23 dicembre 1999, n. 488; l'articolo 13-quinquies del
decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284. A seguito
di tali abrogazioni cessa di avere efficacia anche il
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 novembre 2002, n. 294.
L'entrata in vigore del presente provvedimento non
comporta ulteriori interventi a livello regolamentare.
D) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
La legge n. 416 del 1981 è stata notificata, ed
autorizzata, dalla Commissione europea. Le normative in
materia di agevolazioni all'editoria di cui alla legge 7 marzo
2001, n. 62, sono state regolarmente notificate alla
Commissione europea in data 4 dicembre 2002 ed è in corso la
relativa procedura. In particolare l'articolo 9, comma 1, è
stato inserito per corrispondere ad una specifica richiesta
della Commissione. Le modifiche alla legge n. 62 del 2001
hanno comunque natura tecnica e non intaccano il quadro
normativo vigente.
E) Verifica della coerenza con le fonti legislative
primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle
regioni e agli enti locali e analisi della compatibilità
dell'intervento con le competenze delle regioni ordinarie e a
statuto speciale.
Il provvedimento non presenta profili suscettibili di
determinare riflessi sull'assetto normativo delle regioni e
degli enti locali, trattandosi di tematiche strettamente
connesse ai princìpi tutelati dall'articolo 21 della
Costituzione che sancisce il diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto
e con ogni altro mezzo di diffusione, rappresentando, perciò,
uno dei diritti civili e sociali la cui tutela rientra nella
competenza esclusiva dello Stato. Le disposizioni normative di
sostegno all'editoria, infatti, sono volte a garantire il
pluralismo dell'informazione e a tutelare i diritti connessi
in modo uniforme sull'intero territorio nazionale e non
limitano in alcun modo la potestà delle regioni di attribuire
ulteriori incentivi anche ad imprese editrici.
F) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena
utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
Il provvedimento in esame non presenta aspetti di
rilegificazione.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo
A) Individuazione di nuove definizioni introdotte dal
testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in
uso.
Non si ravvisano nel testo definizioni normative diverse
da quelle normalmente previste.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi
contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle
successive modificazioni ed integrazioni subite dai
medesimi.
I riferimenti normativi risultano corretti anche riguardo
alla loro individuazione.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per
introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni
vigenti.
Si è utilizzata la tecnica della novella quando il tipo
di intervento da operare sulla normativa vigente lo ha reso
necessario.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di
disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme
abrogative espresse nel testo normativo.
Sono state indicate espressamente le abrogazioni previste
dal disegno di legge.
3. Ulteriori elementi
A) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza
costituzionale in materia.
Sui punti specifici toccati dal presente disegno di legge
non risultano pronunce della Corte costituzionale.
B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti
su materia analoga all'esame del Parlamento.
E' attualmente all'esame del Parlamento un progetto di
legge in materia di diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo
di diffusione.