Il Codice in materia di trattamento dei dati personali deve essere rispettato in ogni caso, ammonisce l'Authority. Ma non tutti lo fanno.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-11-2008]
L'informativa sulla privacy relativamente ai dati personali deve essere rispettata, anche se i dati stessi sono raccolti sul web offrendo informazioni riguardo ai servizi descritti; lo ha affermato, senza mezzi termini, il Garante della privacy, sanzionando un'azienda che raccoglieva numeri cellulari e indirizzi email solo assicurando che i dati forniti sarebbe stati utilizzati esclusivamente "per un contatto da parte di un commerciale".
Secondo i responsabili del sito i dati richiesti non sarebbero rientrati tra quelli previsti dal "Codice della Privacy" (D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni) e comunque non sufficienti a identificare univocamente una persona.
Di parere diametralmente opposto il Garante, che nonostante opposizione ha definitivamente sanzionato l'illecito; anche perché, come ha commentato il relatore, erano incompleti i dati relativi al titolare del trattamento e gli interessati non venivano messi in grado di conoscere né le modalità di trattamento né il soggetto o i soggetti ai quali i dati sarebbero stati comunicati.
Sin qui, nulla da eccepire; le "dolenti note" casomai spuntano quando si vada a esaminare quanto succede nel caso in cui a violare le norma sulla privacy non sia un'azienda di importanza relativa o di scarso peso economico ma al contrario a commettere l'illecito siano aziende dominati nel proprio settore di attività; circostanza che vede le sanzioni ridotte in materia inversamente proporzionale alle dimensioni dell'inadempimento.
Un esempio macroscopico sono le compagnie che quotidianamente adescano i propri clienti di telefonia mobile con le offerte più fantasiose subissandoli di Sms; né riesce a sottrarsi al martellamento, questa volta epistolare, chi abbia avuto la malaugurata idea di ricorrere a un finanziamento per un qualsivoglia acquisto.
A volte ne consegue l'attribuzione pressoché automatica di fantomatici contratti di assicurazione, card prepagate, proposte di ulteriori finanziamenti, aperture di credito al consumo e così via, da parte di una pluralità di soggetti che nulla hanno a che vedere tra i contraenti del finanziamento originario.
E' vero che non tutte le proposte sopra dette vengono inoltrate per via informatica; ma la gran parte sì. Inoltre la violazione è palese e rilevante, anche nel caso di corrispondenza inoltrata senza uno specifico interesse del destinatario con a monte un'altrettante specifica richiesta.
Non fa differenza sostanziale il fatto che la comunicazione pervenga su carta, per email o sul cellulare: nessuno dei proponenti specifica infatti da chi abbia avuto i dati di cui si serve, né la destinazione e le modalità di trattamento. Ma, come si diceva, si tratta di megaziende che, con buona pace dell'Authority, continuano a fare orecchie da mercante.
A dirla tutta, dispiace che la simpatica figura del Garante talora dia l'impressione di navigare, come il povero Fantozzi, nella scia della prestigiosa "turbonave aziendale" della contessa Serbelloni Mazzanti Viendalmare.
Sono invece del tutto inopinati i "risvegli" del Garante quando si tratta, ad esempio, di tutelare la riservatezza di alcuni parlamentari compromessa dagli strali satirici di una trasmissione televisiva, o magari di coprire le "marachelle" di un'estesa platea di pseudocontribuenti, stendendo su tutto e tutti il velo pietoso della riservatezza. Ma questa è ancora un'altra storia.
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