Immagini sul web solo a bassa risoluzione, per legge

Approvata in via definitiva una norma che trasforma la SIAE in ente pubblico economico e disciplina la pubblicazione di immagini sul web, ammettendo solo la bassa risoluzione.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-01-2008]

La Gioconda, a norma di legge

Dopo anni di discussione e decine di proposte di legge, la montagna ha finalmente partorito il topolino: zoppo, orbo da un occhio e per di più puzzolente di cloaca.

Non risulta ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ma il disegno di legge è stato approvato del Senato in via definitiva giusto in tempo (il 21 dicembre) per essere posta sotto l'albero assieme ai regali per la famiglia.

Le nuove disposizioni sono - stranamente, vista la consueta prolissità del nostro Legislatore - contenute in due soli articoli: col primo, diviso in quattro brevi commi, la SIAE viene trasformata in Ente pubblico economico e quindi espressamente sottratta al giudizio della Magistratura amministrativa per essere sottoposta al Giudice ordinario.

Con l'articolo 2, in poche righe si stabilisce invece che "È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro".

Prosegue il disegno di legge: "Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma".

Il primo commento che si presenta, sarebbe un respiro di sollievo per la competenza finalmente attribuita alla magistratura ordinaria per dirimere eventuali controversie economiche di natura privatistica. Ma forse non è tutt'oro quel che luccica.

Infatti non occorre dimenticare che, per la nostra cultura giuridica, il magistrato è il primo servitore delle Legge, il che significa innanzi tutto che i margini di interpretazione sono ancora più ristretti rispetto all'ambito meramente amministrativo; ma la conseguenza è che in quest'ambito si avranno comunque una miriade di sentenze di vario grado e contenuto, col il rischio evidente di instaurare un contenzioso infinito, sinora ristretto alla sola richiesta risarcitoria.

Il presidente della SIAE Giorgio Assumma ha commentato: "E' una vera rivoluzione, che consentirà alla società di operare in tutto il mondo con la libertà tipica delle imprese commerciali private e quindi la porrà nella condizione di fronteggiare adeguatamente la concorrenza delle analoghe società straniere di collecting, alle quali l'Unione Europea ha aperto le porte del mercato italiano".

Col secondo articolo, si inibisce la pubblicazione in rete di qualsiasi opera (presente, passata e futura) se non per "uso didattico o scientifico" e purché "non a scopo di lucro"; sull'uso discetterà la solita congrega di commissioni e sottocommissioni, sullo scopo cioè sulla gratuità o meno, avranno poi agio di pronunziarsi i vari tribunali nei loro gradi.

Senza essere maghi della finanza, occorre riflettere che nessun sito Internet appena appena decente potrebbe esistere senza finanziamenti di alcun tipo; finanziamenti quasi sempre reperibili attraverso il libero scambio di utilità o del loro controvalore in termini economici.

Ecco quindi "lo scopo di lucro" a cui nessuno potrà sottrarsi, con la conseguente mordacchia fiscale di cui già si è detto altre volte.

Tuttavia la cosa peggiore appare l'obbligo del degrado delle opere pubblicate, siano esse musiche, immagini e quant'altro; ma in una cultura degradata come la nostra, forse è solo la ciliegina che ci voleva sulla torta che si siamo cucinata.

Il testo completo:

Disegno di legge S1861

Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori

Approvato definitivamente dal Senato il 21.12.2007

Art. 1. (Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori)

1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è ente pubblico economico a base associativa e svolge le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. La SIAE esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e può effettuare, altresì, la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati. La SIAE, di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuove studi e iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche.

2. L'attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato. Tutte le controversie concernenti le attività dell'ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria.

3. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri, la vigilanza sulla SIAE. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza.

4. Lo statuto della SIAE è adottato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa designazione da parte dell'assemblea della SIAE.

5. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e successive modificazioni, è abrogato.

6. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2. (Usi liberi didattici e scientifici)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma.

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© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (ultimi 5 di 31)

comma degradato Leggi tutto
13-1-2008 01:54

Figli di puttana. A che serve internet? Scopo educativo? fai una ricerca e metti una schifezza sgranata in cui a malapena si intuisce il contenuto! "libertà delle imprese commerciali". prioprio loro vengono a parlare di libertà? Leggi tutto
12-1-2008 22:02

{Luxurioso}
Luxuria Leggi tutto
9-1-2008 17:25

Per informazione: la legge è stata proposta da Folena e... Luxuria :basta:
8-1-2008 23:32

{Xenon}
Evidentemente è così... Leggi tutto
8-1-2008 22:22

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