Legge sull'editoria: bufala o censura?

E' partita una petizione per l'abrogazione della contestatissima legge 7 marzo 2001 n. 62, accusata da molti (me compreso) di rendere praticamente impossibile la pubblicazione amatoriale di un qualsiasi sito Web che venga aggiornato periodicamente.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 13-04-2001]

La petizione, promossa da Punto Informatico, è sottoscrivibile presso http://punto-informatico.it/, cliccando sul link "Petizione".

Alcune voci, nel frattempo, si sono levate a dire "calma, niente paura, non c'è da preoccuparsi, tutto va bene... è un allarmismo ingiustificato".

Allora, il can can che si sta facendo è giusto o sbagliato? Me lo sono chiesto anch'io, e il risultato è la sbrodolata che segue.

Questo è un articolo piuttosto lungo, per cui ne faccio un sunto qui subito per coloro che hanno fretta. Se volete saperne di più, leggetelo tutto.

Una precisazione: non sono un esperto di legge, non sono un avvocato, non sono neppure laureato. Le mie opinioni sono il frutto della lettura delle leggi e della loro interpretazione secondo i criteri della lingua italiana, tutto qui. In molti punti le mie opinioni sono in contrasto con quelle espresse da alcuni esperti; in altri, quello che penso io è confermato da altri esperti. Sia come sia, non prendete quello che scrivo per oro colato: sia semplicemente uno spunto per il vostro approfondimento. Documentatevi e rifletteteci personalmente: questo articolo contiene i link alle fonti necessarie per farlo.

In sostanza

Il mio consiglio è sottoscrivere la petizione e diffondere la consapevolezza dell'esistenza di questa legge e delle sue implicazioni per la libertà di espressione.

Anche nelle sue interpretazioni più tranquillizzanti, descritte qui sotto, è evidente che è una legge troppo confusa, ambigua e difettosa, e come tale va riscritta (o almeno precisata).

Per questo è opportuno chiederne l'abrogazione in attesa che vengano chiariti esplicitamente i suoi effetti sulla comunità di Internet. E prima che diventi una delle tante leggi ignorate che si tirano fuori quando serve per colpire il nemico di turno.

In dettaglio

Cominciamo dall'inizio. La legge 7 marzo 2001 n. 62 (http://www.camera.it/parlam/leggi/01062l.htm) parla, nell'art. 1, comma 1, di "prodotto editoriale", definendolo come "prodotto realizzato su supporto cartaceo (...) o informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico".

In altre parole, il termine "prodotto editoriale" da ora include anche i siti Web. E su questo siamo tutti d'accordo. Va notato, in particolare, che questo termine include anche i siti Web che _non_ vengono aggiornati periodicamente. Quelli periodici, infatti, sono trattati in un paragrafo a parte del comma 3.

Quindi attenzione: quanto descritto dalla legge sull'editoria si applica a _qualsiasi_ sito Web. Il mio, il vostro, quello di vostro figlio, quello del club di amici, quello del Comune... Siamo tutti coinvolti da questa legge. Anche se non aggiorniamo periodicamente il nostro sito.

Il comma 3 dell'articolo 1 dice che al "prodotto editoriale" si applica l'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. E qui inizia il solito giochino italiano dei rimandi a leggi che rimandano ad altre leggi... addirittura, come segnalato da Manlio Cammarata (http://www.interlex.it/tlc/48.htm), si fa riferimento al Regio D. L. 31 maggio 1946 ("Norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni"), che a sua volta rimanda all'Editto sulla stampa 26 marzo 1848, n. 695. Avete letto bene. Milleottocentoquarantotto. L'editto è firmato dal Re del Piemonte, Carlo Alberto. Ma sto divagando.

In altre parole, per i siti Web (aggiornati periodicamente o no) valgono le seguenti regole dell'articolo 2 legge 8/2/1948 n. 47:

"Indicazioni obbligatorie sugli stampati - Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore...."

Ovviamente, "stampato" ora equivale a "sito Web" per via della nuova legge. Per cui, _estrapolando_:

"Indicazioni obbligatorie sui siti Web - Ogni sito Web deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore...."

Ripeto: questo vale anche se il sito _non_ è periodicamente aggiornato.

Cominciano i problemi

Applicata al Web, la legge chiede delle cose insensate e impossibili.

-- luogo e data di pubblicazione. Sulla data non c'è granché da obiettare, ma sul luogo ci si può scervellare con varie interpretazioni, potenzialmente tutte sbagliate. Qual è, per favore, il luogo di pubblicazione di un sito Web? Qualcuno me lo sa dire? Secondo alcuni (come descritto dall'ottimo Andrea Monti presso http://www.interlex.it/tlc/amonti46.htm), si considera "pubblicazione" l'atto di trasmettere le pagine Web al sito. Quindi il luogo di pubblicazione sarebbe il luogo dove risiede (in quel momento) il computer che fa l'upload delle pagine Web. Ma mettiamo il caso di un computer portatile, come il mio, che oscilla fra Inghilterra, Stati Uniti e Italia: qual è il luogo di pubblicazione? Che ne so io di dove ero quando ho scritto una certa pagina? E se ho scritto la pagina un po' qua e un po' là? Potreste quindi pensare che la cosa sia più semplice per chi ha un PC fisso e pubblica le proprie pagine Web sempre dallo stesso posto (casa o ufficio, ad esempio). Nossignore. La legge può infatti essere interpretata in vari modi: ad esempio, per "luogo di pubblicazione" si potrebbe intendere il server che ospita le pagine. Dopotutto è sul server, non sul PC dell'autore, che la gente le può andare a vedere. Dato che esistono almeno due possibili interpretazioni, finirà che l'utente sarà sempre in errore. State pur certi che in caso di denuncia verrà applicata l'altra interpretazione della legge: quella che non avete usato. Molto comodo, vero?

