Art. 595 Codice Penale. Diffamazione.

595. Diffamazione.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032 (1) (2).

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065 (3) (4).

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699] (5), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 (6).

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate [c.p. 29, 64] (7) (8).

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(1) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Al reato previsto in questo comma si applica, ora, la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163).

(2) La competenza per il delitto previsto dal presente comma è devoluta al giudice di pace, ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.). Vedi, anche, gli articoli 64 e 65 dello stesso decreto.

(3) La competenza per il delitto previsto dal presente comma è devoluta al giudice di pace, ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.). Vedi, anche, gli articoli 64 e 65 dello stesso decreto.

(4) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Al reato previsto in questo comma si applica, ora, la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163).

(5) Sulla diffamazione a mezzo stampa, vedi il D.Lgs.C.P.S. 3 marzo 1947, n. 156, e l'art. 13, L. 8 febbraio 1948, n. 47. Vedi, inoltre, l'art. 11, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

(6) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 4-20 gennaio 1977, n. 42 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1977, n. 24), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost.

(8) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

Competenza: Giudice di Pace 1° e 2° comma; Tribunale monocratico per le altre ipotesi

Procedibilità: Querela

Arresto: non consentito

Fermo: non consentito

Citazione: diretta a giudizio ovvero decreto penale di condannaper le ipotesi di competenza del tribunale monocratico; a giudizio della P.G. anche su ricorso della persona offesa, per le ipotesi di competenza del giudice di pace

Natura giuridica: reato comune, di danno per alcuni, di pericolo per altri, di mera condotta, a forma libera

Elemento soggettivo: dolo generico per alcuni, dolo specifico per altri

Tentativo: di dubbia configurabilità

DOMANDE E RISPOSTE SUL REATO DI DIFFAMAZIONE

  • Qual'è l'oggetto del reato di diffamazione?

?Oggetto della tutela penale del delitto di diffamazione è l'interesse dello Stato all'integrità morale della persona: il bene giuridico è dato dalla reputazione dell'uomo, dalla stima diffusa nell'ambiente sociale, dall'opinione che gli altri hanno del suo onore e decoro.

  • Cosa si intende per reputazione in relazione al reato di diffamazione?

?La giurisprudenza ha più volte chiarito che la reputazione non risiede in uno stato o un sentimento individuale, indipendente dal mondo esteriore, nè tanto meno nel semplice amore proprio: la reputazione è il senso della dignità personale nell'opinione degli altri, un sentimento limitato dall'idea di ciò che, per la comune opinione, è socialmente esigibile da tutti in un dato momento storico.

  • Per quanto concerne la diffamazione a mezzo stampa come deve essere determinata la competenza per territorio?

?In tema di reato di diffamazione, nei procedimenti per reati commessi con il mezzo della stampa, la competenza per territorio va determinata con riferimento al luogo di c.d. "prima diffusione", il quale di solito coincide con quello della stampa, nella ragionevole presunzione che, una volta uscito lo stampato dalla tipografia, si verifica l'immediata possibilità che esso venga letto da altre persone e, quindi, la diffusione dello stesso in senso potenziale.

  • Quando la cronaca giudiziaria è lecita?

In tema di diffamazione, la cronaca giudiziaria è lecita quando diffonde la notizia di un provvedimento giudiziario, mentre non lo è quando le informazioni da esso desumibili siano utilizzate per effettuare ricostruzioni o ipotesi giornalistiche autonomamente offensive in quanto in tal caso il giornalista deve assumersi direttamente l'onere di verificare le notizie  e non può certo esibire il provvedimento giudiziario quale unica fonte di informazione e di legittimazione dei fatti riferiti.

Infatti in tema di diffamazione a mezzo stampa è configurabile la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto l'onere di esaminare, controllare e verificare la notizia, in modo da superare ogni dubbio, non essendo, a tal fine, sufficiente l'affidamento ritenuto in buona fede sulla fonte.

  • Le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare europeo sono insindacabili dal giudice nazionale.

