VII Commissione - Marted́ 25 febbraio 2003


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 2001/29/CE, in materia di diritto d'autore (Atto n. 167).

NUOVA PROPOSTA DEL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione;
valutata positivamente la tempestività e la puntualità con cui il provvedimento dà attuazione alle disposizioni della citata direttiva 2001/29/CE, garantendo l'armonizzazione e l'adeguamento al progresso tecnologico della disciplina in un settore di fondamentale importanza per la tutela e lo sviluppo delle attività intellettuali e artistiche;
ribadita l'opportunità di assicurare un alto livello di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, come parte integrante del diritto di proprietà, nell'interesse di autori, interpreti ed esecutori, produttori e consumatori;
sottolineato come le disposizioni in materia di «copia privata» garantiscano la partecipazione dei fruitori dei prodotti intellettuali ed artistici nel sostenere e promuovere la creatività e la produzione culturale;
ferma restando la necessità di destinare, tramite ulteriori e distinti interventi legislativi, una parte non inferiore al 20 per cento dei proventi derivanti da tali disposizioni alla costituzione di un fondo per il sostegno delle attività musicali, utilizzabile per sostenere anche iniziative che non possono attualmente accedere alle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, così come avviene in numerosi altri paesi europei (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna e Svizzera);
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 55, comma 2, della legge n. 633 del 1941, come sostituito dall'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, dopo le parole: «senza possibilità di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali,» siano inserite le seguenti: «salvo autorizzazione dell'autore dell'opera e dei titolari di diritti connessi,»;
2) all'articolo 68, comma 3, della legge n. 633 del 1941, come sostituito dall'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, le parole: «spartiti sciolti» siano sostituite dalle seguenti: «spartiti e partiture musicali»;
3) all'articolo 68, comma 5, della legge n. 633 del 1941, come sostituito dall'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, le parole: «salvo che si tratti di opera fuori dai cataloghi editoriali» siano sostituite dalle seguenti: «salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali»;
e con le seguenti osservazioni:
a)
si valuti la possibilità, in relazione alle norme sull'equo compenso per la


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riproduzione di opere a stampa tramite fotocopia o analogo sistema di riproduzione, di cui all'articolo 68, comma 4, della legge n. 633 del 1941, come sostituito dall'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, di prevedere un sistema di corresponsione in forma forfettaria di quanto dovuto dai responsabili dei punti o centri di riproduzione, fino a quando non sia pienamente operativo un efficace sistema di controllo sull'applicazione delle restanti disposizioni in materia;
b) con riferimento all'articolo 71-octies, commi 1 e 2, della legge n. 633 del 1941, come sostituiti dall'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, si valuti l'opportunità di stabilire che i produttori provvedano a corrispondere agli artisti interpreti o esecutori le somme loro dovute in tempi ristretti, e comunque non oltre trenta giorni dalla data in cui le hanno a loro volta ricevute dalla SIAE;
c) con riferimento all'articolo 72, comma 1, lettera a), della legge n. 633 del 1941, come sostituita dall'articolo 11 dello schema di decreto legislativo, si chiarisca che l'autorizzazione preventiva del produttore non è necessaria per l'adozione di processi tecnici, volti a facilitare l'immissione sulla rete trasmittente di programmi radiotelevisivi, coerentemente con quanto previsto dal capoverso «Art. 68-bis» dell'articolo 9 dello schema e dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, che esentano dal diritto di riproduzione «gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire [...] un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali»;
d) in considerazione dei tempi di presumibile entrata in vigore del decreto legislativo, sia individuata una apposita normativa transitoria che, fermo restando l'obbligo del pagamento nelle nuove misure, permetta di evitare che la nuova disciplina in materia di «copia privata», di cui all'articolo 39 dello schema, determini problemi di carattere formale nella gestione dei bilanci delle imprese produttrici di supporti ed apparecchi per la registrazione audio e video.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 2001/29/CE, in materia di diritto d'autore (Atto n. 167).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL DEPUTATO TITTI DE SIMONE

