Come difendersi dalle cartelle Equitalia nulle o prescritte: silenzio assenso
Il contribuente può chiedere l’annullamento automatico della cartella Equitalia nulla o prescritta: ecco come.
Non c’è più bisogno di impugnare, davanti al giudice, una cartella esattoriale palesemente nulla: da oggi, infatti, contro le cosiddette “cartelle pazze” di Equitalia, ogni contribuente può inoltrare, direttamente a quest’ultima, la richiesta di annullamento automatico.
Come? Vediamo la procedura passo dopo passo.
Cause di annullamento automatico
I motivi per cui si può chiedere l’annullamento automatico sono i seguenti:
– intervenuta prescrizione del diritto di credito;
– intervenuta decadenza del diritto di credito;
– un provvedimento di sgravio già ottenuto dall’ente titolare del credito (per es. Inps);
– un provvedimento amministrativo o del giudice che ha sospeso l’efficacia esecutiva della cartella esattoriale;
– una sentenza che ha già annullato, in tutto o in parte, la cartella esattoriale;
– intervenuto pagamento della cartella esattoriale.
L’elenco non è esaustivo. Vi potranno quindi rientrare qualsiasi altra causa di non esigbilità del credito.
Procedura
1. Il contribuente deve inoltrare la richiesta di annullamento a Equitalia entro 90 giorni dalla notifica della cartella o dal compimento di qualsiasi altro atto della procedura esecutiva o cautelare;
2. La richiesta dovrà contenere anche le prove dei motivi di nullità di cui si sostiene l’esistenza;
3. Equitalia invia la richiesta all’ente creditore della pretesa entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta;
4. L’ente creditore dovrà comunicare, entro 60 giorni, sia al contribuente che ad Equitalia (con raccomandata a.r. o con PEC), se intende accogliere l’istanza o rigettarla. Nel primo caso invierà un provvedimento di sgravio; nel secondo caso, inviterà Equitalia a proseguire nella procedura esecutiva;
5. Se l’ente creditore non dà risposta entro 220 giorni, il suo silenzio si considera “assenso”. Pertanto l’istanza si considera accolta e la cartella automaticamente annullata.
5. Se l’ente creditore non dà risposta entro 220 giorni, il suo silenzio si considera “assenso”. Pertanto l’istanza si considera accolta e la cartella automaticamente annullata.
Che legge è? avrei bisogno del riferimento normativo a supporto di questa che, in assenza di riferimenti, sembra non più che un’affermazione
Massimiliano, si tratta del decreto Stabilità 2013 – Legge 24.12.2012 n° 228 , G.U. 29.12.2012
se una cartella viene sgravata dall’ ente creditore , sono obbligato a pagare gli interessi che sono maturati ?
salve si puo avere il modulo per inoltrare l’istanza ad equitalia????grazie
La cosa è molto interessante, ma per chi come me ha una vecchia lista di insoluti con equitalia, le cui cartelle risalgono a molto tempo fa, c’è una possibilità? mi farà una cortesia se mi risponderà con una mail mandandomi la sua perchè non ho Outlook, sarei interessata ad una consulenza, possiamo accordarci? grazie.
come presentare a Riscossione Sicilia l’istanza di sgravio di cui alla legge finanziaria 2013?
desidero il modulo per inoltrare una istanza di sgravio poichè il debito è caduto in prescrizione essendo passati più di dieci anni dalla notifica della cartella.
Potete inviarmi via mail il modulo per un istanza di sgravio visto che la cartella è andata in prescrizione perché sono passati 6 anni e nn hanno mandato mai notifica grazie
Ho fatto richiesta di rateizzazione che mi è stata rigettata in quanto presente una precedente cartella con rateizzazione non saldata risalente al 2008. Ho fatto ricorso al rigetto direttamente agli uffici equitalia chiedendo li sgravio della precedente cartella caduta in prescrizione (ho controllato cbe non vi fossero atti susseguenti interrutivi) ma anche questo ricordo è stato rigettato. Volevo chiedere come posso agire per chiedere l’annullamento della precedente cartella e per ricorrerre al rigetto dell’istanza di rateizzazione. Grazie