Le dichiarazioni rese "extra moenia" da un parlamentare europeo - il quale abbia attivato, con esito positivo, la procedura a "difesa dei privilegi e delle immunità" prevista dall'art. 7 del Regolamento del Parlamento europeo - sono insindacabili da parte del giudice nazionale, sempre che non si sostanzino in mere opinioni personali, pur se a valenza politica e/o di critica politica, allorché l'autorità giudiziaria accerti l'esistenza di un nesso funzionale con le attività proprie del parlamentare, la cui ricorrenza non esige, però, che tali dichiarazioni siano estrinsecazione, con identità di tempi e di contenuti, di una concreta iniziativa o di atti parlamentari tipici, risultando sufficiente che esse si pongano in linea di continuità con il ruolo rivestito dall'interessato all'interno del Parlamento europeo, o di sue articolazioni, divulgandone l'attività e le finalità politiche perseguite. Cass. 25 marzo 2016 n. 5959

In materia di diffamazione a mezzo stampa, il direttore responsabile e l'editore non possono essere chiamati a rispondere di quanto affermato da un parlamentare europeo, e personaggio particolarmente noto, in un intervento a sua firma, pubblicato su un quotidiano, qualora tratti argomenti di pubblico interesse e l'intervento sia presentato con modalità idonee a manifestare ai lettori esclusivamente il pensiero dell'autore.Cass. 25 marzo 2016 n. 5959

  • Esercizio del diritto di critica giornalistica.

Anche nella valutazione dell'esercizio del diritto di critica giornalistica, pur dovendosi riconoscere limiti più ampi rispetto a quelli fissati per il diritto di cronaca, deve ricercarsi un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con l'interesse a che non siano introdotte limitazioni alla formazione del pensiero costituzionalmente garantita. Cass. 14 marzo 2016 n. 4897

  • Nella diffamazione si applica il limite della continenza?

In tema di diffamazione, il limite della continenza viene a mancare laddove le espressioni utilizzate, per il loro carattere gravemente infamante o inutilmente umiliante, diano luogo ad una mera aggressione verbale nei confronti della persona destinataria delle stesse, che ne risulti di conseguenza denigrata in quanto tale  Cass. pen. 3 marzo 2016 n. 18217

  • Il giornale on line può essere oggetto di sequestro preventivo in caso del reato di diffamazione?

La testata giornalistica telematica, funzionalmente a quella tradizionale, rientra nel concetto ampio di "stampa " di cui all'art. 1 l. 8 febbraio 1948 n. 47 e, pertanto, soggiace alla normativa, di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l'attività d'informazione professionale diretta al pubblico. Pertanto, il giornale on line, al pari di quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa. Nell'ambito della nozione di "stampa", invece, non rientrano i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero destinati a essere trasmessi in via telematica, quali forum, blog (una sorta di agenda personale aperta e presente in rete, contenente diversi argomenti ordinati cronologicamente), newsletter, newsgroup, mailing list, e social network. Cass. pen. 25 febbraio 2016 n. 12536

  • Il reato di diffamazione è integrato in caso di preconcetti e luoghi comuni?

Non integra il reato di diffamazione l'affermazione offensiva, caratterizzata da preconcetti e luoghi comuni, che non consenta l'individuazione specifica ovvero riferimenti inequivoci a circostanze e fatti di notoria conoscenza attribuibili ad un determinato individuo, giacché il soggetto passivo del reato deve essere individuabile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell'offesa, quale si desume anche dal contesto in cui è inserita. Tale criterio non è surrogabile con intuizioni o con soggettive congetture che possano insorgere in chi, per sua scienza diretta, può essere consapevole, di fronte alla genericità di un'accusa denigratoria, di poter essere uno dei destinatari  Cass. pen. 23 febbraio 2016 n. 24065

  • L'invio di un messaggio diffamatorio per posta elettronica a più persone determinate integra l'aggravante della diffamazione?

