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Lo spamming a fini di profitto è un reato - 3 settembre 2003

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Lo spamming a fini di profitto è un reato


Inviare e-mail pubblicitarie senza il consenso del destinatario è vietato dalla legge. Se questa attività, specie se sistematica, è effettuata a fini di profitto si viola anche una norma penale e il fatto può essere denunciato all´autorità giudiziaria. Sono previste varie sanzioni e, nei casi più gravi, la reclusione. La normativa sulla privacy non permette di utilizzare indirizzi di posta elettronica per inviare messaggi indesiderati a scopo promozionale o pubblicitario anche quando si omette di indicare in modo chiaro il mittente del messaggio e l´indirizzo fisico presso il quale i destinatari possono rivolgersi per chiedere che i propri dati personali non vengano più usati.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha posto in chiara evidenza i profili penali tornando ad occuparsi con un   provvedimento generale del fenomeno dello spamming, cioè dell´invio massiccio ed indiscriminato di messaggi pubblicitari non richiesti, che interessa singoli utenti Internet e piccole e medie imprese costrette a sopportare vari costi. Oltre a rappresentare una fastidiosa intrusione, lo spamming comporta infatti ingenti spese, in termini di tempo, di costi di utilizzazione della linea telefonica, di misure organizzative e tecnologiche per contrastare virus, tentate truffe, messaggi e immagini inadatti a minori, riversando sugli utenti i costi di una pubblicità a volte aggressiva e insistente.

Dopo una serie di interventi mirati che hanno portato a sospendere l´attività illecita di alcune aziende e persone fisiche e a denunciarne talune all´autorità giudiziaria, e di linee comuni concordate su scala europea, il Garante ha adottato un nuovo provvedimento per precisare vari aspetti legati all´invio in Internet di e-mail promozionali o pubblicitarie, anche alla luce del recepimento della recente direttiva europea avvenuto con il  Codice in materia di protezione dei dati personali da poco pubblicato decreto legislativo n. 196/2003, in www.garanteprivacy.it).

Chi intende utilizzare le e-mail per comunicazioni commerciali e promozionali senza mettere in atto comportamenti illeciti deve tenere presente che:

  1. è necessario il consenso informato del destinatario. Gli indirizzi e-mail recano dati personali e il fatto che essi possano essere reperiti facilmente su Internet non implica il diritto di utilizzarli liberamente per qualsiasi scopo, come per l´invio di messaggi pubblicitari: in particolare, i dati di chi partecipa a newsgroup, forum, chat, di chi è inserito in una lista anagrafica di abbonati ad un Internet provider o ad una newsletter, o i dati pubblicati su siti web di soggetti privati o di pubblici per fini istituzionali. Gli indirizzi e-mail, insomma, non sono "pubblici" nel senso corrente del termine;
  2. il consenso è necessario anche quando gli indirizzi e-mail sono formati ed utilizzati automaticamente mediante un software, senza verificare se essi siano effettivamente attivati e a chi pervengano, e anche quando non sono registrati dopo l´invio dei messaggi;
  3. il consenso del destinatario deve essere chiesto prima dell´invio e solo dopo averlo informato chiaramente sugli scopi per i quali i suoi dati personali verranno usati: vale dunque la regole dell´opt-in, cioè del accettazione preventiva di chi riceve le e-mail, non del rifiuto a posteriori (opt-out);
  4. non è ammesso l´invio anonimo di messaggi pubblicitari, cioè senza l´indicazione della fonte di provenienza del messaggio o di coordinate veritiere. E´ comunque opportuno indicare nell´oggetto del messaggio la sua tipologia pubblicitaria o commerciale;
  5. chi detiene i dati deve sempre assicurare agli interessati la possibilità di far valere i diritti riconosciuti dalla normativa sulla privacy (revoca del consenso, richiesta di conoscere la fonte dei dati, cancellazione dei dati dall´archivio etc.);
  6. chi acquista banche dati con indirizzi di posta elettronica è tenuto ad accertare che ciascuno degli interessati presenti nella banca dati abbia effettivamente prestato il proprio consenso all´invio di materiale pubblicitario;
  7. la formazione di appositi elenchi di chi intende ricevere e-mail pubblicitarie o di chi è contrario (le cosiddette "black list") non deve comportare oneri per gli interessati. 

L´autorità ha disposto per un´ampia serie di destinatari un ulteriore divieto dell´attività, già illecita in base alla legge, indicando alcune modalità per tutelare i diritti degli interessati anche di fronte all´autorità giudiziaria penale o in caso di e-mail provenienti dall´estero.

Le sanzioni per chi viola le disposizioni di legge vanno dalla "multa", in particolare per omessa informativa all´utente (fino a 90mila euro); alla sanzione penale qualora l´uso illecito dei dati sia stato effettuato al fine di trarne per sé o per altri un profitto o per arrecare ad altri un danno (reclusione da 6 mesi a 3 anni). E´ prevista anche la sanzione accessoria della pubblicazione della pronuncia penale di condanna o dell´ordinanza amministrativa di ingiunzione.

Ulteriori conseguenze possono riguardare l´eventuale risarcimento del danno e le spese in controversia giudiziaria o amministrativa.

Il  provvedimento del Garante è consultabile sul sito www.garanteprivacy.it


Roma, 3 settembre 2003