Aspetti giuridici e operativi delle intercettazioni telefoniche e ambientali.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-03-2006]
In questi giorni si fa un gran parlare di intercettazioni telefoniche abusive e illegali, cioè compiute da detective privati, per conto di politici che vogliono sapere tutto sui propri avversari per ricattarli, magari con la complicità di agenti corrotti delle forze dell'ordine e funzionari, altrettanto corrotti, di società telefoniche.
Si tratta di intercettazioni che costituiscono un reato, punito dall'art. 617 bis del codice penale; non eseendo state effettuate con i crismi delle procedure legali, secondo l'art. 271 dello stesso codice non possono essere utilizzate come prove legali in un processo.
Come, perché e da chi possono essere invece svolte le intercettazioni legali? Lo si può imparare in un testo che è un'autentica miniera di informazioni sull'argomento: "Manuale pratico delle intercettazioni. Aspetti giuridici e profili operativi" (edizioni Experta), scritto dal giudice penale Alberto Rizzo, docente presso la facoltà di scienze politiche della sede di Forlì dell'Università di Bologna.
Solo nel 1955 è stato stabilito l'obbligo di un decreto motivato da parte dell'autorità giudiziaria per le intercettazioni telefoniche; ma solo con una sentenza della Corte Costituzionale del 1973 sono stati fissati l'obbligo del segreto sulle intercettazioni stesse, dell'acquisizione del solo materiale rilevante ai fini di un'indagine, della possibilità di ricorrere contro il provvedimento, e il divieto di utilizzare quanto emerso da un'intercettazione nel caso risultino carenti e non valide le motivazioni per effettuarla.
Si impara che non è richiesta l'autorizzazione del magistrato per l'ascolto di conversazioni via etere, cioè via radio su bande non protette e per mezzo di un apparecchio ricetrasmittente privo di concessione, perché si avvalgono di mezzi non protetti di trasmissione, mentre le linee telefoniche lo sono per definizione: quindi la captazione di queste conversazioni è legittima e le registrazioni si possono usare nei processi. L'ascolto di conversazioni via radio dei corpi di polizia è una forma di intercettazione abusiva punito dagli artt. 615 bis, 617 e 617 bis del codice penale.
Anche l'acquisizione dei tabulati dei dati di traffico di un'utenza, cioè numeri chiamati e chiamanti, ora e giorno delle chiamate, da parte delle forze dell'ordine richiede un decreto motivato dell'Autorità Giudiziaria.
Il testo tratta anche delle intercettazioni ambientali, cioè delle microspie installate dalle forze dell'ordine in un determinato ambiente sempre in forza di un decreto motivato dell'autorità giudiziaria: con tutti i problemi connessi alla liceità della violazione del domicilio per posare una microspia quando non basta appoggiarla a una parete esterna.
Il testo affronta anche gli aspetti più operativi delle intercettazioni: ad esempio, nel caso di intercettazioni su telefoni mobili, alla sala operativa pervengono tutte le notizie riguardanti l'uso del telefono, sia le chiamate non giunte a destinazione, perché spesso anche la criminalità utilizza il metodo degli "squillini" e questo viene annotato nell'apposito brogliaccio delle forze dell'ordine.
Vengono poi affrontati anche gli apetti legati alla tutela operativa della privacy: per esempio la possibilità di creare all'interno di un immobile una cosidetta "gabbia", cioè un'area blindata che non consenta la trasmissione delle onde radio e che quindi impedisce a una microspia di inoltrare il segnale. La "gabbia" si ricava all'interno di un muro dove viene ricavata un'intercapedine in cui viene inserita, fino a colmarla, dell'aria compressa. La "gabbia" ha un costo elevato: circa un milione di euro per un locale di 4/5 metri quadrati. Le vernici e le tende fonoassorbenti in commercio non hanno la stessa efficacia della blindatura; si possono poi usare dei campi elettromagnetici o dei "disturbatori" che provocano un funzionamento difettoso delle microspie ma possono influire negativamente anche su funzionamento delle altre comunicazioni, delle radio e Tv nell'area circostante.
Nel libro si spiega cosa utilizzare per una "bonifica" ambientale, cioè un analizzatore di linee telefoniche per le microspie che si servono dei cavi telefonici, anziché dell'etere, per la trasmissione del segnale. L'accertamento avviene attraverso la verifica di eventuali cali di tensione, oppure se sono state effettuate giunzioni o bypass dei cavi, e lo scanner, che analizza porzioni di spettro elettromagnetico per individuare segnali radio. Lo scanner (che si può interfacciare a un Pc) si può acquistare liberamente in Italia ma il suo possesso va comunicato all'autorità locale di pubblica sicurezza o all'amministrazione delle poste e telecomunicazioni.
Non rientra, invece, nella disciplina delle intercettazioni il cosidetto "pedinamento elettronico", cioè la localizzazione di una persona (o di un oggetto) in movimento, nonchè l'itinerario seguito, gli incontri avuti, anche attraverso mezzi tecnologici simili a quelli delle intercettazioni (Gps, cellulare), che non richiede l'autorizzazione del magistrato e rientra nell'attività ordinaria di controllo e accertamento della polizia giudiziaria.
Scheda
Titolo: Manuale pratico di intercettazioni
Sottotitolo: Aspetti giuridici e profili operativi
Autore: Alberto Rizzo
Editore: Experta
Prezzo: 24 euro
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