L'invio di un messaggio diffamatorio tramite posta elettronica a più persone determinate non integra l'aggravante del comma 3 dell'art. 595 c.p., essendo l'e-mail diretta a singoli specifici destinatari anche se inoltrata a più soggetti, e si differenzia per questo dall'inserimento del messaggio tramite un sito web che può raggiungere, invece, un infinito numero di destinatari. Trib. Milano 11 febbraio 2016

LA GIURISPRUDENZA IN TEMA DI DIFFAMAZIONE

  • La reputazione non risiede in uno stato o in un sentimento individuale, indipendente dal mondo esteriore, nè tanto meno nel semplice amor proprio: la reputazione è il senso della dignità personale nell'opinione degli altri, un sentimento limitato dall'idea di ciò che, la comune opinione, è socialmente esigibile da tutti in un dato momento storico Cass. 28 febbraio 1995 - 24 marzo 1995 n. 3247.
  • Deve ravvisarsi l'illecito civile per lesione del diritto alla identità personale quando vi sia distorsione della effettiva identità personale o alterazione, travisamento, offuscamento, contestazione del patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale. Deve, invece, ritenersi la sussistenza del delitto di diffamazione quando alla lesione suddetta si prevenga mediante offesa della reputazione Cass. 1 febbraio 1993 n. 849
  • Anche ler espressioni dubitative possono integrare il delitto di diffamazione, specie nella forma dell'insinuazione: qualunque sia la forma grammaticale o sintattica della frase o delle frasi offensive, ciò che conta è la loro capacità a ledere o a mettere in pericolo l'altrui reputazione e questo, secondoil comune sentire, si verifica tanto più nella forma dell'insinuazione Cass. 11 novembre 1975 - 11 novembre 1976 n. 1988.
  • L'associazione alla massoneria, se ed in quanto risponda al dettato costituzionale e legislativo, è libera. Pertanto, l'attribuzione della qualifica di massone non implica di per sè alcun discredito della persona Cass. 24 ottobre 1995 - 28 dicembre 1995 n. 12588. 
  • Il diritto di cronaca giornalistica, sia questa giudiziaria o di altra natura, rientra nella più vasta categoria dei diritti pubblici sogettivi, relativi alla libertà di pensiero e di stampa riconosciuti dall'art. 21 della Costituzione e consiste nel potere-dovere conferito al giornalista di portare a conoscenza dell'opinione pubblica fatti, notizie e vicende interessanti la vita associata Cass. 12 gennaio 1982 - 29 aprile 1982 n. 4492.

LA DIFFAMAZIONE NELL'ERA DEI SOCIAL NETWORK

  • Diffamazione su Facebook: occorre la verifica dell’indirizzo IP di provenienza?

Sì. Profilo Facebook incriminato: per la diffamazione occorre verificare l’indirizzo IP di provenienza del contenuto lesivo.

In tema di diffamazione, la mancata verifica da parte dell'Autorità giudiziaria dell'indirizzo IP di provenienza del contenuto lesivo, riferibile al profilo Facebook incriminato, non consente di procedere con il massimo grado di certezza possibile all'attribuzione della responsabilità per il reato ex art. 595, comma 3, c.p., atteso che, mancando tale accertamento, non può escludersi l'utilizzo abusivo del nickname del presunto autore del reato da parte di terzi, né risulta possibile verificare i tempi e gli orari della connessione. 

Il Tribunale di Rovigo con sentenza del 12 giugno 2019 n. 331 ha assolto, in assenza di ogni verifica, dal reato  di diffamazione l'imputato, accusato di aver postato sul proprio profilo del social network un commento diffamatorio nei confronti della persona offesa. Trib. Rovigo, 12 giugno 2019, n. 331

  • Rilevanza dell’indirizzo IP nella prova del reato.

Nell'ambito della diffamazione via web, e in particolare tramite social network, qualora non sia stato individuato l'indirizzo IP di provenienza, la penale responsabilità dell'imputato deve essere soggetta a una più stringente allegazione probatoria – e ad un più approfondito percorso motivazionale – relativamente agli altri elementi di prova oggetto dell'istruzione dibattimentale, aventi ad oggetto l'attribuzione all'imputato del contenuto diffamatorio. Cassazione penale sez. V – 22 novembre 2017, n. 5352

In materia di diffamazione, senza l'accertamento dell'indirizzo Ip cui riferire il messaggio che offende la reputazione non può scattare la condanna per il reato di cui all'articolo 595, comma 3, del Cp. Ad affermarlo è la Cassazione che accoglie il ricorso dell'imputata, condannata per il reato di diffamazione, per via di un messaggio diffuso attraverso Facebook, ai danni del sindaco del suo paese. Passa, dunque, la tesi secondo cui occorre una puntuale verifica dell'autorità giudiziaria dell'indirizzo Ip di provenienza, sul codice numerico assegnato cioè in via esclusiva a ogni dispositivo elettronico al momento della connessione a una determinata postazione del servizio telefonico, permettendo così di individuare la linea. In caso contrario, non si avrebbe il massimo grado di certezza possibile in ordine all'attribuzione della responsabilità, essendo ben possibile un utilizzo abusivo del nickname dell'account Facebook. Cassazione penale sez. V – 22 novembre 2017, n. 5352

  •  La pubblicazione su Facebook di immagini fotografiche con contenuto pornografico può integrare il reato di diffamazione?