-- nome e domicilio dello stampatore. Chi è, di grazia, lo "stampatore" di una pagina Web? La pagina Web non viene stampata. Non esiste uno stampatore delle pagine Web. Questo termine, nel contesto del Web, non ha il benché minimo senso. E' come fare una legge sulla sicurezza delle automobili che richiede che venga indicato il nome del muratore. O una legge sull'edilizia che contempli l'obbligo di indicare il pasticciere. Dato che la pagina Web non viene "tirata" in tot esemplari, come avviene per la stampa, e dato che la pagina Web per sua natura si autoduplica (ogni volta che viene visitata se ne genera una copia), si potrebbe intendere:
a) lo stampatore non esiste, quindi non c'è niente da specificare;
b) siccome la pagina si autoduplica, chi la crea ne è automaticamente lo "stampatore", con una formula simile alla classica dicitura "ciclostilato in proprio";
c) siccome però la pagina viene duplicata dal software (browser) di chi la visita, lo "stampatore" è il visitatore (che non si sa chi sia e quindi è impossibile da indicare);
d) ma potremmo anche dire che quando si pubblica una pagina Web (cioè quando si manda l'HTML dal proprio PC al server), è il server che la "stampa", nel senso che trasmette (scrive) i caratteri dell'HTML sul disco rigido del visitatore). Quindi dovremmo indicare come "stampatore" il nome e il domicilio di chi fornisce il server Web che ospita le nostre pagine. Informazioni certamente non facili da reperire, ma non impossibili;
e) in alternativa, Annarita Gili scrive su Apogeonline (http://www.apogeonline.com/webzine/2001/04/09/01/200104090101) che la figura Internet più simile allo "stampatore" è "il provider... è consigliabile indicarne la denominazione e la sede legale." Forse la Gili intendeva dire "provider di spazio Web", non "provider di accesso a Internet". O forse no.

Ancora una volta, insomma, ci sono almeno cinque possibili interpretazioni. Quando si dice "la certezza del diritto".

-- editore. Qui per fortuna non c'è problema, almeno per chi non aggiorna periodicamente il proprio sito. La legge infatti dice "se esiste". Se l'editore non esiste, non c'è obbligo di indicarlo.

Fin qui, allora, per tutti i proprietari di siti Web ci sono due obblighi impossibili da adempiere con sicurezza. Quand'anche uno si sbattesse per specificare nomi, date e luoghi, non avrebbe la certezza di aver indicato quelli giusti, perché la legge non li specifica chiaramente. Già questo renderebbe stupida la legge nella sua attuale formulazione. Ma il meglio deve ancora venire.

Infatti se il sito viene aggiornato periodicamente (e chi è che stabilisce cosa si intende per "periodicamente"?), scatta una serie di obblighi in più.

Obblighi aggiuntivi per chi aggiorna il proprio sito In caso di aggiornamento periodico del sito, l'articolo 2 della legge 8/2/1948 dice:

"I giornali... e i periodici di qualsiasi genere devono recare la indicazione: del luogo e della data di pubblicazione; del nome e del domicilio dello stampatore; del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile."

Quindi, in aggiunta agli obblighi impossibili già descritti, c'è quello di specificare il proprietario e il direttore responsabile. Va bè: la legge non specifica che si debba essere giornalisti o laureati per fare il direttore responsabile. Basta essere cittadini italiani e possedere "gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche" (che non so cosa voglia dire). Chiunque, insomma, può fare il direttore responsabile. Potete quindi fregiarvi di questo pretenzioso titolo sul vostro sito Web.

Ma attenzione: il comma 3 dell'articolo 1 della nuova legge dice che "il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto altresì agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948".

Ri-cominciano i problemi

Primo guaio. Notate l'ambiguità di quel "periodicità regolare". Chi decide se l'aggiornamento di un sito è periodico o no? Se io aggiorno il mio sito una volta la settimana, è un aggiornamento periodico? Direi di sì. Ma se non lo aggiorno ogni sette giorni, ma una volta il mercoledì, l'altra volta il sabato, insomma quando mi gira, ma mediamente una volta la settimana, sono ancora periodico? Se mi faccio vivo soltanto una volta al mese con un aggiornamentucolo miserrimo, sono periodico? Se lo faccio una volta l'anno?

