Legislazione in tema di cinematografia e audiovisivi

Inquadrare la categoria nella quale si colloca la disciplina relativa al mondo della cinematografia e degli audiovisivi non è affatto semplice. Nel nostro ordinamento, la tutela accordata alle creazioni intellettuali si divide in due grandi branche: le opere dell'ingegno e le invenzioni industriali. La prima branca (quella che a noi interessa) accorda tutela alle idee creative che nascono in campo intellettuale; la seconda si occupa invece delle idee creative sorte nel campo della tecnica.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-03-2002]

La regolamentazione delle opere dell'ingegno viene effettuata nel nostro ordinamento in modo non unitario, poiché vi sono alcuni articoli del codice civile (artt. 2575 e seguenti) che qualificano il contenuto del diritto d'autore e dei diritti accessori, ma abbiamo altresì una legge appositamente creata a tal fine (legge n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche), cosiddetta L.D.A.

Il diritto d'autore è assoluto e si presenta come diritto di proprietà su un bene immateriale; esso si scinde in facoltà di due diversi ordini: quello di tipo morale e quello di tipo patrimoniale.

All'autore spetta sempre il diritto esclusivo di rendere l'opera accessibile al pubblico e di utilizzarla economicamente. Egli può cedere questi diritti ad altri, ma anche in questo caso, può sempre rivendicarne la paternità. L'autore può altresì opporsi ad ogni deformazione, mutilazione o modifica dell'opera che siano lesive del suo onore o della sua reputazione; può inoltre rivendicare il cosiddetto diritto di pentimento, vale a dire il diritto di ritirare dal commercio l'opera per gravi motivi di carattere etico, religioso, politico, scientifico o artistico. I diritti di natura morale non si estinguono mai e sono inalienabili ed irrinunciabili.

Diversamente, nel diritto di natura patrimoniale rientrano tutte quelle facoltà relative all'opera come bene economico: tale diritto è trasmissibile e si estingue dopo 50 anni dalla morte dell'autore(per quanto concerne le opere cinematografiche, tale termine decorre non dalla data di morte dell'autore, ma dalla prima proiezione in pubblico dell'opera).

Le facoltà inerenti il diritto patrimoniale includono la riproduzione, la diffusione, la rappresentazione e la commercializzazione dell'opera. Le opere cinematografiche sono tutelate ulteriormente sotto il profilo penale dalla legge n. 400 del 20 luglio 1985 che, con la conversione nella legge n. 121 del 27 marzo 1987, estende alle videocassette ed alle musicassette non contrassegnate dal bollino SIAE la medesima tutela.

A livello internazionale, la disciplina del diritto d'autore è regolata da alcuni accordi internazionali: primo fra tutti, la Convenzione di Berna del 1886 (attualmente in vigore nel testo approvato a Parigi nel 1971); seguono la Convenzione universale del diritto d'autore di Ginevra del 1952, Convenzione di Roma del 1961 e l'Accordo adottato a Stoccolma nel 1967 (ovviamente tutte queste convenzioni sono state modificate, integrate e ratificate all'interno di ogni singolo Stato aderente).

E' necessario qualificare l'oggetto della tutela del diritto d'autore alla luce del concetto di "multimedialità": in effetti, ora si tratta di ridefinire forme e contenuti, i quali assumono altre connotazioni grazie all'incontro della creazione dell'ingegno con le innegabili ed infinite potenzialità delle nuove tecnologie finalizzate alla diffusione comunicazionale pubblica (che resta mezzo e scopo principale dell'opera d'arte).

Il settore della cinematografia e degli audiovisivi si presenta molto complesso e variegato: è sufficiente sottolineare che non esistono definizioni univoche di "audiovisivo".

Per prima cosa, classifichiamo le opere d'arte, (ora opere multimediali): abbiamo le immagini fisse (es. foto), i testi (es. letterari), le musiche e le immagini in movimento (es. film o cartoni animati). Per quanto riguarda la nozione di opera cinematografica, ci riferiamo subito alla qualificazione enunciata dal legislatore italiano: secondo l'art. 2, II comma della L.D.A., per opera d'arte cinematografica si intende quella creazione intellettuale (consistente in immagini in movimento) destinata, in via prioritaria, alla proiezione nelle sale cinematografiche.

Sono nati però alcuni prodotti similari nati per la diffusione televisiva o mediante videoregistratore che vengono definiti come "opere audiovisive". Entrambe le categorie sono pressoché identiche per ciò che concerne la tutela dei diritti patrimoniali attribuiti al produttore, ma non vi è analoga tutela dei diritti dell'autore dell'audiovisivo, il quale non è pertanto equiparato all'autore dell'opera cinematografica.

Leggi la seconda parte su Noema

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