La posta elettronica nel marketing

Due recenti articoli di legge in materia di spamming non fanno che dare vita a incongruenze e complicazioni.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-10-2003]

La posta elettronica, sia essa espressa con semplici e-mail informative oppure mediante newsletter specializzate, grazie alla tecnologia nell'uso dei database è personalizzabile, rapida, interattiva ed economica.

A fronte di queste caratteristiche le aziende fanno un sempre maggiore utilizzo di tale strumento per comunicare con i proprio clienti. Le azioni mirate che si possono attuare attraverso la posta elettronica sono di diversi tipi. Innanzi tutto si possono fare proposte di beni o servizi e offerte promozionali, ma non solo: si possono gestire tutta una serie di rapporti a fronte di un avvenuto acquisto offline, oppure predisporre all'interno del proprio sito uno o più indirizzi di posta, in modo tale da spingere l'utente a richiedere informazioni tramite quel canale.

Per quanto riguarda le proposte commerciali l'aspetto senza dubbio più rivoluzionario è costituito dalla possibilità di personalizzare l'offerta. In possesso di un database aggiornato contenente informazioni sulla "vita" del proprio cliente, infatti, un'azienda può pensare di interpellarlo in modo mirato e solo quando occorre. Massima efficacia dunque a fronte di un piccolo sforzo.

Per quanto riguarda la gestione di servizi informativi o di customer care invece l'aspetto importante è l'interattività e l'immediatezza del rapporto che si instaura tra azienda e cliente. A questa sfida l'azienda deve saper rispondere predisponendo risorse sufficienti per garantire un servizio efficace e tempestivo nei confronti dei clienti che decidono di avvalersi di questo mezzo.

I vantaggi legati alla posta elettronica non devono però far dimenticare alcune criticità che si presentano qualora si iniziasse a farne un dissennato uso. Ciò a cui possono andare incontro le aziende nei confronti dei destinatari del servizio web, infatti, sono la violazione della privacy e lo spamming.

In molti paesi, anche a seguito di abusi evidenti dei diritti dei consumatori, la legislazione si è mossa con lo scopo di tutelare il consumatore e di salvaguardare la privacy del destinatario del servizio di mailing.

Varie normative (spesso in maniera diversificata tra loro) contengono articoli che in qualche modo mirano a tutelare l'utente del web dall'invio spregiudicato di email commerciali non sollecitate:
- gli artt. 9, 10, 12 e 13 (comma 1° lett. e) della legge 1996 n. 675 (la nota legge sulla privacy);
- l'art. 10 del D. Lgs. 13 maggio 1998 n. 171 ("Disposizioni di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE ");
- l'art. 10 del D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 185 ("Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza").

A questa già variegata e complessa normativa occorre oggi aggiungere anche l'art. 13 direttiva 2002/58/CE (in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche) che sarà recepito nel nostro ordinamento con l'entrata in vigore del cd. Codice della privacy (art. 130 d.lgs. n. 196 del giugno 2003 in vigore dal gennaio 2004) e l'art. 9 del D.lgs. n. 70 del 2003 (di recepimento della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico).

Orbene questi due recenti articoli pensati proprio in materia di spamming dicono cose sostanzialmente diverse tra loro: il primo parla di necessario preventivo ed informato consenso prima dell'inoltro dell'e-mail (ricalcando le indicazioni generali già presenti nella 675) e il secondo invece propende per soluzioni più elastiche (così dette di opt-out), secondo le quali l'importante è che il contenuto del messaggio pubblicitario sia chiaro e veritiero e soprattutto che sia data la possibilità al destinatario di opporsi all'invio di successivi messaggi.

Come si può intuire, queste incongruenze legislative sono di una enorme gravità soprattutto quando si afferma (provvedimento del Garante del 9 maggio 2003) che le violazioni nel trattamento dei dati personali possono dar vita a pesanti sanzioni, anche di natura penale.

Ma l'imprenditore che legge l'art. 9 del d.lgs. n. 70 e invia un messaggio chiaramente commerciale ben evidenziando la possibilità di cancellarsi dalla mailing list creata viola la legge oppure no? Viola la legge (in questo caso la normativa in materia di trattamento del dato personale) osservando un articolo pensato proprio per i Servizi della Società dell'Informazione?

Queste paradossali conseguenze confermano ancora una volta quanta chiarezza vada fatta in materia, nonostante gli articolati e spesso poco coordinati sforzi del nostro legislatore.

Articolo tratto da "Il Corriere delle telecomunicazioni"

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Commenti all'articolo (ultimi 5 di 6)

Dario Meoli
Spammare il Garante Leggi tutto
29-10-2003 06:59

Stefano Barni
e così lo spamming sarebbe la panacea... Leggi tutto
28-10-2003 22:33

Marco
APPELLO CONTRO L'ANTI-SPAM Leggi tutto
28-10-2003 19:13

Stefano Barni
e perche' non un vero opt-in, invece? Leggi tutto
28-10-2003 17:22

P. Mezzera
La posta elettronica nel marketing Leggi tutto
28-10-2003 15:43

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