Un recente decreto legislativo impone l'obbligo di rivolgersi a personale qualificato. Per i trasgressori previste pesantissime sanzioni.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-12-2010]
Nella Gazzetta Ufficiale n° 280 del 30 novembre 2010 è stato pubblicato il Decreto Legislativo in attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, con entrata in vigore del provvedimento sancita per il 15 dicembre 2010.
La nuova norma per l'allacciamento dei terminali alle interfacce di rete pubblica è pensata per regolamentare il mercato della concorrenza delle telecomunicazioni, ma nell'attuale formulazione lascia ampio spazio di applicazione a pesantissime sanzioni pecuniarie.
La novità introdotta dal provvedimento consiste nell'imporre l'obbligo di affidare i lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali a imprese abilitate secondo modalità che verranno stabilite dal Ministro dello sviluppo economico entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto.
E' lecito pensare che tale definizione comprenda apparecchi come i modem o i router, che nelle moderne case multimediali sono oggetti a cui non si può rinunciare, fosse anche semplicemente per condividere la connessione Internet fra più computer.
Nel decreto è già previsto il range per le sanzioni (amministrative) pecuniarie, che partono da un minimo di 15.000 euro fino a un massimo di 150.000 euro. Fortunatamente dette sanzioni sono applicabili esclusivamente agli installatori che rilascino attestazioni difformi dalla (futura) normativa vigente.
Il rischio concreto, almeno per gli utenti privati, consiste più nell'obbligo di doversi rivolgere a tecnici specializzati per l'installazione di apparecchiature domestiche che nell'incorrere in sanzioni per certificazioni mendaci.
E' infatti inverosimile che chi provvede autonomamente all'installazione e alla configurazione della propria rete, a lavoro ultimato si prenda la briga di produrre un'inutile autocertificazione di conformità a proprio uso e consumo.
Uno spiraglio interpretativo è comunque dato dal comma che sancisce la possibilità di provvedere autonomamente alle attività di installazione e allacciamento dei terminali di telecomunicazione in ragione della semplicità costruttiva e funzionale delle apparecchiature terminali e dei relativi impianti di connessione: non resta che attendere (fiduciosi) la successiva regolamentazione dettagliata delle normative specifiche del Ministro dello sviluppo economico.
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