Legittimo l'addebito della separazione al coniuge mentalmente fedifrago.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 12-06-2012]
La Corte di Cassazione ha stabilito che, nel contesto odierno, anche il tradimento virtuale può costituire addebito della separazione per violazione del dovere di fedeltà (Cassazione sentenza n. 9287 del 1997: "la fiducia reciproca (...) non deve essere intesa soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali").
A prescindere dal rapporto sessuale intrattenuto con terzi o dall'eventuale contatto fisico, anche la chat erotica o la semplice infatuazione (o, ancora, l'amore platonico nato su internet) costituiscono ipotesi di tradimento della fiducia amorosa.
Si veda, a questo proposito, quanto stabilito dalla Cassazione penale il 2 febbraio 1972, secondo la quale la fedeltà si estrinseca nel dovere di astensione non soltanto da rapporti sessuali con terzi, ma anche da relazioni puramente platoniche (sulla stessa scia: Tribunale S. Maria Capua Vetere 9 dicembre 1997; Cassazione 14 aprile 1994, n. 3511; Corte Appello Perugia, 28 settembre 1994).
La fedeltà, infatti, secondo i giudici, deve essere intesa in un senso più ampio e impegna i coniugi a non tradire la fiducia reciproca neppure "mentalmente".
In altre parole, l'adulterio apparente è equiparabile legalmente un autentico tradimento. E perciò, tutti questi comportamenti, valgono a rendere il coniuge responsabile della separazione (Cassazione sentenza n. 9742/1999).
Ovviamente, nella valutazione dell'addebito, il tribunale deve comunque sempre accertare che la violazione della fiducia abbia portato concretamente alla crisi dell'unione familiare, e che dunque vi sia stata una vera incrinazione del rapporto di coppia oltre che una lesione alla dignità e all'onore del coniuge tradito.
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