Cartelle annullate senza ricorrere al giudice? Da oggi si può, ecco il vademecum.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 14-01-2013]
Per tutelarsi dalle cartelle esattoriali "pazze" di Equitalia da oggi non è più necessario ricorrere al giudice: ogni contribuente, infatti, potrà inoltrare la richiesta di annullamento direttamente all'ente di riscossione.
Ecco dunque un vademecum per difendersi dalle cartelle Equitalia nulle o prescritte attraverso il silenzio assenso.
Tale procedura potrà essere avviata quando la causa di annullamento sia, per esempio:
- l'intervenuta prescrizione del diritto di credito;
- l'intervenuta decadenza del diritto di credito;
- un provvedimento di sgravio già ottenuto dall'ente creditore;
- un provvedimento amministrativo o del giudice che ha sospeso l'efficacia esecutiva della cartella esattoriale;
- una sentenza che ha già annullato, in tutto o in parte, la cartella esattoriale;
- un intervenuto pagamento della cartella esattoriale;
- qualsiasi causa che, alla stregua delle precedenti, determini la non esigibilità del credito.
Questo ovviamente non è un elenco esaustivo e le possibilità di ricorrere direttamente a Equitalia possono proporsi tutte le volte che la cartella risulti palesemente illegittima.
Individuata la causa di annullamento, il contribuente, entro 90 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, dovrà inoltrare all'ente di riscossione la richiesta di annullamento (è possibile per posta elettronica), corredata della documentazione idonea a provare l'illegittimità della pretesa creditoria.
L'ente di riscossione, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, dovrà trasmetterla all'ente creditore. Quest'ultimo, entro 60 giorni, dovrà comunicare al debitore e al concessionario della riscossione, tramite raccomandata a.r. o PEC, l'accoglimento o il rigetto della richiesta.
L'ente creditore, nel primo caso, emanerà un provvedimento di sospensione o di sgravio della cartella; nel secondo caso, solleciterà la ripresa dell'attività finalizzata alla riscossione delle somme.
Qualora l'ente creditore non dia alcuna risposta entro i 220 giorni successivi al ricevimento della richiesta, l'istanza si considera accolta in virtù del silenzio-assenso e la cartella è automaticamente annullata.
Se anche questo espediente non avrà sortito effetti ricordatevi che dal primo gennaio esistono nuovi limiti di pignoramento per Equitalia su stipendi e pensioni. Ma di questo parleremo in seguito.
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