Secondo guaio. Che cosa si intende per "testata, costituente elemento identificativo del prodotto"? Se io scrivo "Queste sono le pagine di Paolo Attivissimo", è una testata che identifica le mie pagine, cioè il prodotto? La definizione è così ambigua che ricomprende qualsiasi titolo di qualsiasi sito Web. Per forza di cose, il titolo di un sito ne identifica il contenuto. Quindi, per quel poco che ci capisco io, qualsiasi sito è da considerare testata.

Di conseguenza, qualsiasi sito (commerciale o meno) aggiornato "periodicamente" (che non si sa cosa voglia dire) è soggetto agli obblighi dell'articolo 5, legge n. 47 del 1948. E quali sono questi obblighi?

"Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:
1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;
2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli art. 3 e 4;
3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;
4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria. Il registro è pubblico."

Tutta questa trafila per pubblicare un sito Web? Impraticabile per chi usa il Web proprio perché è uno strumento a basso costo. Penso alle associazioni di volontariato, al Telefono Azzurro, ai Comuni d'Italia, agli enti benefici, ai gruppi di appassionati... e così via. Tutti, insomma, per il fatto di aggiornare il nostro sito, siamo obbligati a procurarci una registrazione (pagata, ovviamente) in tribunale, firme autenticate, documenti, bolli, eccetera.

Ma quali sanzioni?

C'è però una cosa interessante, segnalata dall'articolo della Gili su Apogeonline: la legge del 1948, all'articolo 16 dedicato alle pene, parla soltanto di "stampato", per cui in teoria le sanzioni previste si applicano soltanto agli "stampati" nel senso specifico del termine, non in quello estrapolato di "qualsiasi forma di pubblicazione".

Pertanto, se si pubblica un sito non periodico e non si indicano i nomi dell'editore e dello stampatore, questa pena non si applica. E' forse una scappatoia? Ma ammettiamolo, chi è che fa un sito e poi non lo aggiorna?

Se invece pubblicate un sito e lo aggiornate, non ci sono dubbi, siete nei guai: "Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000".

Aggiungo una mia osservazione. La nuova legge cita e ricicla soltanto gli articoli 2 e 5 della legge del 1948, ma non l'articolo 16: per cui le sanzioni previste per la stampa clandestina non fanno parte della nuova legge e quindi non si applicherebbero alla pubblicazione su Web.

Ancora una volta abbiamo un problema di ambiguità. Le sanzioni ci sono... forse.

Can can giustificato, eccome

Se siete arrivati fino in fondo a questo articolo, vi ringrazio innanzi tutto della vostra pazienza. Spero di non avervi causato travasi di bile.

Alla fin della fiera, devo dire che non posso essere d'accordo con chi parla di ingiustificato allarmismo. Se aggiornate il vostro sito Internet, siete obbligati a registrarlo in tribunale, con costi e complicazioni da stato sovietico. Siamo ai livelli della Cina, insomma. Certo, se non lo fate, forse non verrete puniti, ma... è questo un modo decente di vivere, con una spada di Damocle sopra la testa, pronta a cadere se diciamo qualcosa che dà fastidio al potentucolo di turno?

In realtà questa è una legge totalmente inutile. Anche se venisse riveduta in modo da chiarire chi diamine è questo fantomatico "stampatore" e indicare se e quali pene sono previste, sarebbe superflua. Se un sito Web dice qualcosa di illegale, diffamatorio o contrario alla decenza (o sgradito al potentucolo di turno), basta fare "whois" per sapere a chi è intestato il nome di dominio, oppure chiedere al fornitore di spazio Web gli estremi di chi pubblica quelle pagine. Questo è quello che è stato fatto per la "censura" commerciale nei confronti dei siti degli appassionati del Milan (http://punto-informatico.it/p.asp?i=35664). Siamo già tutti "schedati"; allora perché fare questa nuova manfrina?

Una giustificazione mi viene cinicamente istintiva: è stata fatta per scoraggiare la gente comune, quella animata soltanto da passione e voglia di esprimersi, a farsi sentire in Internet. I soliti potenti (testate di giornali e televisioni) potranno permettersi questo onere aggiuntivo; i privati e i volontari no. E' un bavaglio subdolo e strisciante, che ti tappa la bocca passando per il tuo portafogli.

Ecco perché, nonostante un esame di coscienza, e nonostante io sappia benissimo che questa legge, come tante altre, non verrà fatta valere perché è inapplicabile, non me la sento di lasciarla in piedi. Per questo io ho deciso di aderire alla petizione di Punto Informatico e non ho alcuna intenzione di indicare sul mio sito Web il nome dello "stampatore" o altri dettagli burocratici assurdi.

Ma non fidatevi delle mie parole. In tempi come questi, non ci sono "fonti autorevoli" a cui appoggiarsi (io men che meno). Bisogna andare direttamente alla fonte: analizzare la legge, non le elucubrazioni di qualcuno. Documentatevi, visto che lo potete fare comodamente grazie a Internet. Ragionate. Discutete.

Soprattutto, pensate con la vostra testa.

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Paolo Attivissimo

(C) by Paolo Attivissimo - www.attivissimo.net.
Distribuzione libera, purché sia inclusa la presente dicitura.

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