Lo stabilisce il Garante: una firma sola non basta.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-06-2026]

Il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che la pubblicazione online delle foto dei minori richiede il consenso di entrambi i genitori, introducendo un chiarimento operativo che incide direttamente sulle pratiche di scuole, associazioni sportive, enti locali e piattaforme digitali. Il provvedimento, adottato a seguito di segnalazioni e richieste di parere, definisce in modo puntuale le condizioni per il trattamento delle immagini dei minori, richiamando il quadro normativo del Codice Civile e del GDPR. La decisione ribadisce che il consenso di un solo genitore non è sufficiente quando si tratta di diffondere immagini del figlio su siti web, social network o altri canali accessibili al pubblico. Il Garante richiama l'articolo 316 del Codice Civile, che prevede l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, e sottolinea che la pubblicazione delle foto costituisce un trattamento di dati personali potenzialmente idoneo a incidere sulla sfera privata del minore.
Il provvedimento chiarisce che la diffusione delle immagini non può essere considerata un atto di ordinaria amministrazione. Per questo motivo, l'ente o il soggetto che intende pubblicare le foto deve acquisire un consenso esplicito, informato e documentato da parte di entrambi i genitori. In assenza di tale consenso, la pubblicazione non è lecita. Il Garante precisa inoltre che il consenso deve essere specifico e riferito allo scopo dichiarato. Non è sufficiente un'autorizzazione generica, né è possibile utilizzare moduli che non distinguano chiaramente tra uso interno e diffusione pubblica. La pubblicazione sui social network è considerata una forma di diffusione particolarmente invasiva, poiché comporta la perdita di controllo sulla circolazione delle immagini.
Il provvedimento affronta anche il caso di disaccordo tra i genitori. In tali situazioni, l'ente deve sospendere la pubblicazione e invitare le parti a rivolgersi al giudice tutelare, unico soggetto competente a dirimere il conflitto. Il Garante ricorda che la tutela del minore prevale su qualsiasi altra considerazione, incluse esigenze organizzative o comunicative dell'ente. La decisione si applica a scuole, associazioni sportive, parrocchie, enti pubblici e privati, nonché a qualsiasi soggetto che gestisca attività rivolte ai minori. Il Garante sottolinea che tali soggetti devono adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la corretta gestione dei consensi, incluse procedure di archiviazione e verifica.
Il provvedimento richiama anche l'articolo 8 del GDPR, relativo ai servizi della società dell'informazione, ricordando che il consenso del minore non è sufficiente per la pubblicazione delle immagini, anche quando il minore ha compiuto 14 anni. La responsabilità rimane in capo ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale. Il Garante invita inoltre gli enti a valutare soluzioni alternative alla pubblicazione delle foto, come l'uso di immagini oscurate, riprese di gruppo non identificabili o sistemi di accesso riservato. Tali misure possono ridurre i rischi senza rinunciare alla documentazione delle attività.
Il Garante ricorda che la diffusione incontrollata delle immagini può esporre i minori a rischi quali furto d'identità, uso improprio delle foto e profilazione non autorizzata. Per questo motivo, la richiesta del doppio consenso è considerata una misura necessaria e proporzionata. La decisione ha effetto immediato e gli enti sono invitati ad adeguare le proprie procedure. Il Garante ha annunciato che continuerà a monitorare il settore e a fornire chiarimenti operativi, anche alla luce delle evoluzioni normative europee in materia di tutela dei minori.
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