La legge di Internet

I contratti conclusi via Internet: le condizioni e la forma contrattuale dei contratti conclusi via internet, la responsabilità giuridica, la giurisdizione competente. La frode informatica. La carta d'Identità elettronica e la firma digitale.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 01-08-2003]

Nella storia della comunicazione interpersonale e di massa, le reti telematiche ed i grandi sistemi informatici rappresentano la fase più avanzata di un progresso tecnologico che, grazie al digitale, permette di trasportare e diffondere ad altissima velocità una quantità incredibile di informazioni sotto forma di impulsi elettrici.

Lo spostamento manuale e lento di gran parte della informazioni tradizionalmente racchiusa in libri, quotidiani e riviste si sta trasformando nello spostamento istantaneo e poco costoso di dati elettronici che si muovono ad alta velocità.

Siamo cosi giunti alle soglie del quarto tipo di cultura, dopo quella orale, quella manoscritta e quella tipografica, adesso è il momento della cultura dei media elettrici ed elettronici. Ordinamento giuridico ed informatica sono due concetti che solo da poco tempo vengono associati nella politica legislativa italiana.

Gli interventi legislativi fino ad ora, si sono articolati in pochi momenti fondamentali; la legge 547/1993 che ha espressamente previsto i computer crimes, e la legge 675/1996 che disciplina il trattamento dei dati personali.

Con la legge 547/1993 si sono voluti applicare i basilari concetti giuridici ormai acquisiti nel nostro patrimonio legislativo alle nuove figure dell'ambito informatico e telematico, giungendo così a una normativa che:

- regola gli ormai diffusissimi contratti informatici. Questa nuova forma di contratto sta sempre più diffondendosi nel mondo degli affari perché permette di concludere velocemente le trattative e annulla le distanze tra le parti contraenti, che possono anche non incontrarsi mai fisicamente. Ne sono un esempio le innumerevoli contrattazioni che avvengono ogni giorno nel mondo bancario, e che permettono di stipulare accordi e muovere interi capitali economici, senza che in realtà ci sia nessuno spostamento reale.

- punisce tutti quelli che sono gli aspetti dell'illecito telematico, come la frode informatica o la violazione del domicilio informatico, e allo stesso tempo legittima le nuove tecniche informatiche a disposizione degli inquirenti per prevenire o individuare i reati. Per esempio buona parte della lotta alla pedofilia si combatte su internet, tramite intercettazione di reti vendita a larghissimo raggio, di siti per la diffusione del materiale pornografico, e anche di vero e proprio commercio di minori on line. Ma da internet passano anche le indagini contro il terrorismo e la truffa commerciale.

- è il presupposto di una piena integrazione nell'ambito legislativo e burocratico delle nuove tecnologie. Proprio dopo questa legge è nato infatti il progetto della "Carta d'identità digitale", che è ancora in fase sperimentale, ma già vanta delle aree di regolare attività sul territorio nazionale. Ma l'ultima novità è il sito www.risolvionline.it, che permette di risolvere piccole controversie tra privati, oppure tra privati e impresa evitando le lungaggini burocratiche e abbattendo i costi del procedimento.

I contratti conclusi via Internet

Internet è un fenomeno esteso in tutto il mondo, e la sua struttura è quella di una serie di reti telematiche collegate fra loro che condividono protocolli di trasmissione standard. Non esiste quindi un proprietario unico ma una serie di proprietari delle diverse reti che ne fanno parte. Appare così il problema di una regolamentazione settore Internet.

Ad aggravare questa situazione di non regolamentazione ha contribuito negli anni il diffondersi dell'utilizzo della rete per motivi commerciali. Infatti la presenza di attività commerciali su Internet è in continua crescita, e alcune aziende si sono addirittura trasferite totalmente sul web. Ecco spiegata la necessità di una chiara regolamentazione di quelle che sono le modalità di contrattazione della rete, ormai entrate a far parte della nostra quotidianità.

E' interessante notare come le problematiche giuridiche dei contratti conclusi via Internet siano direttamente connesse con le tre caratteristiche più rilevanti del funzionamento della rete stessa. E cioè:

- le condizioni e la forma contrattuale: Che caratteristiche deve avere il contratto per essere valido?

- le modalità di attribuzione di responsabilità: Se qualcosa non funziona come si fa a decidere di chi è la colpa?

- le modalità di determinazione della giurisdizione competente: A quali ordinamenti legislativi bisogna far riferimento in caso di controversia? Quelli italiani? Quelli americani? Quelli giapponesi? Secondo quale criterio?

