E-commerce italiano, contratti online non sempre validi

Per il Tribunale di Catanzaro sono inefficaci gran parte delle clausole sul web.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-05-2012]

carrello

Una innovativa sentenza in materia di e-commerce, recentemente emessa dal Tribunale di Catanzaro (sent. n. 68/2011 del 18.04.2012), ha stabilito l'inefficacia di gran parte delle clausole contrattuali accettate in Internet attraverso il click sul "pulsante negoziale virtuale" (quello, tanto per intenderci, a forma di carrello della spesa).

In particolare, il giudice ha precisato che sarebbero inopponibili all'utente tutte le cosiddette clausole vessatorie, ossia quelle clausole che comportano una particolare sproporzione in danno di chi sottoscrive il contratto e che, invece, si risolverebbero in un vantaggio nei confronti di chi lo ha predisposto.

Il codice civile (all'articolo 1341) le individua, in modo generale: sono le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

La legge poi precisa che tali clausole devono essere sottoscritte per iscritto e in modo specifico. Si tratta di quella famosa seconda firma che viene messa in fondo ad ogni contratto, prima dell'informativa sulla privacy, e che normalmente comincia con la dicitura "Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 seguenti c.c., le parti approvano specificatamente i seguenti articoli" eccetera.

Ebbene, il tribunale calabrese ha appena precisato che, sebbene i contratti conclusi su Internet attraverso un click del mouse siano validi, non così è anche per le clausole vessatorie in essi contenute.

Affinché dette condizioni, infatti, siano efficaci è necessaria la forma scritta del consenso. Dunque il click del mouse è insufficiente a sostituire la seconda firma della parte contrattuale.

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La conseguenza è che tali clausole risultano ad oggi tutte inefficaci (si pensi ai rinnovi automatici del contratto, alle riserve di foro, alle limitazioni di garanzia o di responsabilità per il venditore). Un notevole impatto pratico!

Un escamotage per superare l'impasse potrebbe essere quello di far scaricare e stampare, all'acquirente, un form caricato online, chiedergli di firmarlo e poi di inviarlo (anche anticipato a mezzo fax) al venditore.

Ecco perché, nella predisposizione di un contratto per il web, è sempre necessario farsi assistere dal proprio consulente legale.

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© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Greco

Commenti all'articolo (ultimi 5 di 7)

Che io sappia è come dice zorro. Firmare un pdf e mandarlo per mail non ha valore alcuno. Al più puoi mandare via mail la scansione di un documento cartaceo firmato (perchè di fatto è come spedirlo via fax). Poi capita che lo si faccia lo stesso soprattutto se ci sono accordi pregressi a riguardo ma non so fino a che punto siano validi.
5-6-2012 02:06

up? qualcuno conferma? :D
4-6-2012 20:18

si, ma quello che si fa via fax, si può fare via mail, truffe incluse. Ma un contratto tra pari (senza clause vessatorie) via mail, con firma autografa fatta in digitale (mouse, iPad, smarphone, etc...) non è valido, è esatto?
30-5-2012 11:54

@dani88 la validità dei contratti scambiati via fax si basa su questo principio: esistono i contratti "cartacei" e ognuno dei contraenti conserva la sua copia da lui stesso firmata, per darsi reciproca conferma che le due copie hanno lo stesso contenuto e sono state sottoscritte ci si scambia la copia via fax. C'è poi da... Leggi tutto
30-5-2012 11:11

eh si, googlando un po' sembra che la firma autografa effettuata con strumenti digitali non sia valida... Mentre sembra che se si firma e si invia via fax sia legale...mah...strano però!
29-5-2012 19:42

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