Milano, 2 giugno 2015 - 14:51

Cookie Law, la legge sui biscotti

Il 2 giugno è la data ultima obbligatoria per i gestori dei siti fornire le informazioni, e ottenere il consenso da parte dei navigatori, sui programmi che memorizzano ed elaborano i dati personali

di Martina Pennisi

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Cosa dice la legge

Nelle ultime settimane, navigando fra un sito Internet e l’altro, vi sarà sicuramente capitato di imbattervi nella richiesta di accettazione del tracciamento dei dati personali. Potrebbe essersi trattato di un banner con un colore brillante nella parte alta o bassa dello schermo: difficile non notarlo. E lo sarà anche meno da martedì 2 giugno, giorno in cui scade il termine imposto dal Garante della privacy. La cosiddetta ‘Cookie law’ consiste nell’intervento dell’autorità nostrana sul rispetto della privacy durante la navigazione cui si è giunti dopo un anno di consultazione. La fonte primaria è l’Unione europea, che nel 2012 ha preso il toro di dati personali online e curiosi biscottini per le corna.

La richiesta esplicita di Bruxelles è stata di vincolare l’utilizzo dei cookie al consenso preventivo dell’utente. Questo vuol dire che ogni sito Internet deve ottenere il benestare di chi lo sta visitando prima di scatenare tutte le stringhe di testo, i cookie appunto, che memorizzano ed elaborano i dati per poi fornire pubblicità e navigazione maggiormente personalizzate. Un portale che, ad esempio, ci mostra messaggi pubblicitari affini ai nostri interessi precedentemente esplicitati durante i percorsi online. Anche secondo quanto messo nero su bianco dal Garante, che si rivolge ai portali con sede in Italia, per farlo bisognerà richiedere il consenso. Pena sanzioni amministrative da 10mila a 120mila euro. Non solo, ce n’è anche per i cosiddetti cookie tecnici, ovvero quelli in grado di registrare informazioni per non costringerci a digitarle ogni volta che visitiamo il sito, quelli utili ad accoglierci con la lingua giusta o a raccogliere dati in forma aggregata su visite e click. In questo caso bisogna limitarsi a informare chiaramente l’utente. Il rischio, in caso contrario, è di essere multati da 6mila a 36mila euro.

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