Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1165


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DAMBRUOSO, CARUSO, ANTIMO CESARO, GALGANO, GIGLI, MARAZZITI, MAZZIOTTI DI CELSO, MOLEA, NISSOLI, RABINO, ANDREA ROMANO, ROSSI, SCHIRÒ PLANETA, VARGIU
Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e al codice penale, in materia di reati commessi con il mezzo della stampa o delle trasmissioni radiotelevisive o con altri mezzi di diffusione, nonché di diffamazione e di ingiuria
Presentata il 6 giugno 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge è diretta a riformare la disciplina dei reati di diffamazione a mezzo stampa e, in particolare, a garantire diritti di rilevanza costituzionale, quali, da un lato le libertà di espressione, di critica e di cronaca e, dall'altro l'onore delle persone offese dalla notizia o dal giudizio diffamatorio.
      Le modifiche proposte appaiono oggi più che mai necessarie, soprattutto a seguito delle condanne alla pena della reclusione che hanno colpito noti giornalisti e direttori di testate nazionali. In quasi tutti gli Stati occidentali la pena per i reati di opinione è soltanto di carattere pecuniario e, per correggere l'anomalia presente nel nostro ordinamento, occorre procedere alla modifica della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante «Disposizioni sulla stampa», del «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e del codice penale in materia di diffamazione, dei reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione e di ingiuria. In tale direzione, la presente proposta di legge prevede per i reati richiamati – in conformità con gli standard europei – sanzioni pecuniarie in luogo delle sanzioni detentive, e mira a raggiungere un equilibrio tra la libertà di stampa e la tutela della reputazione dei singoli, mediante lo strumento della rettifica e la pubblicazione della sentenza di condanna che consentano la riabilitazione della persona offesa.
      Passando all'esame della proposta di legge, l'articolo 1 interviene direttamente sull'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e, al comma 1, lettera a), stabilisce che il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a far pubblicare gratuitamente e senza commento nel quotidiano o nel periodico, comprese le relative edizioni telematiche, o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti che si ritengano danneggiati da notizie o immagini diffamatorie, estendendo in questo modo l'efficacia della norma anche alle edizioni telematiche di quotidiani e periodici.
      Viene inoltre ampliato l'ambito applicativo dell'istituto della rettifica e, nell'ottica di garantirne un effettivo esercizio, al riparo da omissioni e manipolazioni, si inserisce il divieto di commenti, risposte e titoli, che oggi, troppo spesso, vengono utilizzati per sminuire, ridicolizzare, o semplicemente disinnescare la rettifica. Si prevede, quindi, l'aggiunta di un titolo standard che indichi l'articolo cui la rettifica si riferisce, la data di pubblicazione e l'autore, e si precisa che la rettifica deve avere lo stesso rilievo e la stessa collocazione della notizia diffamatoria, deve essere pubblicata nella sua interezza e, per quanto attiene ai blog, deve essere riportata in testa di pagina, prima dell'articolo che ne forma oggetto. D'altronde, chiunque abbia frequentazione e conoscenza delle dinamiche di lettura online sa che le pagine internet vengono lette prevalentemente nella parte iniziale. Peraltro la schermata internet può avere una estensione rilevante – persino di svariate pagine – quindi la mancata specificazione del punto esatto in cui la rettifica deve essere inserita rischia di lasciare ampia discrezionalità nella sua collocazione, con un ulteriore danno per chi ne ha chiesto la pubblicazione.
      Per quanto concerne, invece, la stampa non periodica, è molto importante la previsione della pubblicazione, su richiesta della parte offesa, di dichiarazioni o rettifiche su due quotidiani a tiratura nazionale nonché sulle successive ristampe ed edizioni; questo per consentire anche a un lettore non abituale di quotidiani la conoscenza della rettifica.
      Da ultimo sempre all'articolo 1 della presente proposta di legge si propone una modifica degli articoli 11 e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, prevedendo che, nella determinazione del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa, il giudice deve tener conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica. Si stabilisce, altresì, una modifica della sanzione penale fondata non più sulla reclusione ma sulla multa e sullo strumento dell'obbligo di rettifica e di pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 536 del codice di procedura penale. Conseguentemente, si prevede l'abrogazione dell'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in quanto superfluo.
      L'articolo 2 interviene, infine, proprio sul codice penale, modificando in maniera coerente rispetto a quanto previsto dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47, il regime dei reati commessi col mezzo della stampa periodica, i delitti contro l'onore e la diffamazione, e inasprendone le sanzioni pecuniarie. In particolare, all'articolo 57 del codice penale, la rubrica viene modificata in «Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione» estendendo l'ambito di applicazione della norma; all'articolo 594 del codice penale «I delitti contro l'onore» vengono sostituiti dal reato di «Ingiuria» e nel merito, per quest'ultima, così come per il reato di diffamazione di cui all'articolo 595 del codice penale, si prevede l'abolizione della pena della reclusione e l'applicazione di una multa, aumentata nel caso in cui i reati abbiano ad oggetto un fatto determinato.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177).

