Il regolamento antipirateria postumo

A volte ritornano. Il regolamento antipirateria non si è fatto, ma questo non vuol dire che non si farà. Anzi, i tempi non sono così lontani.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-05-2012]

agcom

Corrado Calabrò, presidente dell'Authority, aveva lamentato, proprio in scadenza di mandato, la mancanza di una legge che attribuisse all'AgCom il potere di intervento coattivo sui siti contenenti materiale coperto da copyright.

In forza del principio di legalità (che impone, a ogni azione amministrativa, una previa copertura da parte di una legge), il Garante aveva desistito.

Questa, in sintesi, l'annosa vicenda che ha visto, negli scorsi mesi, l'AgCom al centro di due diversi fuochi: da un lato la Fimi, l'associazione delle case discografiche (che lo aveva accusato di immobilismo), dall'altro le associazioni di tutela dei diritti su Internet (che, al contrario, aveva scongiurato l'emanazione del regolamento).

Fatto sta che da qualche giorno è trapelata la notizia ufficiale. Il decreto liberalizzazioni bis conterrà un corpo di norme rubricate "Norme per il contrasto della pirateria informatica" e che attribuiranno all'Authority per le comunicazioni il potere, "nel rispetto della libertà di manifestazione del pensiero, di risolvere in forma estragiudiziale le controversie aventi ad oggetto l'applicazione sulle reti telematiche della legge sul diritto d'autore".

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della norma, l'AgCom adotterà un proprio regolamento che dovrà disciplinare le procedure di notifica e rimozione dei contenti pirata.

Una norma che desta preoccupazioni perché non risolve affatto le critiche in precedenza mosse al minacciato e poi ritirato regolamento "Calabrò".

La disposizione infatti specifica chiaramente, e senza equivoci, che l'Authority ha potere di risolvere le controversie extragiudiziali: il che vuol dire lontano da un regolare processo e da un contenzioso che garantisca l'equidistanza e la parità delle armi processuali.

In ogni Stato democratico che si rispetti, invece (ed evidentemente tale non è l'Italia), il potere di incidere limitandoli sui diritti soggettivi degli utenti può spettare solo a un soggetto terzo e imparziale: il giudice.

A nulla vale la specificazione preliminare con cui la legge assicura che tutto il procedimento deve avvenire "nel rispetto della libertà di manifestazione di pensiero": una precisazione che discende dai principi costituzionali del nostro ordinamento e quindi, come tale, è applicabile in qualsiasi contesto, anche nel silenzio normativo.

Forse il fatto che il legislatore abbia chiarito questo aspetto serve a mondargli la coscienza o, meglio, secondo il suo contorto pensiero, ad allontanarlo dalle critiche del popolo del web.

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Angelo Greco