Il Tribunale del Riesame di Bergamo spiega perché il sito della Baia è stato reso nuovamente accessibile, sebbene vi siano degli indizi che fanno pensare che il reato sia stato effettivamente commesso. I commenti di Daniele Minotti, Matteo Flora e Guido Scorza.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-10-2008]
E' passata qualche settimana dal dissequestro del sito di The Pirate Bay, oscurato ad agosto su istanza delle case discografiche; venerdì scorso il Tribunale del Riesame di Bergamo ha depositato le motivazioni. Tali motivazioni sono da oggi disponibili online grazie al Circolo dei giuristi telematici che pazientemente hanno ricopiato la sentenza del Tribunale e l'hanno resa disponibile al grande pubblico di Internet.
Ecco le prime impressioni "a caldo" dell'avvocato Daniele Minotti, che ha seguito tutta la vicenda: "L'annullamento non è conseguito ad un "cavillo" (problemi di avviso al difensore) che era stato denunciato dai difensori (e che poteva anche essere un validissimo motivo, senza, però, andare al vero nocciolo della vicenda)".
Prosegue Minotti: "Il riesame di Bergamo ha ritenuto che sussista il "fumus" del reato contestato, cioè una sorta di "indizio" (dico così per evitare il legalese troppo stretto) che, eventualmente, in futuro potrà diventare prova. Gli stessi giudici, però, dicono che quell'inibizione (che, poi, come sappiamo è stato anche un redirect...) non rientra nello schema del sequestro preventivo - misura cautelare reale; insomma, è una misura sui generis che, in quanto non tassativamente prevista, non può essere applicata".
Prosegue Flora: "Non è stato minimamente fatto un sequestro, poichè a tutti gli effetti non realizzava minimamente la "indisponibilità del bene" (i gestori di TPB non notavano infatti differenze). E' stata fatta una inibizione atipica delle connessioni, cosa non prevista dalla legge, non possibile in questi casi e, comunque, illecita nella sua applicazione. E per quanti aspettassero ora che FIMI non faccia altro che reiterare chiedendo l'inibizione, anzichè il sequestro, posso dire che questa non è applicabile da un PM, ma solamente dal Ministero Dell'Interno e compagnia bella in caso di scommesse clandestine e pedopornografia. Secondo me abbiamo assistito a una applicazione nella realtà del Diritto".
Quindi, conclude Flora, "non è possibile usare l'inibizione via DNS o via IP (il famoso "blocco dei provider") come sequestro. Se si vuole sequestrare il server è necessario andare e recuperarselo".
Interessanti anche le riflessioni dell'avvocato Guido Scorza, che vale la pena di leggere anche se lui stesso ricorda di non essere un penalista: "I Giudici del riesame hanno, in sostanza stabilito che il provvedimento di questa estate andava annullato perché il diritto processuale penale non contempla provvedimenti cautelari atipici e un ordine di inibitoria è cosa diversa da un ordine di sequestro. A me - povero civilista - sembra cosa ovvia ma... evidentemente in diritto penale non lo è se il GIP del Tribunale di Bergamo ha, a suo tempo, ritenuto di poter ordinare a tutti gli ISP italiani di rendere inaccessibile un intero sito."
Prosegue Scorza: "A prescindere dai tecnicismi processualpenalistici, sono comunque contento del provvedimento perché chiarisce un principio a me assai caro: non si può rendere inaccessibile un'intera fonte di informazione solo perché attraverso essa vengono diffuse anche informazioni utili a commettere un reato (ammesso che sia così)".
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