Nessun reato se il sito non indica editore e stampatore

Pubblichiamo questa interessante sentenza del Tribunale di Aosta relativa all'omessa indicazione su un sito Internet del nome dello stampatore e dell'editore.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-03-2002]

Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Aosta,
Sentenza 15 febbraio 2002, 22

Sent. n. 22/2002
del 15.12.2002
R.G. 2373/01 g.i.p.
R.G. 2077/01

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
c/o IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA

In persona del Dott. Fabrizio Gandini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro M. F., nato il XXXXX in XXXX, residente in YYYYYYYYY Via XXXXXXX libero

IMPUTAZIONE

del reato di cui all'art. 2 e 16 L. n. 47 del 1948 in relazione all'art. 1 L. n. 62/2001 per non aver indicato nel sito www.xxxxxxx.it, di cui è titolare, il nome dell'editore e dello stampatore. In YYYYYYYYY accertato nell'aprile 2001.

CONCLUSIONI

Il Pm ha chiesto l'emissione del decreto penale di condanna in data 16.10.2001

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto depositato il giorno 16.10.2001 il P.M. chiedeva emissione di decreto penale di condanna a carico di M. F., per il reato previsto e punito dagli articoli 2 e 16 legge 47/1948 - meglio descritto nella imputazione - in relazione alla omessa indicazione del nome dell'editore e dello stampatore del sito internet: www.xxxxxxxxxx.it.

La richiesta del PM non può trovare accoglimento, sussistendo i presupposti per il proscioglimento dell'imputato, ex art. 459 comma 3 c.p.p.

Gli articoli 2 e 16 della legge 47/1948, nel sanzionare rispettivamente l'omessa indicazione del nome dell'editore e dello stampatore su di uno stampato, trovano riferimento semantico nell'art. l della stessa legge, quanto al concetto di stampato: "Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione". Secondo la tesi del PM il sito internet, nella specie il sito: www.xxxxxxxxxx.it, dovrebbe quindi rientrare nel concetto di stampato. Tuttavia, in forza del principio espresso dall'art. 1 c.p. e 14 preleggi, non può ritenersi che il testo reso pubblico mediante sito internet sia assimilabile ad uno stampato, se non compiendo una operazione analogica in malam partem, non consentita dal nostro ordinamento.

Il concetto di riproduzione, che costituisce il fulcro della definizione di stampato ex art. 1 legge 47/1948, presuppone - da un punto di vista logico - una distinzione fisicamente percepibile tra l'oggetto da riprodurre e le sue riproduzioni, essendo poi indifferente il procedimento fisico-chimico mediante il quale la riproduzione viene posta in essere. Il testo pubblicato su sito internet non può invece essere considerato una riproduzione. Il relativo file, invero, si trova in unico originale sul sito stesso, e può essere consultato dall'utente mediante l'accesso al sito. La riproduzione del file, del tutto eventuale, viene posta in essere solo in seguito dallo stesso utente il quale, se lo desidera, può provvedere a stampare il file scaricato. Non può quindi ritenersi che il titolare del sito internet sia responsabile di tali riproduzioni, in quanto del tutto eventuali e poste in essere dagli stessi utenti. Come è già stato sopra argomentato, i files pubblicati su internet non sono riproduzioni, ma documenti informatici originali. Si evidenzia dunque una lacuna legislativa, che non può essere colmata dall'interprete, siccome in danno dell'imputato. Per questi motivi l'imputato deve essere assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

visti gli artt. 129 e 459 co.3 c.p.p.

assolve

M. F. dal reato ascrittogli perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Aosta, il giorno 15 febbraio 2002.

Il Giudice
(Fabrizio GANDINI)

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.

Commenti all'articolo (0)


La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Secondo te qual è l'estensione più utilizzata in Italia, tra le ultime nate?
.app
.art
.casa
.cloud
.design
.holiday
.hotel
.online
.shop
.srl
.store
.web

Mostra i risultati (1555 voti)
Maggio 2024
Netflix, utenti obbligati a passare agli abbonamenti più costosi
Aprile 2024
MS-DOS 4.00 diventa open source
Enel nel mirino dell'Antitrust per le bollette esagerate
TIM, altre ''rimodulazioni'' in arrivo
L'algoritmo di ricarica che raddoppia la vita utile delle batterie
Hype e Banca Sella, disservizi a profusione
Falla nei NAS D-Link, ma la patch non arriverà mai
La navigazione in incognito non è in incognito
Le tre stimmate della posta elettronica
Amazon abbandona i negozi coi cassieri a distanza
Marzo 2024
Buone azioni e serrature ridicole
Il piano Merlyn, ovvero la liquidazione di Tim
Falla nelle serrature elettroniche, milioni di stanze d'hotel a rischio
L'antenato di ChatGPT in un foglio Excel
La valle inquietante
Tutti gli Arretrati
Accadde oggi - 3 maggio


web metrics