Confermata la condanna di un giovane di Potenza che molestava l'ex fidanzata tramite il social network.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-09-2010]
Non è necessaria una persecuzione "fisica" (per esempio attraverso un pedinamento) o attraverso telefonate e messaggi per meritarsi una condanna per stalking: anche Facebook rientra tra i mezzi attraverso i quali è possibile molestare qualcuno.
A deciderlo è la Corte di Cassazione, chiamata a giudicare il caso di Paolo D. (abitante in provincia di Potenza) il quale, non rassegnatosi alla fine della relazione con l'ex fidanzata, aveva iniziato a tempestare la bacheca di lei con messaggi e minacce, per poi arrivare a postare il video di un rapporto sessuale tra loro due.
La persecuzione aveva coinvolto anche il nuovo fidanzato della ragazza, diventato oggetto di minacce e destinatario di foto che ritraevano lo stalker in atteggiamenti intimi con l'ex ragazza. L'articolo continua sotto
Tutto ciò era sembrato sufficiente al Tribunale di Lagonero (in provincia di Potenza) per condannare il molestatore agli arresti domiciliari e ora la Cassazione ha confermato questa decisione, trovando che i messaggi costituissero comportamenti "minacciosi e molesti" e "gravi indizi di colpevolezza" tali da causare nella vittima "uno stato d'animo di profondo disagio e paura in conseguenza delle vessazioni patite".
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