Secondo la Cassazione, spetta al cittadino fornire la prova che l'apparecchiatura non è omologata o non è tarata.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 09-06-2009]
La Corte regolatrice ha stabilito la legittimità dell'impiego nell'abitato di un apparecchio elettrico che consenta la rilevazione della velocità pur non rilasciando alcuna documentazione fotografica, anche in caso di non immediata contestazione.
Questo è il contenuto sostanziale di una sentenza che lascia perplessi per più di un motivo; innanzi tutto perché non sembra logicamente possibile correlare "a posteriori" l'eccesso di velocità con la mancata fotografia dell'automezzo o con la mancanza della contestazione immediata.
Senza entrare nel dettaglio giuridico, in effetti è possibile esprimere un "giudizio" sulla velocità da parte dell'organo accertatore dell'infrazione, ma sembrerebbe versarsi piuttosto nell'ipotesi della "velocità pericolosa" (articolo 141 del Codice della strada) piuttosto che nell'eccesso di velocità (articolo 142). Riconducendosi il tutto a una valutazione umana, il verbale dovrebbe giustificare il come e il perché di quale tra i due comportamenti sanzionabili sarebbe incorso l'incauto conducente.
Al contrario, rovesciando i termini della questione e mescolando le carte, la Suprema Corte afferma l'apoditticità del contenuto del verbale, che "fa prova fino a querela di falso" secondo la miglior tradizione di asservimento alla volontà del potere costituito, senza che al giudice sia consentito di indagarne il merito senza prima aver ricevuto una specifica denunzia illegittimità per "falsità in atti".
La sentenza impone al cittadino di fornire quella famosa "prova diabolica" che non sarà mai in grado di fornire, anche perché l'infrazione potrebbe essere notificata in tempi assai successivi al fatto oggetto della contestazione e l'apparecchiatura nel frattempo venire rimossa, nuovamente tarata e via discorrendo.
Per tacere dell'impossibilità di appropriarsi tempestivamente e legittimamente dell'autovelox per far eseguire la necessaria perizia tecnica su cui basare la richiesta denunzia di falso; che poi falso non sarebbe, se venisse dimostrato il difetto di omologazione o di funzionamento, potendosi casomai individuare altre ipotesi delittuose nei comportamenti tenuti da parte della pubblica amministrazione.
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merlin