La VII Commissione della Camera dei Deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001;
premesso che:
lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2001/29/CE ha come principio ispiratore «l'alto livello di protezione» - così come nel «considerando» n. 9 della direttiva - volta soprattutto a tutelare i diritti non tanto degli autori ma soprattutto gli interessi economici delle multinazionali;
non tiene conto dei nuovi modelli per la tutela del diritto morale dell'autore che si sono diffusi recentemente presso una vasta parte degli autori stessi, riconducibili al cosiddetto copyleft;
il copyleft, pur tutelando il cosiddetto diritto morale d'autore, non limita la diffusione e la fruizione non commerciale e comunque non a fini di lucro delle opere tra privati;
il copyleft è frutto anche della «svolta digitale», e della conseguente maggiore interscambiabilità delle opere - letterarie, audiovisive, musicali, fotografiche - tra privati, che aumentando nei fatti la conoscenza e la diffusione delle opere stesse ne ha aumentato le vendite nei loro supporti tradizionali, senza pregiudizio per i compensi dovuti agli autori;
l'articolo 23 dispone che i titolari dei diritti possano disporre «misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che nel normale corso del loro funzionamento sono destinati a impedire o a limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti», e seguenti commi;
le opere protette hanno comunque una data di scadenza intrinseca: poiché dipendono da formati proprietari, da sistemi operativi specifici, come da hardware specifico, che nel prossimo futuro saranno obsoleti e non più disponibili, e che suddette opere non possono essere trasferite ad altro supporto (se non in violazione della legge stessa), perché sono cifrati;
questo procedimento di protezione produrrà nel futuro un «attentato alla memoria», impedendo la decodifica dei contenuti incorporati in supporti ormai illeggibili;
il successivo articolo 28 punisce chi utilizza (così come citato nella norma) strumenti atti ad eludere opere o materiali protetti, anche quando si tratta di produrre «copia privata» o «copia di sicurezza»;
l'equo compenso di cui all'articolo 9 dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2001/29/CE che novella l'articolo 71-septies dalla legge n. 633 del 1941, sottopone a grave pregiudizio economico la produzione di «copia privata», quando la stessa è prevista dalla direttiva stessa;


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la «copia privata», altro non è che una «copia di sicurezza», essendo i supporti in cui sono incorporate le opere «originali», oggetto di deterioramento, per le quali si è già versato con l'acquisto compenso alla SIAE;
l'equo compenso viene applicato indistintamente e «preventivamente» anche a chi usa i supporti per riproduzioni di opere personali o di backup di dati personali (documenti, video, fotografie, suoni e voci);
la misura dell'equo compenso previsto dall'articolo 39 del decreto non va nel senso del «considerando» 35 della direttiva dove è scritto «Nel determinare la forma, le modalità e l'eventuale entità di detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso» ed inoltre «in talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento»;
l'equo compenso rischia poi di favorire indirettamente l'introito delle mafie che gestiscono il commercio di cd e videocassette false, poiché dal punto di vista del prezzo saranno ancora più convenienti;
l'equo compenso aumenterà gli oneri per la pubblica amministrazione che utilizza sempre più spesso supporti digitali vergini per l'immagazzinamento dei dati, comportando costi indiretti per tutti i contribuenti;
nella direttiva europea, in alcun punto si prevedono limitazioni quantitative alla facoltà concessa agli Stati membri di disporre eccezioni in merito alla libertà di riproduzione di opere esistenti in biblioteche accessibili al pubblico, legandone la possibilità alla sola corresponsione di un equo compenso (Considerando 34 e 35 ed articolo 5, paragrafo 2), e che il limite quantitativo del 15 per cento, nella riproduzione di ciascun volume o fascicolo di periodico è quindi peggiorativo rispetto alla direttiva;
l'applicazione della normativa nazionale in materia di limitazione del 15 per cento (di cui all'articolo 68 legge n. 633 del 1941) ha trovato enormi difficoltà interpretative ed applicative, creando seri disagi nei servizi delle biblioteche;
la norma costituisce un serio ostacolo alla ricerca, impedendo in taluni casi la riproduzione di parti significative di un'opera (si pensi ad un articolo di periodico le cui dimensioni superino il 15 per cento dell'intero fascicolo, ipotesi ricorrente proprio nel caso di articoli scientifici pubblicati su prestigiose riviste accademiche) e contravvenendo di fatto a quanto disposto dalla direttiva europea in materia di ricerca scientifica (Considerando 34 ed articolo 5, paragrafo 3, lettera a));
limitazioni analoghe sulla riproduzione di testi non risultano essere presenti nella gran parte delle legislazioni nazionali in materia di diritto d'autore;
esprime

PARERE CONTRARIO.


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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 2001/29/CE, in materia di diritto d'autore (Atto n. 167).