Integra il reato di diffamazione la condotta di pubblicazione in un sito internet di immagini fotografiche che ritraggono una persona in atteggiamenti pornografici, in un contesto e per destinatari diversi da quelli in relazione ai quali sia stato precedentemente prestato il consenso alla pubblicazione. Cass. pen., 10 marzo 2019 n. 19659

  • Si rivolge all’Ufficiale dell’Anagrafe con “maleducato” e “ignorante”…è diffamazione? 

Oltraggio a Pubblico Ufficiale e diffamazione aggravata dall’utilizzo di un Social Network

La condotta di un soggetto che si rivolge all’Ufficiale dell’Anagrafe con epiteti offensivi, quali “maleducato” ed “ignorante”, integra gli estremi dell’oltraggio a pubblico ufficiale, poiché il responsabile dell’ufficio anagrafe, nell’esercizio delle proprie funzioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Il soggetto risponde altresì di diffamazione aggravata, poiché la diffusione del messaggio diffamatorio è avvenuta mediante Facebook, capace di raggiungere un numero indeterminato o quantitativamente apprezzabile di soggetti. Trib. Pavia 14 marzo 2019, n. 468

  • Diritto di critica politica: quale rilievo assume il rispetto della verità?

Il diritto di critica politica assume un rilievo più limitato e affievolito rispetto al diritto di cronaca. 

Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto a oggetto o spunto del discorso critico e una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture e iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi. In questa prospettiva, il rispetto della verità del fatto assume, in riferimento all'esercizio del diritto di critica politica, un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica. Mentre nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione. Cassazione penale sez. V – 19 novembre 2018, n. 3148

  • Danni causati da diffamazione: quali parametri possono rinvenirsi?

In materia di danno causato da diffamazione, idonei parametri di riferimento possono rinvenirsi, tra gli altri, dalla diffusione dello scritto, dalla rilevanza dell'offesa e dalla posizione sociale della vittima. E così, valorizzando siffatte coordinate ermeneutiche, è possibile far assurgere a criteri presuntivi di verificazione del danno non patrimoniale, la diffusione dello scritto attraverso il social network facebook, idoneo a diffondere il messaggio pubblicato lesivo, anche attraverso il sistema delle cd. condivisioni, ben oltre la cerchia di cd. amici della titolare del profilo. Tribunale - Potenza, 19 ottobre 2018, n. 864

  • Instagram: la pubblicazione della frase offensiva configura un’ipotesi di diffamazione aggravata?

Ai fini della concreta quantificazione del danno deve considerarsi l'ipotesi in cui la frase offensiva sia stata pubblicata su Instagram, ossia su un social network di larga diffusione. Si tratta di un'ipotesi di diffamazione aggravata con altro mezzo di pubblicità – anziché con il mezzo della stampa – ai sensi dell'art. 595 comma 3 c.p. in quanto rientrante in una categoria più ampia, comprensiva di tutti quei sistemi di comunicazione e, quindi, di diffusione – dai fax ai social media – che, grazie all'evoluzione tecnologica, rendono possibile la trasmissione di dati e notizie ad un consistente numero di persone. Trib. Milano, 21 agosto 2018, n. 8738

  • Diffamazione: è possibile l’individuazione della vittima su una serie indizi?

Pur non essendo mai esplicitato il nome è diffamazione sui social anche quando la vittima può essere individuata sulla base di una serie di indizi.

