L'Autorità regolamenta gli MMS

Come ogni strumento che può trasmettere immagini di persone, anche gli MMS devono essere inviati solo con l'autorizzazione delle persone ritratte.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-03-2003]

Il Garante per la Protezione dei dati personali ha diffuso un'informativa volta a regolamentare l'utilizzo degli MMS, in modo da rendere tutti consapevoli di quale sia l'utilizzo corretto e legittimo di questo strumento che la tecnologia ci ha offerto.

Secondo l'attuale legislazione è lecito scattare foto con il proprio cellulare "per uso personale", fermo restando l'obbligo di non diffondere impunemente le immagini e di risarcire eventuali danni alle persone ritratte che vedono le loro immagini in mano a persone che non dovrebbero averle. Non solo: è fatto obbligo di chiedere il consenso agli interessati quando si tratta di fotografie o filmati che vengono comunicati a vari destinatari o diffusi via Internet, mentre c'è qualche piccola libertà in più per i giornalisti: a loro non è necessario chiedere il consenso, ma devono comunque essere rispettati i limiti posti dalla legge sulla privacy e dal codice deontologico.

Queste le regole principali fissate dal Garante per la privacy Stefano Rodotà sui messaggi multimediali mandati con i telefonini e che permettono di scattare fotografie ed effettuare riprese, registrarle e inviarle.

"L'Autorità ha ricevuto varie segnalazioni che hanno chiesto di verificare se gli Mms rispettino le norme sulla riservatezza. Tali tecnologie, infatti, sono destinate ad una utilizzazione sempre più diffusa da parte dei singoli utenti ma suscettibili di ledere la sfera privata o la dignità delle persone" è la motivazione comunicata dal Garante che si è visto spronato a prendere una precisa posizione riguardo l'utilizzo di questo strumento.

Quello che più ci interessa, è vedere in ambito di utilizzo personale quali siano le limitazioni imposta. Secondo il Garante "non ci sono particolari limiti alla raccolta e alla comunicazione di dati personali in via occasionale e per scopi esclusivamente personali", in quanto a tale uso non si applica la legge n. 675 sulla privacy e dunque non c'è problema "quando un soggetto scatta foto o effettua una ripresa per esigenze di svago o culturali e invia a parenti ed amici le immagini, che rimangono in un ristretto ambito di conoscibilità".

Le limitazioni compaiono quando fotografie o filmati "vengono comunicati in via sistematica ad una pluralità di destinatari o diffusi, per esempio mediante la pubblicazione su un sito Internet, o anche di invii tali da dar vita ad una comunicazione a catena": in questi casi diventa necessaria l'autorizzazione alla diffusione delle immagini. I giornalisti, ad esempio, devono rispettare la legge 675 e la Carta dei doveri.

Il Garante con questo comunicato ha deciso di rendere tutti consapevoli del fatto che sia in caso di invio episodico, sia in caso di diffusione sistematica di immagini, valgono in ogni caso il Codice Civile per quello che riguarda l'abuso dell'immagine altrui e la legge sul diritto d'autore (legge n.633/1941), che richiede il consenso della persona ritratta; a meno che la riproduzione dell'immagine sia giustificata dalla notorietà, o dal ruolo pubblico svolto dal soggetto fotografato, o da necessità di giustizia o di polizia, o quando la fotografia è collegata ad avvenimenti di interesse pubblico o svoltosi in pubblico.

"La legge sul diritto d'autore - ha sottolineato Rodotà - vieta comunque l'esposizione o la messa in commercio di foto qualora rechino pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritratta. Ci sono poi altri divieti sanzionati penalmente e sono quelli che riguardano l'indebita raccolta, rivelazione e diffusione di immagini relative alla vita privata prese a distanza nelle dimore private; la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico; il reato di ingiuria in caso di messaggi inviati per offendere l"onore o il decoro del destinatario; le pubblicazioni oscene".

L'Autorità per la protezione dei dati personali manda infine un messaggio ai gestori telefonici. Per i fornitori di servizi telefonici è obbligatorio "tutelare la libertà e la segretezza delle comunicazioni telefoniche, garantite dalla Costituzione". E quanto ai gestori telefonici "che offrono la possibilità di rendere accessibili via Internet i messaggi Mms a destinatari che non dispongano di apparecchi mobili in grado di riceverli", una volta che il destinatario abbia letto i messaggi, essi sono tenuti a far cessare la conservazione temporanea degli stessi.

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