Arriva anche in Rete il reato di sostituzione di persona: chi si spaccia per qualcun altro può rischiare la denuncia.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 30-04-2013]
Farsi passare in Rete per qualcun altro è molto pericoloso: si incorre infatti nel reato di sostituzione di persona.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, chiamata a giudicare il caso di una donna che, per "vendicarsi" dell'ex datrice di lavoro, aveva pubblicato in una chat pubblica le iniziali e il numero del cellulare di quest'ultima.
Come ovvia conseguenza, la donna era stata subissata di messaggi e telefonate a ogni ora da parte di persone che non esitavano a fare proposte hard o inviare foto a luci rosse, quando non si lasciavano andare agli insulti.
Le indagini sull'origine di tutto ciò e i primi gradi di giudizio avevano portato alla condanna dell'autrice del misfatto per i reati di molestie, ingiurie e sostituzione di persona.
Quando il caso, di ricorso in ricorso, è arrivato in Cassazione, i giudici della quinta sezione penale hanno stabilito che la sostituzione di persona si ha anche quando qualcuno utilizza «un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete Internet, nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese».
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Per quanto riguarda il caso specifico, è vero che «l'imputata non ha creato un account attribuendosi falsamente le generalità di un altro soggetto» ma «ha inserito in una chat di incontri personali i dati identificativi» dell'ex datrice di lavoro «a insaputa di quest'ultima».
Per cui - concludono i giudici - si ha comunque il reato di sostituzione di persona, che avviene «anche quando si attribuisce ad altri un falso nome o un falso stato ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, dovendosi intendere per 'nome' non solo il nome di battesimo ma anche tutti i contrassegni di identità».
E tra i «contrassegni di identità» vi sono anche - citati esplicitamente dalla Cassazione - i «nickname (soprannomi) utilizzati nelle comunicazioni via internet che attribuiscono una identità sicuramente virtuale, in quanto destinata a valere nello spazio telematico del web, la quale tuttavia non per questo è priva di una dimensione concreta, non essendo revocabile in dubbio che proprio attraverso di essi possono avvenire comunicazioni in rete idonee a produrre effetti reali nella sfera giuridica altrui, cioè di coloro ai quali il 'nickname' è attribuito».
Ciò significa che chiunque utilizzi un nickname che possa essere ricondotto senza dubbio a una persona fisica può rischiare di vedersi piovere sul capo una denuncia per sostituzione di persona: il nickname, infatti, «ha lo stesso valore di uno pseudonimo ovvero di un nome di fantasia, la cui attribuzione, a sé o ad altri, integra pacificamente il delitto di cui all'articolo 494 c.p.».
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