PROGETTO DI LEGGE - N. 7541
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni
cittadino di accedere a tutte le fonti di informazione ed in
particolare a quelle che si articolano attraverso i moderni
strumenti telematici e multimediali.
2. La Repubblica, in particolare, tutela e garantisce
l'accesso ad INTERNET a tutti i cittadini portatori di
handicap.
Art. 2.
1. Ai fini di cui all'articolo 1, il Presidente del
Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro
delle comunicazioni ed il Ministro per la funzione pubblica,
stabilisce con apposito decreto le modalità di fruizione dei
siti INTERNET delle pubbliche amministrazioni statali,
regionali, provinciali e comunali, compresi gli enti non
territoriali, allo scopo di consentirne la fruizione anche ai
cittadini portatori di handicap.
Art. 3.
1. I fornitori di servizi INTERNET, autorizzati ai
sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del
regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonché ai sensi delle
successive delibere dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, che forniscono, senza ulteriore aggravio delle
tariffe vigenti, l'accesso ad INTERNET con gli
accorgimenti tecnici necessari a consentirne la fruizione ai
soggetti portatori di handicap visivi, uditivi o di
qualunque altra natura limitativa o impeditiva delle
possibilità di normale fruizione, hanno diritto ad un credito
di imposta pari al 30 per cento dei costi aggiuntivi sostenuti
per l'adeguamento dei propri servizi.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro delle
finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, emana un apposito decreto recante le
modalità e i criteri di concessione dell'agevolazione disposta
ai sensi del medesimo comma 1.
Art. 4.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, valutati in lire 10 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.