Il reato di diffamazione a mezzo social network (Facebook) è integrato anche quando la vittima può essere individuata da una serie concordante di elementi indiziari, pur non essendo mai esplicitamente indicato il suo nome, gli stessi elementi che possono consentire di individuarlo come bersaglio anche ad altri frequentatori del social network su cui i post vengono pubblicati. Ovviamente, quando la vittima non è un personaggio famoso, si tratta di una cerchia di persone limitata a coloro che per motivi personali o di lavoro sono a conoscenza dei particolari della sua vita privata (ad esempio, l'occupazione lavorativa, il giorno del compleanno, la motocicletta posseduta). Tuttavia, si tratta di un ambito quantitativamente apprezzabile ed ampiamente sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo del reato di diffamazione, il che vale a configurare anche l'ipotesi aggravata di cui al comma terzo dell'art. 595 c.p. poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone. Trib. Pescara, 5 marzo 2018 n. 652

Le prove per l'imputazione del reato di diffamazione ad un determinato soggetto che abbia pubblicato frasi o immagini offensive sulla piattaforma social facebook, anche se prive di riferimenti espressi al destinatario delle persone offese, possono essere desunte da una serie concordante di elementi indiziari, la cui fondatezza può essere rilevata anche dagli altri elementi probatori quali atti documentali ed escussione testi. Trib. Pescara, 5 marzo 2018 n. 652

In tema di diffamazione commessa tramite facebook sussiste l’ipotesi aggravata di cui all’art. 595, comma 3 poiché si tratta di condotta potenzialmente idonea a raggiungere un numero indeterminato di persone. Trib. Pescara, 5 marzo 2018 n. 652  

  • Ai blog e ai social network si applicano le garanzie in tema di sequestro della stampa?

Le forme di comunicazione telematica come i blog, i social network come Facebook, le mailing list, le newsletters, sono espressione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero garantito dall'art 21 della Costituzione ma non possono godere delle garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa, anche nella forma on line, poiché rientrano nei generici siti internet che non sono soggetti agli obblighi ed alle garanzie previste dalla normativa sulla stampa. In essi, infatti, chiunque può esprimere il proprio pensiero su ogni argomento, suscitando opinioni e commenti da parte dei frequentatori del mondo virtuale. Cassazione penale sez. V – 13 dicembre 2017, n. 21521

La testata giornalistica telematica, funzionalmente a quella tradizionale, rientra nel concetto ampio di "stampa " di cui all'art. 1 l. 8 febbraio 1948 n. 47 e, pertanto, soggiace alla normativa, di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l'attività d'informazione professionale diretta al pubblico. Pertanto, il giornale on line, al pari di quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa. Nell'ambito della nozione di "stampa", invece, non rientrano i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero destinati a essere trasmessi in via telematica, quali forum, blog (una sorta di agenda personale aperta e presente in rete, contenente diversi argomenti ordinati cronologicamente), newsletter, newsgroup, mailing list, e social network. Cassazione penale sez. V – 25 febbraio 2016, n. 12536

  • E’ diffamazione se i posti diffamatori sono di fatto indirizzati verso i familiari?

Sì, sussiste il reato di diffamazione se i post si riferiscono oggettivamente ad una specifica persona, anche se indirizzati di fatto verso i familiari 

Si configura il reato di diffamazione a mezzo di strumenti telematici se i commenti diffamatori, pubblicati tramite post sul social network Facebook, possono, pur in assenza dell'indicazione di nomi, riferirsi oggettivamente ad una specifica persona, anche se tali commenti siano di fatto indirizzati verso i suoi familiari. Cassazione penale sez. V – 19 ottobre 2017, n. 101

  • La diffamazione per mezzo di social network configura un’ipotesi aggravata?

L'uso dei social network, e quindi la diffusione di messaggi veicolati a mezzo internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata con altro mezzo di pubblicità – anziché con il mezzo della stampa – ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p. in quanto rientrante in una categoria più ampia, comprensiva di tutti quei sistemi di comunicazione e, quindi, di diffusione – dai fax ai social media – che, grazie all'evoluzione tecnologica, rendono possibile la trasmissione di dati e notizie ad un consistente numero di persone. In caso di diffamazione mediante l'utilizzo di un social network, non è dunque applicabile la disciplina prevista dalla l. n. 47 del 1948, ed in particolare, l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 13. Cassazione penale sez. V – 23 gennaio 2017, n. 8482

