Lo ribadisce una sentenza della Cassazione che annulla il licenziamento avvenuto a seguito di controlli automatici e durati pochi minuti.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-02-2010]
Il controllo del datore di lavoro deve riguardare esclusivamente l'attività lavorativa e non gli altri comportamenti posti in essere dal dipendente sul luogo di lavoro; questa la decisione della suprema Corte regolatrice (sentenza n. 4375/2010) che ovviamente scontenterà molti titolari di azienda abituati a vedere il proprio personale come un'estensione della macchina operatrice o un accessorio dell'ambiente di lavoro.
Ciò hanno stabilito i giudici della Cassazione, anche se il regolamento aziendale prevede specifici obblighi di astensione e purché, ovviamente, si tratti di infrazioni di breve durata e tali da non interferire con la normale attività lavorativa.
La sentenza riguarda un caso di licenziamento ritenuto illegittimo non solo perché i controlli erano stati effettuati in modo irrituale e per un periodo di tempo limitato, ma soprattutto perché i collegamenti all'internet avevano avuto una durata di pochi minuti e non di rado in orario compatibile con la pausa pranzo.
Al contrario, ha stabilito la Cassazione in altra recente occasione, tenere comportamenti tali da costituire una fonte anche potenziale di conflitto all'interno di un reparto può costituire valido motivo di trasferimento ad altro reparto.
Il fatto che si tratti di unità lavorative nell'ambito della stessa struttura non attenua però il peso della sanzione, anche perché può aprire la via ad un incontrollabile demansionamento.
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