A2A, e sai cosa paghi

Un onere aggiuntivo fino a 77 euro appare all'improvviso sulle bollette di conguaglio emesse dall'azienda milanese A2A Energia.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-02-2012]

a2a cauzione bollette 77 euro

Viste le gelide correnti provenienti dalla Siberia e l'ovvio incremento dei consumi energetici per far fronte all'anomalo rigore che sta caratterizzando questo inverno, è fuor di dubbio che le bollette del proprio fornitore di energia debbano essere leggermente più elevate del solito.

L'azienda che serve il Comune di Milano A2A Energia ha deciso di rendere meno pesante alle famiglie italiane, in tempi di crisi e recessione, l'onere di corrispondere le spettanze ad essa dovute, suggerendo tempistiche e modalità di rateizzazione delle bollette.

Occorre comunque prestare sempre estrema attenzione al dettaglio delle spese fatturate: per esempio a quella denominata Oneri diversi dalla fornitura.

Lì, infatti, si trova una precisazione ben chiara nel merito: «Il deposito cauzionale da Lei dovuto è stato adeguato al valore di 77€ come stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas nella delibera 229/01 e s.m.i.» (per consumi superiori a 500 metri cubi annui).

La sopraccitata direttiva stabilisce in effetti delle forme di garanzia applicabili a tutti i clienti e, nel titolo V, indica persino gli importi massimi che il fornitore può esigere, a titolo cauzionale, dai clienti stessi.

Sancisce inoltre che la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta deve essere considerata sempre e comunque alla stregua di un deposito cauzionale.

Prontamente A2A ha recepito la delibera, esigendo da tutti i clienti che non abbiamo domiciliazione bancaria della bolletta la corresponsione di un deposito cauzionale; guardacaso, però, l'importo è esattamente pari al massimo stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (ma promettendone comunque la successiva restituzione).

Sorge tuttavia spontanea una domanda: questo adeguamento del deposito cauzionale non è fortemente in contrasto con l'articolo 11 della delibera stessa?

Questo articolo, infatti, testualmente recita: «L'esercente può richiedere al cliente, all'atto della stipulazione del contratto di vendita, il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di equivalente garanzia. Sono considerate forme di garanzia equivalenti al deposito cauzionale altri strumenti che assicurino l'esercente circa l'esatto adempimento da parte del cliente».

Dunque «può», ma solo «all'atto della stipulazione del contratto». Dove sia sancito per il consumatore finale l'obbligo di corrispondere un deposito cauzionale successivamente alla stipulazione del contratto non è per niente chiaro, ma questa è forse un'interpellanza da rivolgere direttamente all'Autorità per l'Energia.

Quel che è certo invece è che questa decisione è chiaramente stata adottata al fine di «assicurare una efficace tutela degli interessi dei clienti del mercato vincolato e di clienti finali di servizi di vendita di gas effettuati attraverso reti di gasdotti locali», come recita la delibera stessa.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA