La Loppsi 2 inasprisce le sanzioni per i reati commessi in Rete e autorizza le forze dell'ordine a spiare gli utenti sospetti.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-03-2011]
La Legge di orientamento e programmazione per la realizzazione della sicurezza interna (Loppsi 2) - questo il titolo un po' fuorviante della contestata normativa fondamentale adottata in Francia per contrastare le frodi informatiche - tocca diversi punti, tra cui alcuni sicuramente in grado di evolvere pericolosamente comprimendo le libertà costituzionali.
La legge, promulgata il 14 marzo, generalizza le intercettazioni, aggrava le sanzioni - anche detentive - già previste dal codice penale e individua nuove fattispecie punibili con estrema severità.
Innanzi tutto è stata rivista la norma del codice penale relativa alla sostituzione di persona con mezzi informatici o, in generale, all'"uso di uno o più dati di qualsivoglia natura che permettano di identificare [una persona] e in grado di turbare la vita sua o di altri" o, ancora, di "attentare al suo onore o al suo status sociale".
A parte l'aggravamento della sanzione (1 anno di galera e 15.000 euro di multa), questa norma colpirà anche coloro che violano la legge usando una rete di comunicazione pubblica.
Si sono aggravate anche le pene per i reati di contraffazione in Internet di marchi, brevetti e altre proprietà intellettuali o industriali, comprese le produzioni agricole e alimentari d'origine protetta o controllata, senza distinzione se siano state commessi individualmente o dal crimine organizzato.
Così per alcuni reati le pene sono elevate sino a 5 anni di prigione e 500.000 euro di multa, salvo che per le contraffazioni alimentari, contenute in 10.000 euro di multa e sei mesi di reclusione.
L'Autorità Amministrativa di recente creata potrà chiedere ai fornitori di accesso di bloccare i siti che diffondano immagini pedopornografiche senza che sia necessaria una sentenza della magistratura; ciò avverrà con il beneplacito del Consiglio Costituzionale, perché l'ordinanza di distacco può essere contestata anche successivamente davanti al giudice togato.
Anche i giochi giudicati pericolosi (e le comunicazioni comunque effettuate ed ad essi relative) non sfuggono alle maglie censorie e vengono sanzionate con 3 anni di prigione e 750.000 euro di ammenda.
Alle stesse pene soggiace chi fabbrica, trasporta e diffonde "notizie che incitino i minori ad attività ludiche che ne mettano a rischio l'integrità fisica"; a cominciare dal cosiddetto "gioco del fazzoletto" -che è tutt'altra cosa del "rubabandiera" della nostra infanzia - per finire con il parkour.
Neppure i reati d'opinione vengono dimenticati, dall'apologia del terrorismo alla semplice provocazione, quando commessi in via informatica: la polizia sarà autorizzata a partecipare in forma anonima al fine di constatare le violazioni di legge, acquisire le prove a carico e identificare i pericolosi malfattori.
Per l'intercettazione e la raccolta dei dati alla base della repressione dei reati sarà utilizzato un dispositivo tecnico in grado, anche senza il consenso dell'interessato, di accedere ovunque ai dati digitali, registrarli, trasmetterli e conservarli.
Il dispositivo dovrà essere posizionato previa autorizzazione del giudice istruttore in caso di delitti commessi dal crimine organizzato; l'installazione potrà avvenire sia in via elettronica che introducendosi nell'abitazione degli indagati; in quest'ultimo caso sarà necessaria anche l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, qualora l'accesso dovesse avvenire in orario notturno.
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