Le condizioni e la forma contrattuale dei contratti conclusi via internet

La regolamentazione su come si deve configurare il contratto informatico perché possa risultare valido è assolutamente parallela a quella relativa ai contratti tradizionali e si suddivide in due tematiche fondamentali:

- le condizioni contrattuali: e cioè come si devono "delineare" i contenuti del contratto perché risultino chiari alle parti contraenti

- i presupposti per la validità del contratto: e cioè quali sono le condizioni imprescindibili perché il contratto possa considerarsi concluso e "attivo".

Le condizioni contrattuali su Internet sono specificate in clausole, altre volte sono inserite nelle condizioni generali di accesso a quel determinato sito o a quel fornitore del servizio telematico, e altre volte ancora sono regolate da condizioni generali di contratto. Tutti hanno un account e-mail per esempio, e anche se gratuito, per ottenerlo hanno dovuto stipulare un contratto con l'azienda che offre il servizio, accettandone appunto le condizioni.

Il contratto informatico, come anche quello tradizionale, non deve essere in malafede, non deve trarre in inganno e non deve contenere clausole vessatorie o illusorie, pena la sua invalidazione. Fino a questo punto le caratteristiche tra contratto tradizionale e informatico coincidono, ma parliamo ora dei presupposti necessari a che il contratto diventi vigente.

Nei contratti tradizionali presupposto imprescindibile all'attivazione del contratto stesso è la firma dei contraenti. Evidentemente così non può essere anche per il contratto informatico (almeno per il momento), nonostante la legge stessa attribuisca piena validità alla firma digitale, che però non è ancora molto diffusa, almeno su larga scala.

Un'altra presupposto per la validità del contratto tradizionale che non può essere applicato a quello informatico è l'individuazione del tempo e del luogo esatto in cui l'accordo viene a configurarsi come perfezionato. E' senz'altro evidente che in internet non esiste il concetto di "luogo" dove l'accordo viene stipulato, ma a volere essere precisi anche il concetto di "momento" in cui il contratto comincia e essere attivo è abbastanza relativo.

Poniamo per esempio che io voglia iscrivermi ad un sito che vende tramite internet viaggi a prezzi scontati. Leggo il contratto e lo firmo. Quando il contratto diventa attivo? Nel momento stesso in cui firmo? Quando la controparte verifica che ho firmato? Oppure quando la controparte mi comunica che ha verificato che ho firmato?

Per risolvere questa questione, e anche quella della firma si è deciso che il presupposto che rende vigente il contratto è la comunicazione tramite e-mail della presa visione dell'azienda che offre il servizio, dell'adesione del cliente alla sua iniziativa, di cui all'art. 1335 c.c. secondo cui: "La proposta, l'accettazione e la loro revoca ed ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungano all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di non essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne avuto conoscenza".

Quindi nel caso dell'esempio di prima la mia iscrizione al sito dei viaggi diviene effettiva solo quando l'azienda mi comunica con una e-mail la presa visione della mia volontà di iscrivermi.

La responsabilità giuridica

La responsabilità giuridica è necessariamente connessa con il concetto di sicurezza delle reti. Ruolo fondamentale, in tal senso, riveste il settore tecnico della materia, quindi, l'analisi giuridica del tema della responsabilità non può prescindere dagli aspetti tecnici, i quali integrano e danno contenuto a quelli giuridici.

Nell'ambito tecnico il concetto di sicurezza riveste significati vari e generali, invece nell'ambito giuridico il termine responsabilità si riferisce a tutte quelle situazioni, dolose e colpose, in cui esiste un mal funzionamento delle strutture informatiche ad opera dei gestori o un errato utilizzo degli stessi da parte degli utenti finali.

L'apparato legislativo sia nazionale che internazionale si è sempre più interessato a queste problematiche emanando, ora raccomandazioni e principi generali, ora norme di carattere tecnico e di dettaglio circa la responsabilità.

In questo senso diverse raccomandazioni europee sono state emanate come punti di riferimento da seguire per una visione uniforme della materia anche tramite l'utilizzo di un eventuale apposito libro verde da costituire che contenga tutti i più importanti principi da tenere presente. La legislazione italiana, come abbiamo visto, si è attivata in questo senso con la legge 547 del 23 Dicembre 1993, che prevede i computer crimes, e cioè nuove fattispecie di reati informatici e l'abusi dei servizi di rete come, ad esempio, l'introduzione abusiva di soggetti estranei in sistemi telematici o la permanenza forzata contro la volontà del gestore o del proprietario della rete interessata.

Tuttavia anche in questa legge non vengono specificate in dettaglio le misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Il Decreto legislativo n.39 del 12 febbraio 1993 ha introdotto nuove norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche.