PROPOSTA DI PARERE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione;
valutata positivamente la tempestività e la puntualità con cui il provvedimento di attuazione alle disposizioni della citata direttiva 2001/29/CE, garantendo l'armonizzazione e l'adeguamento al progresso tecnologico della disciplina in un settore di fondamentale importanza per la tutela e lo sviluppo delle attività intellettuali e artistiche;
ribadita l'opportunità di assicurare un alto livello di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, come parte integrante del diritto di proprietà, nell'interesse di autori, interpreti ed esecutori, produttori e consumatori;
sottolineato come le disposizioni in materia di «copia privata» garantiscano la partecipazione dei fruitori dei prodotti intellettuali ed artistici nel sostenere e promuovere la creatività e la produzione culturale;
ferma restando la necessità di destinare, tramite ulteriori e distinti interventi legislativi, una parte non inferiore al 20 per cento dei proventi derivanti da tali disposizioni alla costituzione di un fondo per il sostegno delle attività musicali, utilizzabile per sostenere anche iniziative che non possono attualmente accedere alle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, così come avviene in numerosi altri paesi europei (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna e Svizzera);
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 55, comma 2, della legge n. 633 del 1941, come sostituito dall'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, dopo le parole: «senza possibilità di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali,» siano inserite le seguenti: «salvo autorizzazione dell'autore dell'opera e dei titolari di diritti connessi,»;
2) all'articolo 68, comma 3, della legge n. 633 del 1941, come sostituito dall'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, le parole: «spartiti sciolti» siano sostituite dalle seguenti: «spartiti e partiture musicali»;
e con le seguenti osservazioni:
a) si valuti la possibilità, in relazione alle norme sull'equo compenso per la riproduzione di opere a stampa tramite fotocopia o analogo sistema di riproduzione, di cui all'articolo 68, comma 4, della legge n. 633 del 1941, come sostituito dall'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, di prevedere un sistema di corresponsione in forma forfettaria di quanto dovuto dai responsabili dei punti o


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centri di riproduzione, fino a quando non sia pienamente operativo un efficace sistema di controllo sull'applicazione delle restanti disposizioni in materia;
b) con riferimento all'articolo 68, comma 5, della legge n. 633 del 1941, come sostituito dall'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: «salvo che si tratti di opera fuori dai cataloghi editoriali» con le seguenti: «salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali»;
c) con riferimento all'articolo 71-octies, commi 1 e 2, della legge n. 633 del 1941, come sostituiti dall'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, si valuti l'opportunità di stabilire che i produttori provvedano a corrispondere agli artisti interpreti o esecutori le somme loro dovute in tempi ristretti, e comunque non oltre trenta giorni dalla data in cui le hanno a loro volta ricevute dalla SIAE;
d) con riferimento all'articolo 72, comma 1, lettera a), della legge n. 633 del 1941, come sostituita dall'articolo 11 dello schema di decreto legislativo, si chiarisca che l'autorizzazione preventiva del produttore non è necessaria per l'adozione di processi tecnici, volti a facilitare l'immissione sulla rete trasmittente di programmi radiotelevisivi, coerentemente con quanto previsto dal capoverso «Art. 68-bis» dell'articolo 9 dello schema e dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, che esentano dal diritto di riproduzione «gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire [...] un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali»;
e) in considerazione dei tempi di presumibile entrata in vigore del decreto legislativo, sia individuata una apposita normativa transitoria che, fermo restando l'obbligo del pagamento nelle nuove misure, permetta di evitare che la nuova disciplina in materia di «copia privata», di cui all'articolo 39 dello schema, determini problemi di carattere formale nella gestione dei bilanci delle imprese produttrici di supporti ed apparecchi per la registrazione audio e video.


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ALLEGATO 4

Trasferimento Biblioteca e Pinacoteca Camillo d'Errico (C. 3305 Boccia).

EMENDAMENTI

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2. - 1. L'ente morale, nel rispetto dell'attuale quadro normativo, provvede alla gestione, valorizzazione e fruizione del proprio patrimonio artistico.
2. 1.Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: Il sindaco di Palazzo San Gervasio con le seguenti: L'ente morale.
3. 1.Il Relatore.

ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 1.Il Relatore.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5. - 1. Alle spese per la custodia, l'esposizione e la fruizione del patrimonio nella nuova sede provvede l'ente morale di cui all'articolo 1.
5. 1.Il Relatore.