[ZEUS News - www.zeusnews.it - 01-08-2026]

Il Garante per la protezione dei dati personali ha imposto a Tim una sanzione da 9 milioni e 516 mila euro, dopo aver accertato un sistema illecito di telemarketing basato su chiamate promozionali effettuate da call center abusivi. L'indagine ha ricostruito un meccanismo che induceva gli utenti a credere di parlare con operatori ufficiali, mentre i contatti provenivano da numerazioni non registrate o alterate tramite tecniche di spoofing. Le verifiche dell'Autorità sono partite da circa 7.000 reclami e segnalazioni ricevuti nel 2025, riguardanti telefonate indesiderate effettuate per conto di Tim. Molti utenti coinvolti risultavano iscritti al Registro pubblico delle opposizioni, nonostante avessero espresso la volontà di non ricevere comunicazioni commerciali. Le numerazioni utilizzate non erano censite nel Registro degli Operatori di Comunicazione, oppure risultavano manipolate per nascondere l'origine reale della chiamata.
Secondo quanto ricostruito, il sistema prevedeva una prima telefonata da parte di operatori che proponevano offerte utilizzando numeri camuffati. Agli utenti che manifestavano interesse veniva poi inviato un SMS contenente un link a una pagina web riconducibile a un partner ufficiale della rete di vendita Tim. Qui veniva compilato un modulo per richiedere un ricontatto: in questo modo sembrava che fosse stato il cliente a richiedere spontaneamente il contatto, mentre invece esso era stato innescato in maniera illecita.
Sulla base della manifestazione di interesse così creata, un call center autorizzato richiamava l'utente utilizzando una numerazione regolarmente iscritta al ROC. Questo passaggio rendeva il flusso telefonico apparentemente conforme alle procedure ufficiali, mascherando l'origine irregolare dell'intero processo di contrattualizzazione. L'Autorità ha evidenziato come tale schema fosse strutturato per aggirare le tutele previste dalla normativa sul telemarketing. Il Garante ha giudicato insufficienti le giustificazioni presentate da Tim. L'Autorità ha ribadito che l'adesione a un codice di condotta non esonera il titolare del trattamento dall'obbligo di vigilare sui partner coinvolti e di verificare l'applicazione delle misure di protezione dei dati lungo tutta la filiera commerciale. La responsabilità del titolare rimane piena anche quando le attività sono affidate a soggetti terzi.
Durante gli accertamenti sono emerse ulteriori criticità nella gestione dei diritti degli utenti. Il Garante ha riscontrato risposte omesse o tardive alle richieste di accesso, cancellazione e opposizione ai trattamenti. Sono state rilevate anche procedure di disiscrizione giudicate eccessivamente complesse e, in alcuni casi, non funzionanti, ostacolando l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento europeo. L'Autorità ha inoltre sottolineato che i controlli sulla rete di vendita risultavano inadeguati. Le verifiche interne non erano sufficienti a prevenire comportamenti illeciti da parte dei partner commerciali, né a garantire che le attività di telemarketing fossero svolte nel rispetto delle norme. La mancanza di supervisione ha contribuito alla diffusione delle pratiche contestate.
Il provvedimento richiede a Tim di introdurre correttivi nella procedura di generazione delle richieste di contatto, di rafforzare i controlli sulla rete di vendita e di adeguare le procedure dedicate all'esercizio dei diritti degli interessati. L'azienda dovrà inoltre migliorare i sistemi di verifica delle numerazioni utilizzate e garantire che i partner rispettino le regole sulla protezione dei dati personali. Il Garante ha concluso che il sistema ricostruito violava in modo sistematico la disciplina sulla protezione dei dati personali, sia nella fase di acquisizione dei consensi sia nella gestione delle richieste degli utenti. La sanzione e le misure correttive imposte puntano a ristabilire un livello adeguato di conformità e a prevenire il ripetersi delle condotte contestate.
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