Nuove regole per periti e consulenti dei magistrati

La gestione delle informazioni raccolte e degli archivi sarà più rigorosa.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-08-2008]

Nelle informative al magistrato ci dovranno essere solo dati necessari per adempiere all'incarico ricevuto; la conservazione delle informazioni raccolte sarà a tempo determinato; si potranno incrociare i dati solo su autorizzazione della magistratura; ci saranno rigorose misure per evitare che i dati vengano indebitamente divulgati.

Queste le principali linee guida, pubblicate nei giorni scorsi sulla Gazzetta Ufficiale, con le quali il Garante Privacy dà indicazioni rigorose sulla gestione delle informazioni raccolte e degli archivi dei professionisti che, operando su incarico di autorità giudiziaria, talvolta più di una e per giudizi differenti, vengono a conoscenza e accumulano una grande quantità di dati personali.

Solo dati necessari

Il consulente e il perito, nominati dal giudice o dal pubblico ministero nell'ambito di procedimenti civili, penali e amministrativi, possono raccogliere e trattare lecitamente dati personali nei limiti in cui è necessario per adempiere all'incarico ricevuto e solo nell'ambito dell'accertamento demandato.

Le relazioni e le informative fornite al magistrato ed eventualmente alle parti non devono né riportare dati, specie se di natura sensibile o di carattere giudiziario o comunque di particolare delicatezza, non pertinenti all'oggetto della perizia, né contenere informazioni personali di soggetti estranei al procedimento.

L'eventuale utilizzo incrociato di dati è consentito se chiaramente collegato alle indagini che sono state delegate e se autorizzato dalle singole autorità giudiziarie interessate.

Conservazione e cancellazione dei dati

Una volta espletato l'incarico, l'ausiliario dei giudice deve consegnare per il deposito agli atti del procedimento non solo la propria relazione, ma anche la documentazione fornitagli dal magistrato e quella ulteriore acquisita nel corso dell'attività svolta.

Al di fuori delle ipotesi stabilite per legge o da specifiche autorizzazioni del magistrato, il consulente e il perito non possono, quindi, conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su carta, le informazioni personali raccolte nel corso dell'incarico.

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