Appena entrato in vigore, prevede sanzioni per limitare gli abusi e proteggere i dati degli utenti.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 30-09-2024]
È appena entrato in vigore - dal 28 settembre - il nuovo Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling, stilato a marzo e ora varato dal Garante per la protezione dei dati personali.
Non si tratta di una nuova legge finalizzata a impedire e reprimere certe pratiche. Invece, è un codice di condotta a cui le società possono aderire volontariamente e, se lo fanno, si impegnano di attenervisi scrupolosamente per non violare le leggi già esistenti.
Esse si impegnano infatti ad adottare misure specifiche per garantire la correttezza e la legittimità dei trattamenti di dati svolti lungo tutta la "filiera" del telemarketing: raccogliere consensi specifici per le singole finalità, informare in maniera precisa le persone contattate sull'uso dei dati, assicurare il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa (opposizione al trattamento, rettifica o aggiornamento dei dati), ed effettuare una valutazione di impatto nel caso svolgano trattamenti automatizzati.
Nel Codice vi sono però anche alcune norme pensate per contrastare il "sottobosco" dei call center abusivi, con l'applicazione di sanzioni e penali.
Sono previste procedure di "prequalifica" per verificare l'adeguatezza delle garanzie offerte dal fornitore e la conformità agli standard indicati dal codice stesso, nonché un controllo esteso all'intera durata del trattamento dei dati personali.
Chi offre servizi di call center deve utilizzare esclusivamente numerazioni richiamabili o identificabili e non accettare incarichi da committenti che non prevedano un obbligo espresso in tal senso.
Non potranno inoltre contattare il medesimo interessato (ossia qualcuno che abbia effettivamente risposto al telefono) prima delle 9.00 e dopo le 20.00 dal lunedì al venerdì; prima delle 10.00 e dopo le 19.00 il sabato o i giorni prefestivi; la domenica o i giorni festivi.
Infine, come sottolinea il Codacons, il dettaglio più importante di questo nuovo codice è che il contratto con l'affidatario del servizio deve espressamente prevedere «un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di penale e mancata corresponsione o annullamento della provvigione, per ogni contratto predisposto in assenza di un contatto legittimo. Le penali imposte dovranno essere parametrate rispetto all'entità delle provvigioni ed alla percentuale di contratti sottoposti a controllo in modo da essere dissuasive, ad esempio pari al triplo della provvigione prevista e non corrisposta o richiesta in ripetizione per ciascun contratto. Resta ferma la possibilità del committente di risolvere il contratto, nonché di prevedere altre tipologie di penali, ad esempio, importi percentuali rispetto alle commissioni previste».
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Homer S.