      1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 8:

              1) al primo comma:

                  1.1) le parole: «fare inserire» sono sostituite dalla seguente: «pubblicare»;

                  1.2) dopo la parola: «gratuitamente» sono inserite le seguenti: «e senza commento»;

                  1.3) dopo la parola: «periodico» sono inserite le seguenti: «, comprese le relative edizioni telematiche,»;

              2) al secondo comma, dopo le parole: «sono pubblicate,» sono inserite le seguenti: «senza commento, senza risposta e senza titolo e con la seguente indicazione: “Rettifica dell'articolo [TITOLO] del [DATA] a firma di [AUTORE]”»;

              3) al terzo comma, dopo le parole: «le dichiarazioni o le rettifiche» sono inserite le seguenti: «di cui al primo comma»;

              4) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

          «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni. Per i siti informatici, ivi compresi i blog, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, in testa alla pagina, prima

del corpo dell'articolo, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;

              5) al quarto comma:

                  5.1) dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «senza commento»;

                  5.2) le parole: «purché contenute entro il limite di trenta righe» sono sostituite dalle seguenti: «con lo stesso rilievo e nella medesima collocazione»;

              6) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
      «Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese, su due quotidiani a tiratura nazionale e nelle successive edizioni e ristampe, con nota nella medesima pagina che richiama e informa sulla rettifica in calce senza commenti e risposte, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;

              7) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma», le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma» e le

parole: «al pretore» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice»;

              8) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

          «L'autore dell'offesa può avvalersi della procedura di cui al settimo comma qualora il direttore responsabile del giornale quotidiano o periodico, comprese le relative edizioni telematiche, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non abbiano pubblicato la dichiarazione o la rettifica richiesta ai sensi del primo comma»;

              9) al sesto comma, le parole: «da lire 15.000.000 a lire 25.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 8.000 a euro 16.000»;

              10) il settimo comma è abrogato;

          b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
      «Art. 9. – (Pubblicazione obbligatoria di sentenze). – 1. Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in giornali quotidiani o periodici, comprese le relative edizioni telematiche, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 536 del codice di procedura penale, negli stessi e in altro giornale quotidiano o periodico avente analoga diffusione quantitativa o geografica. La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta. Il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico nel quale è stata pubblicata la notizia diffamatoria è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione nello stesso quotidiano o periodico e a provvedere al pagamento delle spese relative all'altra pubblicazione»;

          c) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa o geografica

del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica»;

          d) l'articolo 12 è abrogato;

          e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
      «Art. 13. – (Pene per la diffamazione). – 1. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 ad euro 50.000 tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato.
      2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9.
      3. La pena è diminuita fino a due terzi qualora, a richiesta della persona offesa, sia stata pubblicata la dichiarazione o la rettifica nei termini e con le modalità di cui ai commi dal primo al quinto dell'articolo 8. La pena è diminuita fino a due terzi, limitatamente al solo autore, qualora questi abbia chiesto, ai sensi del sesto comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.
      4. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, la pena è aumentata qualora il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico, comprese le relative edizioni telematiche, abbia rifiutato od omesso di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dal medesimo articolo.
      5. Il giudice dispone la trasmissione della sentenza di condanna al competente ordine professionale»;

      2. All'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
      «4-bis. Le disposizioni in materia di pubblicazione obbligatoria delle sentenze,

di cui all'articolo 9 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di condanna per reato commesso nell'ambito di trasmissioni televisive o radiofoniche.
      4-ter. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della radiotelevisione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni».
Art. 2.
(Modifiche al codice penale).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:
      «Art. 57. – (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). – Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo; la diminuzione non si applica nel caso in cui l'autore è ignoto o non identificabile. La pena è aumentata qualora l'autore sia un giornalista professionista sospeso o radiato dall'ordine»;

          b) l'articolo 594 è sostituito dal seguente:
      «Art. 594. – (Ingiuria). – Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.
      Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.


      La pena è aumentata qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato.
      La pena è raddoppiata qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone»;

          c) all'articolo 595:

              1) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 3.000 a euro 15.000»;

              2) al secondo comma, le parole: «della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065» sono sostituite dalla seguente: «aumentata»;

              3) al terzo comma, le parole: «la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516» sono sostituite dalle seguenti: «la pena è della multa da euro 5.000 ad euro 30.000».

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