Nessuna legge protegge lo spamming... diffidate dei disclaimer. Vi sarà sicuramente capitato di ricevere qualche mail pubblicitaria recante al fondo la dicitura: "Secondo l' articolo n. 1618 Par. 111 deliberato al 105^ congresso USA,questo messaggio non può essere considerato SPAM poiché include la possibilità di essere rimosso da invii ulteriori". Vale questa norma in Italia? No.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 12-12-2000]
In realtà tale disclaimer non vale in nessun paese del mondo, perchè quella citata è una proposta di legge, che venne poi modificata e approvata con contenuto differente (tra l'altro, gli spammer si sono sbagliati anche a copiare: non si trattava del paragrafo 111, ma del titolo III...:).
In Italia si applica la legge italiana, e precisamente il decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 185, che ricomprende lo spam tra i comportamenti vietati e lo punisce con sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni, con raddoppiamento della pena nei casi di particolare gravità o di recidiva.
Tale compito sanzionatorio spetterebbe all'Authority per le Tlc, ma finora non è stato mai applicato. Per cui l'unica soluzione praticabile per difendersi dagli spammer è probabilmente segnalare l'autore dello spam al suo Isp.
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