Una disposizione leggermente più dettagliata è stata quella del D.P.C.M. del 5 maggio 1994 in materia di spese e modalità tecniche per il collegamento telematico tra le Amministrazioni comunali e gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale ed erogano servizi di pubblica utilità. L'art. 7 dello stesso Decreto prevede che i dati scambiati per tale fine sono oggetto di utilizzi esclusivamente istituzionali in riferimento anche alla normativa della riservatezza delle banche dati e del segreto statistico.

L'art. 8, sempre dello stesso Decreto, prevede inoltre che le Amministrazione e gli organismi pubblici, che facciano utilizzo di tali procedure informatiche, designino un competente tecnico responsabile per l'accesso alla rete e per le operazioni effettuate.

Una recente normativa, quella della legge a. 675 del 31 dicembre 1996, ha introdotto nuove norme per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, inserendo, tra l'altro, restrizioni anche alla divulgazione dei dati tramite l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche richiedendo, per tale scopo, la specifica autorizzazione scritta e firmata del proprietario delle informazioni.

L'art. 15 della stessa legge che prevede la custodia dei dati personali, anche in relazione al progresso tecnico e alle conoscenze acquisite, in modo tale da ridurre al minimo il rischio di perdita o di distruzione dei dati e di accesso non consentito o di trattamento non autorizzato degli stessi, tramite l'utilizzo di misure di sicurezza preventive.

Inoltre l'art. 36 prevede una nuova fattispecie di reato, cioè quella di omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati, individuando il soggetto responsabile della sicurezza nel titolare o nel responsabile della banca dati in questione.

Questa legge è la dimostrazione che l'importanza della sicurezza in generale è sempre più viva e presente. Ma bisogna anche precisare che questa legge mira alla tutela dei dati personali e dei loro titolari e non anche all'intero sistema informatico e tecnico che rimane, così, sempre nella totale assenza di una chiara regolamentazione.

Come abbiamo fin ora detto, il sistema di collegamento tra due soggetti contraenti, chiunque essi siano, può essere composto da una sola rete alle cui estremità si posizionano le due parti del contratto, oppure, molto più frequentemente, può essere composta da una serie di reti collegate fra loro di cui le parti possono anche non conoscere l'identità delle singole.

Nel caso in cui la responsabilità non sia imputabile alle parti ma all'intero sistema telematico nel suo complesso, la visione unitaria della rete è impossibile in quanto questa non ha una soggettività ed una personalità giuridica. In tal caso, infatti, la responsabilità giuridica è rintracciabile sul proprietario e sul gestore responsabile della rete in cui il danno è stato provocato e non su tutte le altre.

Ancora più difficile è l'imputazione della responsabilità quando le origini dell'evento dannose non sono conoscibili e non si può pretendere il risarcimento da un determinato gestore telematico. In questo caso per il soggetto danneggiato sarà praticamente impossibile chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni.

Il problema quindi è legato ad una più vasta problematica, quella della soggettività giuridica delle organizzazioni telematiche. Una soluzione alla configurazione della responsabilità, nei casi in cui non sia individuabile il punto preciso o l'errore umano, può anche essere dato dall'utilizzo delle norme in materia di responsabilità extracontrattuale. In tal senso si pronunzia l'art.2050 c.c. dicendo che colui che utilizza attività commerciali e professionali di origine pericolosa è obbligato a risarcire tutti danni che questa potrebbe eventualmente provocare se non dimostra di aver agito cercando di adottare tutte le misure possibili per evitare il danno.

Infatti la gestione di informazioni elettroniche può benissimo essere considerata attività pericolosa sia in relazione all'intrinseca mancanza di sicurezza della gestione dei dati trasmessi, sia per la natura stessa delle tecnologie utilizzate

Infine è possibile anche applicare l'art. 2051 cc che regola la responsabilità civile per danni causati dalle cose in propria custodia e, grazie ad un'ampia estensione dell'interpretazione, si possono considerare tali anche le informazioni elettroniche dal momento che chi le memorizza e le trasmette per reti telematiche è paragonato al momentaneo custode.

Applicando così le norme sulla responsabilità extracontrattuale, il danneggiato, oltre a chiedere i danni per responsabilità contrattuale alla controparte a norma dell'art. n. 1218 c.c. a seguito di violazione degli obblighi contrattuali obbligatori, può chiedere il risarcimento anche al gestore di cui la controparte si è fornita.

La giurisdizione competente
La frode informatica
La Carta d'Identità elettronica e la firma digitale
Risolvi online.it
Bibliografia e sitografia
Appendice. LEGGE 23 dicembre 1993 n. 547

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Commenti all'articolo (1)

Eugenia Ugolotti Manghi
Notai telematici Leggi tutto
3-8-2003 18:33

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