Privacy, il Garante vara le nuove regole per la PA

Sì ai formati aperti, ma un no deciso all'utilizzo indiscriminato dei dati.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 30-05-2014]

M garante privacy linee guida

Contiene indicazioni importanti l'elenco delle nuove Linee Guida in materia di privacy e trasparenza pubblicate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il Garante ha infatti sottolineato i limiti all'interno dei quali le PA possono muoversi, stabilendo la natura dei dati che possono essere pubblicati e anche il modo in cui questi vanno trattati.

Per esempio, con il nuovo documento il Garante sottolinea l'importanza dell'utilizzo di formati aperti da parte delle pubbliche amministrazioni, così da non costringere gli utenti a dotarsi di software proprietari per la consultazione.

Allo stesso tempo, però, l'Autorità ricorda che l'obbligo di utilizzare formati aperti « non comporta che tali dati siano anche "dati aperti", cioè liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque scopo. Il riutilizzo dei dati personali non deve pregiudicare, anche sulla scorta della direttiva europea in materia, il diritto alla privacy».

Inoltre, le PA possono pubblicare «solo dati esatti, aggiornati e contestualizzati»: prima di ogni pubblicazione è quindi indispensabile un lavoro di verifica che riduca allo stretto necessario il materiale messo a disposizione sul web.

Una sezione importante è poi quella che riguarda l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca: in questo caso il Garante afferma che è importante «adottare misure per impedire la indicizzazione dei dati sensibili da parte dei motori di ricerca e il loro riutilizzo», che «non possono essere indicizzati (e quindi reperibili attraverso i motori di ricerca) i dati sensibili e giudiziari» e che «l'obbligo di indicizzare i dati nei motori di ricerca generalisti (es. Google) durante il periodo di pubblicazione obbligatoria è limitato ai soli dati tassativamente individuati dalle norme in materia di trasparenza. Vanno dunque esclusi gli altri dati che si ha l'obbligo di pubblicare per altre finalità di pubblicità (es. pubblicità legale sull'albo pretorio, pubblicazioni matrimoniali etc)».

È interessante notare come l'Autorità affronti anche un argomento che spesso viene dibattuto, ossia l'opportunità di rendere pubblici gli stipendi.

«Risulta proporzionato indicare il compenso complessivo percepito dai singoli dipendenti (determinato tenendo conto di tutte le componenti, anche variabili, della retribuzione). Non è però giustificato riprodurre sul web le dichiarazioni fiscali o la versione integrale dei cedolini degli stipendi» si legge. «Vi è invece l'obbligo di pubblicare la dichiarazione dei redditi di politici e amministratori, con l'esclusione di dati non pertinenti (stato civile, codice fiscale) o dati sensibili (spese mediche, erogazioni di denaro ad enti senza finalità di lucro etc.)».

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