Le clausole vessatorie dei gestori telefonici

La Camera di Commercio di Milano ne ha individuate ben 15 che andrebbero modificate.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-03-2003]

Le 15 clausole, contenute nei contratti dei gestori di telefonia mobile e fissa andrebbero modificate perché ritenute vessatorie nei confronti dei clienti se non addirittura in contrasto con quanto prevedono le leggi a garanzia dei consumatori. Vediamo quali sono queste clausole e perché sono definibili vessatorie:

1) l'efficacia del contratto: il gestore non deve poterla rimandare fino a quando non abbia controllato la solvibilità del cliente.

2) Per l'addebito automatico in conto corrente bisogna tutelare di più il "potere di contrordine dell'utente": oggi il cliente si trova l'importo della bolletta già pagato dalla banca prima che la possa controllare e senza la possibilità di bloccare il pagamento se ritenesse ingiustificato.

3) Obbligo di prestare cauzione: come da tempo si lamenta sulla cauzione versata dal cliente non si maturano interessi anche per anni.

4) Le condizioni del contratto, delle tariffe e delle caratteristiche tecniche del servizio debbono essere specificate meglio: come nel caso della velocità minima garantita per l'Adsl.

5) L'utente contesta una fattura? Fargli pagare solo la parte non contestata: oggi il cliente deve pagare tutto e poi si vedrà.

6) Il termine del reclamo dovrebbe decorrere dalla data di ricezione della fattura e non da quella di emissione.

7) Il contratto non deve ammettere tariffe modificabili con la dicitura "tariffe di volta in volta in vigore".

8) Si devono introdurre le rilevazioni del contatore come prova per permettere all'utente di difendersi.

9) Il gestore deve stabilire una durata minima del contratto e comunicarlo al consumatore.

10) Va bene che il danno risarcibile abbia una limitazione forfettaria. Ma il consumatore dovrebbe avere diritto a provare il maggiore danno: per esempio in caso di guasto che si protragga oltre un determinato tempo o in caso di inserzioni errate od omesse nell'elenco telefonico il cliente ha diritto ad un rimborso del canone, in caso di attività commerciali, per esempio, il danno può essere maggiore ma il cliente è costretto ad andare in causa giudiziaria.

11) Qualcuno utilizza il vostro telefono in modo abusivo? La responsabilità non è del consumatore: per evitare il caso di un cliente che, pur avendo provato la sua assenza ha dovuto pagare le telefonate fatte da qualcun altro introdottosi nel suo domicilio.

12) Il gestore non potrà cedere il contratto senza garanzia dei diritti del consumatore: come è accaduto nel caso di cessione del recupero crediti da parte di Tim negli scorsi anni o nel subentro a Blu da parte di Wind, o nei casi di cessione di gestori telefonici delle carte prepagate.

Il Foro competente in caso di controversie è quello in cui il consumatore ha la propria residenza: quasi sempre è Milano dove la maggior parte dei gestori telefonici ha la sua sede legale.

In caso di morosità la sospensione del servizio dovrà essere limitata all'utenza in mora: ci sono stati casi in cui, per precauzione o "ricatto" sono state sospese tutte o quasi le utenze.

Le condizioni contrattuali devono essere redatte in modo chiaro e stampate in caratteri leggibili.

Alcuni gestori hanno dichiarato la propria disponibilità a rivedere le clausole oggetto di contestazione: vedremo se alle parole seguiranno i fatti.

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© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pier Luigi Tolardo

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