Fotocopie nelle scuole? Illegali!

Spesso, negli istituti di istruzione elementare e media, gli insegnanti utilizzano le fotocopie di una o due pagine dei libri a disposizione della scuola per permettere agli studenti di approfondire le materie istituzionali. Pare che questa pratica sia tacciata di illegalità da parte della SIAE. In realtà, questa questione ha del paradossale. Affrontiamo questa tematica con le dovute osservazioni, alla luce degli aspetti legali più recenti e gettiamo pure uno sguardo sul resto dei Paesi europei.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-05-2002]

Nei suoi aspetti concreti, si delinea da una parte la necessità di supportare l'insegnamento nelle scuole inferiori con materiale didattico ulteriore ai pochi e costosi libri di testo; d'altra parte, il legislatore italiano intende tutelare i diritti economici degli autori.

In linea teorica, ovvero secondo l'art. 70 della l. 633/41 (legge sul diritto d'autore), la riproduzione di brani o parti di opera a scopo didattico, di discussione e di critica è libera. Ma questo assunto subisce una serie di rigidi limiti che ne riducono considerevolmente la portata. In realtà, la copia multipla, ad uso degli allievi degli istituti inferiori, risulta essere illegale, perché, come sottolinea la SIAE nelle FAQ presenti nel sito ufficiale, non è ancora stato raggiunto un accordo specifico tra gli Editori e il Ministero della Pubblica Istruzione che preveda altresì un "equo compenso" da corrispondere agli aventi diritto. Tutto questo, se vogliamo, dal 1941...

I dati testuali a riferimento sono la legge sul diritto d'autore e successive modifiche, il Regio Decreto n. 1369 del 1942 (che stabilisce, all'art. 22, i limiti alla reprografia) e la Convenzione di Berna, così come attualmente in vigore, che ripete i limiti dettati dalla legge sul diritto d'autore.

Sono libere e lecite, pertanto, le fotocopie ad uso personale nei limiti del 15% dell'intero volume o fascicolo presso le biblioteche o altri centri di riproduzione ed è altresì lecita la reprografia totale di un'opera all'interno di una biblioteca e per uso della biblioteca stessa, e non per altri usi, anche individuali degli utenti.

Senza peraltro tirare in ballo eventuali fini di sfruttamento commerciale, è palese ravvisare, nella nostra legislazione sul tema, una violazione eclatante del diritto all'apprendimento da parte dei bambini, i quali, essendo appunto così piccoli, non sono materialmente in grado di procurarsi i materiali didattici utili alla loro individuale formazione, ai fini del cosiddetto "uso personale".

L'Unione Europea, con la decisione 2000/278/CE, si è adeguata ai due Trattati OMPI sul diritto d'autore varati a Ginevra nel 1996. A seguito di essa, nel maggio 2001, è stata emanata la Direttiva CE n. 29, cui l'Italia dovrà uniformarsi entro il 22 dicembre prossimo.

Il nostro Paese dovrà considerare la possibilità di determinare eccezioni e limiti in relazione alla prassi della reprografia, dichiarandola non soltanto "tollerata", ma altresì lecita, ad esclusivo sostegno della cultura e a favore dei meno abbienti (la scuola pubblica, ricordiamolo, è un diritto ed un obbligo di tutti!), valutando il diritto allo studio come prevalente ed imprescindibile contro il mero (e relativamente gratificante) diritto economico dell'autore, in linea con gli altri Paesi europei.

Speriamo si ricorderanno dei più piccoli...

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