La Cassazione ha confermato la condanna a un negozio on line che non aveva chiesto la licenza comunale di vendita, come qualunque negozio fisico.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-06-2009]
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del giudice di pace di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, che aveva respinto il ricorso del titolare di un sito web al quale è stata notificata un'ingiunzione di pagamento perche'‚ attraverso la vetrina telematica era possibile acquistare prodotti tipici locali, confezionati dalla società del figlio del proprietario del negozio on line.
La Cassazione ha anche confermato che la multa deve pagarla il proprietario del sito, anche se i prodotti venduti on line non sono suoi, e non basta la registrazione alla Camera di Commercio.
La sentenza 12355 della seconda sezione civile della Cassazione ha stabilito che il titolare del punto vendita on line "è obbligato a comunicare preventivamente l'avvio dell'attività all'amministrazione competente" che dovrà "verificare il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina del commercio".
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