È del tribunale penale la competenza a giudicare la condotta consistente nella diffusione di messaggi minatori e offensivi attraverso il social network Facebook, configurando i reati di minacce e diffamazione aggravata ex art. 595, comma 3 c.p. Cassazione penale sez. I – 2 dicembre 2016, n. 50  

La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 terzo comma c.p., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone; l'aggravante dell'uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nell'idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando - e aggravando - in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche dei social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica, che è quella di incentivare la frequentazione della bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero a uno spettro di persone sempre più esteso, attratte dal relativo effetto socializzante. Cassazione penale sez. I – 2 dicembre 2016, n. 50

  • Social network e diffamazione: mezzo di stampa o mezzo pubblicitario?

La pubblicazione di un messaggio diffamatorio sulla bacheca Facebook con l'attribuzione di un fatto determinato configura il reato di cui all'art. 595, commi 2 e 3,c.p. ed è inclusa nella tipologia di qualsiasi altro mezzo di pubblicità e non nella diversa ipotesi del mezzo della stampa giustapposta dal Legislatore nel medesimo comma. Deve, infatti, tenersi distinta l'area dell'informazione di tipo professionale, diffusa per il tramite di una testata giornalistica online, dall'ambito – più vasto ed eterogeneo – della diffusione di notizie ed informazioni da parte di singoli soggetti in modo spontaneo. In caso di diffamazione mediante l'utilizzo di un social network, non è dunque applicabile la disciplina prevista dalla l. n. 47/1948, ed in particolare, l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 13. L'uso dei social network, e quindi la diffusione di messaggi veicolati a mezzo internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata con altro mezzo di pubblicità – anziché con il mezzo della stampa – ai sensi dell'art. 595, comma 3,c.p. in quanto rientrante in una categoria più ampia, comprensiva di tutti quei sistemi di comunicazione e, quindi, di diffusione – dai fax ai social media – che, grazie all'evoluzione tecnologica, rendono possibile la trasmissione di dati e notizie ad un consistente numero di persone. In caso di diffamazione mediante l'utilizzo di un social network, non è dunque applicabile la disciplina prevista dalla l. n. 47/1948, ed in particolare, l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 13. Cassazione penale sez. V – 14 novembre 2016, n. 4873

  • Diffamazione aggravata: vi rientrano i blog e i siti internet?

La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone e tuttavia non può dirsi posta in essere "col mezzo della stampa", non essendo i social network destinati ad un'attività di informazione professionale diretta al pubblico. Cassazione penale sez. V - 14/11/2016, n. 4873

La divulgazione di un messaggio di contenuto offensivo tramite social network ha indubbiamente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, proprio per la natura intrinseca dello strumento utilizzato, ed è dunque idonea ad integrare il reato della diffamazione aggravata. Cassazione penale sez. V – 7 ottobre 2016, n. 2723

La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone.  Cass. pen. 28 aprile 2015 n. 24431

In tema di diffamazione, sussiste l'aggravante dell'utilizzo del mezzo di pubblicità (art. 595 comma 3 c.p.) allorquando il fatto sia commesso mediante la pubblicizzazione su un profilo di Facebook, perché l'inserimento della frase che si assume diffamatoria su tale social network la rende accessibile a una moltitudine indeterminata di soggetti con la sola registrazione al social network e, comunque, a una cerchia ampia di soggetti nel caso di notizia riservata agli amici. Cass. pen. 22 gennaio 2014 n. 16712

  • Reato di diffamazione a mezzo stampa: no al sequestro preventivo del giornale online.

In tema di sequestro di giornali e di altre pubblicazioni, la testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di "stampa" di cui all'art. 1 della legge n. 47 del 1948 e, pertanto, non può essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa; tuttavia, in tale ambito, non rientrano i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero destinati ad essere trasmessi in via telematica quali forum, blog , newsletter, newsgroup, mailing list e social network, che, pur essendo espressione del diritto di manifestazione del pensiero, non possono godere delle garanzie costituzionali relative al sequestro della stampa (confermato, nella specie, il sequestro di un sito, atteso che lo stesso non risultava registrato come organo di stampa, nè presentava alcuna testata o una periodicità regolare nelle emissioni). Cassazione penale sez. V – 25 febbraio 2016, n. 12536